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Notiziario Marketpress di Giovedì 21 Maggio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: NELL’AMBITO DELL’INTESA SUI FOSFATI IL TRIBUNALE DELL’UE SI PRONUNCIA PER LA PRIMA VOLTA SUL RAPPORTO TRA UN PROCEDIMENTO ORDINARIO E UN PROCEDIMENTO TRANSATTIVO E CONFERMA L’AMMENDA DI QUASI 60 MILIONI DI EURO INFLITTA AL GRUPPO ROULLIER

 
   
  Lussemburgo - Nel 2010 la Commissione ha inflitto ammende per un importo di Eur 175 647 000 a sei gruppi di produttori che avevano partecipato a un’intesa sui prezzi, spartendosi il mercato dei fosfati per mangimi per più di 30 anni. Nell’ambito di tale intesa le imprese si sono ripartite quote di vendita per regione e per cliente coordinando i prezzi e in alcuni casi anche le condizioni di vendita. Al gruppo Roullier, di cui la Timab Industries è la controllata, è stata inflitta un’ammenda di Eur 59 850 000 per aver partecipato all’intesa dal 1993 al 2004. A differenza degli altri gruppi partecipanti all’intesa , il gruppo Roullier, dopo essere venuto a conoscenza dell’importo approssimativo dell’ammenda che la Commissione intendeva infliggergli, non ha inteso concludere una transazione con la Commissione (la conclusione di tale transazione mira a semplificare il procedimento: le imprese interessate ammettono la loro partecipazione all’intesa e accettano impegni vincolanti in cambio di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda). La Commissione ha quindi applicato il procedimento ordinario nei confronti del gruppo Roullier. Si tratta della prima causa «ibrida» riguardante un’intesa, nel senso che il procedimento transattivo ha affiancato quello ordinario. Il gruppo Roullier ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea l’annullamento della decisione della Commissione e una riduzione dell’ammenda. Critica in particolare la Commissione per avergli applicato un’ammenda più elevata rispetto al massimo della forcella prevista durante le discussioni dirette alla transazione. Con l’odierna sentenza il Tribunale respinge il ricorso del gruppo Roullier e conferma quindi l’ammenda inflitta dalla Commissione. Il Tribunale ricorda anzitutto che, durante le discussioni svoltesi in vista della transazione, la Commissione ha proposto un’ammenda in solido compresa tra 41 e 44 milioni di euro, mentre l’ammenda inflitta alla fine al gruppo Roullier ammonta a quasi 60 milioni di euro. Il Tribunale constata tuttavia che la Commissione ha applicato lo stesso metodo per calcolare la forcella delle ammende allo stadio del procedimento transattivo e l’importo dell’ammenda alla fine inflitta nell’ambito del procedimento ordinario. La differenza tra l’importo transattivo e l’importo finale si spiega in particolare con il fatto che la Commissione, nella proposta di transazione, ha applicato riduzioni che non era tenuta ad applicare nel procedimento ordinario e durante quest’ultimo ha preso in considerazione informazioni nuove che l’hanno obbligata a riesaminare il fascicolo, a ridefinire la durata considerata e a riadattare l’ammenda. Da ciò il Tribunale conclude che la Commissione non ha sanzionato il gruppo Roullier per essersi ritirato dal procedimento di transazione. Il Tribunale ricorda peraltro che la Commissione non è vincolata dalla forcella comunicata nell’ambito del procedimento transattivo. La fissazione di una forcella di ammende è uno strumento collegato unicamente e specificamente al procedimento di transazione e che non si rinviene nel procedimento ordinario, nel quale, oltretutto, la Commissione deve accertare le responsabilità delle imprese interessate tenendo conto dei nuovi argomenti o elementi probatori che le sono resi noti (il che può ripercuotersi sulla determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere). Sarebbe quindi illogico che la Commissione fosse tenuta ad applicare una forcella di ammende riconducibile a un altro procedimento ormai abbandonato. Quanto al resto, il Tribunale osserva che la Commissione ha correttamente istruito il fascicolo in occasione delle discussioni transattive, ha condotto un’analisi e una valutazione corrette delle pratiche anticoncorrenziali addebitate al gruppo Roullier e non ha commesso errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda.  
   
 

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