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Notiziario Marketpress di Giovedì 28 Maggio 2015
 
   
  LE PRIME MISURE DELL´AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE: DOMANDE E RISPOSTE

 
   
   Bruxelles, 28 maggio 2015 - Che cos´è l´agenda europea sulla migrazione? La migrazione è una delle dieci priorità politiche dell´attuale Commissione. L´agenda europea sulla migrazione, adottata il 13 maggio 2015, sviluppa gli orientamenti politici del Presidente Juncker con una serie di iniziative mirate, volte a gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto. La prima parte dell´agenda stabilisce misure immediate per impedire tragedie umane e affrontare le emergenze, mentre la seconda definisce un nuovo approccio strategico per gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine. Che cosa comprende il primo pacchetto di attuazione? Nell´agenda europea sulla migrazione la Commissione europea si è impegnata ad adottare entro la fine di maggio una serie di misure concrete per reagire alla situazione di emergenza immediata. Il primo pacchetto di attuazione rispetta tale impegno e comprende: una proposta di decisione del Consiglio per attivare una ricollocazione di emergenza di 40 000 persone con evidente bisogno di protezione internazionale dall´Italia e dalla Grecia sulla base dell´articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell´Unione europea (Tfue); una raccomandazione in cui si propone un programma di reinsediamento dell´Ue per offrire 20 000 posti a persone con evidente bisogno di protezione internazionale che si trovano fuori dall´Unione; un piano d´azione contro il traffico di migranti; orientamenti dei servizi della Commissione su come facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali dei nuovi arrivati, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; e una consultazione pubblica sul futuro della direttiva sulla Carta blu. Il pacchetto comprende inoltre una nota informativa sulla situazione attuale dell´operazione Triton, coordinata da Frontex. 1. Proposta di misure temporanee di ricollocazione di emergenza Che cosa prevede l´articolo 78, paragrafo 3, del trattato? L´articolo 78, paragrafo 3, del Tfue fornisce una specifica base giuridica per affrontare le situazioni di emergenza alle frontiere esterne, stabilendo quanto segue: "Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo". L´articolo 78, paragrafo 3, è stato mai attivato in passato? L´articolo 78, paragrafo 3, del Tfue non è mai stato attivato prima d´ora. Fino ad oggi gli Stati membri che affrontavano situazioni di particolare pressione sono stati aiutati tramite l´elargizione di assistenza finanziaria (aiuti di emergenza del Fondo europeo per i rifugiati fino al 2014 e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione a partire dal 2014) e sostegno operativo (Ufficio europeo di sostegno per l´asilo - Easo). Quali sono i criteri per l´attivazione dell´articolo 78, paragrafo 3? I criteri per l´attivazione dell´articolo 78, paragrafo 3, sono definiti nel trattato: uno o più Stati membri devono trovarsi in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Dalla formulazione di questa disposizione risulta chiaro che il meccanismo dev´essere attivato in circostanze eccezionali in cui, sulla base di elementi chiari quali dati statistici, il sistema di asilo di un dato Stato membro può essere messo a rischio da un afflusso intenso e costante di migranti sul suo territorio, specialmente se hanno evidente bisogno di protezione internazionale. Requisiti preliminari sono pertanto una soglia elevata di urgenza e la gravità del problema. Per quali Stati membri sarà attivato? Nelle attuali circostanze la Commissione ritiene che due Stati membri, l´Italia e la Grecia, soddisfino i criteri per l´attivazione, dovendo far fronte ad afflussi migratori eccezionali. In Italia gli attraversamenti illegali delle frontiere sono aumentati nel 2014 del 277% rispetto al 2013 e rappresentano ormai il 60% del numero totale di attraversamenti illegali nell´Ue. Un netto incremento si è verificato anche in Grecia, dove nel 2014 il numero di attraversamenti illegali delle frontiere è aumentato del 153% rispetto al 2013, giungendo a rappresentare il 19% del numero totale di attraversamenti illegali nell´Ue. In entrambi i paesi questa tendenza sembra destinata a continuare e continuano a sbarcare flussi di migranti senza precedenti. Nel 2014 ha avuto rilievo anche un´altra rotta migratoria, quella dei Balcani occidentali. Tuttavia, poiché i migranti arrivati lungo questa rotta sono per il 51% kosovari, la maggioranza di essi non ha generalmente bisogno di protezione internazionale. L´attuale situazione migratoria in Italia e Grecia è pertanto unica. La Commissione è comunque pronta ad attivare meccanismi analoghi in futuro a favore di Stati membri che si trovino a far fronte a situazioni di emergenza. In particolare, continuerà a sorvegliare la situazione di Malta che, avendo una collocazione geografica simile a quella dell´Italia e della Grecia, ha già affrontato in passato situazioni analoghe. Perché Malta non è beneficiaria di questo meccanismo? Malta ha una posizione geografica simile a quella dell´Italia e della Grecia e in passato si è trovata chiaramente in situazioni di emergenza, per le quali avrebbe potuto essere attivato un meccanismo di ricollocazione di questo tipo. Oggi però Malta, che negli ultimi due anni è stata destinazione di un numero relativamente basso di migranti, non ha una situazione paragonabile a quella dell´Italia e della Grecia e pertanto non è stata inclusa tra i beneficiari. La Commissione continuerà a monitorare attentamente la situazione a Malta ed è pronta ad attivare un analogo meccanismo di ricollocazione qualora vi si verificasse una situazione di emergenza. La Commissione sospenderà l´applicazione del meccanismo a favore dell´Italia e della Grecia nei paesi che si trovano essi stessi in casi di emergenza: pertanto Malta non sarebbe obbligata ad accogliere persone provenienti da questi due paesi se dovesse affrontare un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Quanti richiedenti saranno trasferiti dall´Italia e dalla Grecia, secondo la proposta della Commissione? La Commissione propone di trasferire in tutto 40 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, ossia all´incirca il 40% del numero totale di richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in quei due paesi in questione nel 2014. La ripartizione di queste 40 000 persone tra i due paesi, cioè 24 000 dall´Italia e 16 000 dalla Grecia, è basata sulle rispettive percentuali del numero totale di persone con evidente bisogno di protezione internazionale che hanno attraversato irregolarmente le frontiere dei due paesi nell´ultimo anno. Per quanto tempo saranno applicabili queste misure? La durata di queste misure temporanee sarà di 24 mesi a partire dall´adozione del meccanismo da parte del Consiglio (a norma dell´articolo 78, paragrafo 3, prima dell´adozione il Consiglio consulta il Parlamento europeo). Ai cittadini di quali Stati si applicherebbe il meccanismo di ricollocazione di emergenza, e perché? Il meccanismo di ricollocazione è destinato soltanto a coloro che hanno "evidente bisogno di protezione internazionale". Possono pertanto beneficiarne i richiedenti le cui nazionalità presentano un tasso medio di riconoscimento delle domande di protezione internazionale nell´Ue pari o superiore al 75%, secondo gli ultimi dati disponibili di Eurostat relativi all´Unione. Secondo i dati Eurostat, nel 2014 due nazionalità hanno raggiunto un tasso così elevato di riconoscimento negli Stati membri: i siriani e gli eritrei. Perché la Commissione ha fissato un tasso di riconoscimento del 75% La soglia di riconoscimento del 75% ha due obiettivi: 1) garantire, nella misura del possibile, che tutti i richiedenti con evidente bisogno di protezione possano godere quanto prima dei loro diritti di protezione; 2) evitare che i richiedenti le cui domande di asilo hanno scarse probabilità di essere accettate siano oggetto di ricollocazione e pertanto prolunghino indebitamente il loro soggiorno nell´Ue. Quali paesi partecipano al meccanismo di ricollocazione di emergenza? La proposta riguarda in linea di principio tutti gli Stati membri dell´Ue. In quanto Stati membri beneficiari, l´Italia e la Grecia non sono comprese nella chiave di ridistribuzione. Il Regno Unito e l´Irlanda beneficiano in virtù dei trattati del diritto di partecipazione ("opt-in") e quindi parteciperanno solo se decideranno di farlo. La Danimarca gode in virtù del trattato di un diritto di non partecipazione ("opt-out"), cioè non parteciperà. Gli Stati associati non sono tenuti a partecipare al meccanismo di ricollocazione di emergenza ma potrebbero aderirvi volontariamente. Come è stata calcolata la chiave di distribuzione tra Stati membri? I criteri tengono conto sia della capacità di assorbimento degli Stati membri, sia della loro capacità di integrazione. I due fattori principali sono: 1) la popolazione (40%): più numerosa è la popolazione, più è facile per gli Stati membri assorbire e integrare i rifugiati; 2) il Pil totale (40%): le grandi economie sono generalmente considerate più capaci di reggere a forti pressioni migratorie. Si aggiungono due fattori correttivi (applicati in modo inverso): il numero di domande di asilo ricevute e di posti di reinsediamento già offerti negli ultimi 5 anni (10%) e il tasso di disoccupazione (10%). In tal modo, più alto è il numero di domande di asilo precedenti e più alto è il tasso di disoccupazione, più basso sarà il numero di persone che lo Stato membro dovrà accogliere. La chiave di distribuzione è obiettiva? La chiave si basa su criteri obiettivi, quantificabili e verificabili, con opportuni fattori di ponderazione, e utilizza dati forniti dagli Stati membri direttamente a Eurostat. Allo stesso tempo, i criteri di ricollocazione sono soggetti al diritto vigente in virtù del regolamento Dublino: il diritto di essere trasferiti insieme ai familiari nello stesso Stato membro di ricollocazione e l´obbligo di considerare criterio fondamentale l´interesse superiore del minore. Qual è il ruolo del regolamento Dublino? Per le persone oggetto di ricollocazione, la decisione proposta implica una deroga limitata e temporanea ad alcune disposizioni del regolamento Dublino, in particolare quelle relative al criterio di determinazione dello Stato membro competente per l´esame di una domanda di asilo. Per il resto, il regolamento Dublino rimane di applicazione e valido in generale per tutte le domande di asilo presentate nell´Unione europea. Chi prende la decisione finale sulle domande di asilo delle persone oggetto di ricollocazione? Saranno trasferiti dall´Italia e dalla Grecia soltanto i richiedenti che risultano prime facie bisognosi di protezione internazionale. Nel compito di identificare tali persone le autorità italiane e greche saranno assistite dall´Ufficio europeo di sostegno per l´asilo (Easo) e da altre agenzie competenti. Questa regola ha lo scopo di evitare l´inutile ricollocazione di richiedenti che finiranno per non ottenere la protezione e per essere rimpatriati nei paesi di origine. La decisione sulla concessione di una forma di protezione internazionale spetta tuttavia allo Stato membro nel quale il richiedente viene trasferito. Chi sostiene i costi del trasferimento delle persone oggetto di ricollocazione? Il bilancio dell´Ue fornirà un finanziamento specifico supplementare di 240 milioni di Eur per sostenere questo meccanismo della durata di 24 mesi. Gli Stati membri che accolgono richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale riceveranno una somma forfettaria di 6 000 Eur per ogni persona oggetto di ricollocazione a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Amif). Quali misure saranno prese per evitare movimenti secondari? Per evitare movimenti secondari di persone oggetto di ricollocazione dallo Stato membro in cui sono state trasferite ad altri Stati membri, i richiedenti saranno informati delle conseguenze, cioè del fatto che in virtù del sistema Dublino sarebbero rinviati nello Stato membro di ricollocazione. Saranno profusi maggiori sforzi per garantire che siano rilevate le impronte digitali di tutti i nuovi arrivati in Italia e in Grecia, come prevedono le norme dell´Ue. I richiedenti le cui impronte digitali non sono state rilevate non saranno trasferiti in altri Stati membri dell´Ue. Quali sono le prossime tappe? La proposta della Commissione dev´essere ora adottata dal Consiglio, che delibererà a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo. In base alle regole di voto del Consiglio, gli Stati membri che non hanno deciso di partecipare alla proposta non prenderanno parte alla votazione. 2. Raccomandazione relativa all´istituzione di un programma di reinsediamento europeo Che cos´è il reinsediamento? Come funziona? Il reinsediamento è il processo per cui, in seguito a valutazione e richiesta dell´Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), cittadini di paesi terzi profughi con evidente bisogno di protezione internazionale sono trasferiti da un paese non appartenente all´Ue e stabilite in uno Stato membro dell´Ue con l´obiettivo di ammetterle e concedere loro una forma di protezione internazionale. Attualmente il reinsediamento di rifugiati è volontario e l´impegno dell´Ue è pari alla somma di tutte le iniziative nazionali. Oggi soltanto 15 Stati membri dell´Ue dispongono di programmi di reinsediamento, mentre altri 3 Stati membri effettuano reinsediamenti in occasioni puntuali. Gli altri Stati membri non partecipano al reinsediamento. Numero di persone reinsediate nel periodo 2008 – 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Belgio : 45 : 25 0 100 35
Bulgaria : : : : 0 0 0
Repubblica ceca : 0 40 0 25 0 0
Danimarca 565 450 495 515 470 515 345
Germania 0 2070 525 145 305 280 280
Estonia 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 100 190 20 45 50 85 95
Grecia : : : 0 0 0 0
Spagna : : : : 80 0 125
Francia 195 520 360 130 100 90 450
Croazia : : : : : 0 0
Italia 70 160 55 0 0 0 0
Cipro 0 : 0 : : 0 0
Lettonia 0 0 0 0 0 0 0
Lituania : : : 0 5 0 0
Lussemburgo : 30 5 0 0 0 30
Ungheria 0 0 : 0 0 0 10
Malta 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi 695 370 430 540 430 310 790
Austria 0 0 0 0 0 0 390
Polonia : : : : 0 0 0
Portogallo 10 0 35 30 15 0 15
Romania 0 0 40 0 0 0 40
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0
Slovacchia 0 0 0 0 0 0 0
Finlandia 750 725 545 585 730 675 1090
Svezia 1865 1890 1790 1620 1680 1820 2045
Regno Unito 640 945 720 455 1040 965 645
Fonte: Queste cifre riguardano soltanto una definizione limitata del reinsediamento e non comprendono i visti umanitari, che sono anch´essi una forma di protezione internazionale elargita dagli Stati membri dell´Ue. La Germania, in particolare, rilascia un numero considerevole di visti umanitari. Che cosa propone concretamente il pacchetto di attuazione riguardo al reinsediamento? Per evitare che profughi bisognosi di protezione internazionale debbano ricorrere a reti criminali di trafficanti, l´agenda europea sulla migrazione del 13 maggio invita l´Unione europea a intensificare gli sforzi di reinsediamento. La Commissione ha adottato una raccomandazione in cui propone un programma di reinsediamento dell´Ue che comporta un´offerta unica europea di 20 000 posti, al fine di accogliere i rifugiati nell´Ue in condizioni di sicurezza e legalità. La durata del programma è di 2 anni. In base alla proposta della Commissione, il numero totale dei posti di reinsediamento offerti dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri dell´Ue secondo una chiave di distribuzione. I criteri sono gli stessi utilizzati per il meccanismo di ricollocazione di emergenza: Pil, popolazione, tasso di disoccupazione e considerazione del numero di richiedenti asilo accolti in passato e degli sforzi di reinsediamento già compiuti dagli Stati membri su base volontaria. La partecipazione al programma di reinsediamento è volontaria e gli Stati associati sono invitati ad aderirvi. Come sarà finanziato il meccanismo di reinsediamento? A sostegno del programma, il bilancio dell´Ue fornirà uno specifico finanziamento supplementare di50 milioni di Eur nel 2015-2016. I fondi supplementari per il programma di reinsediamento dell´Ue (50 milioni di Eur, ripartiti uniformemente tra il 2015 e il 2016) saranno aggiunti alla dotazione specifica per il reinsediamento, la ricollocazione e le azioni specifiche del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Amif). Quali sono le prossime tappe? Gli Stati membri sono tenuti a impegnarsi per offrire i posti di reinsediamento proposti nella raccomandazione entro il settembre 2015. 3. Il piano d´azione contro il traffico di migranti Che cos´è il piano d´azione contro il traffico di migranti? Il piano d´azione dell´Ue contro il traffico di migranti (2015-2020) definisce azioni concrete per combattere e prevenire tale traffico, garantendo al contempo il pieno rispetto e la protezione dei diritti umani dei migranti. Il piano d´azione presenta le specifiche azioni necessarie per attuare le agende sulla migrazione e sulla sicurezza in questo settore e comprende le azioni fondamentali identificate nelle agende stesse. Si basa su un approccio multidisciplinare, coinvolgendo soggetti e organizzazioni diversi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Riguarda tutte le fasi e tutti i tipi di traffico di migranti, nonché diverse rotte migratorie. Le azioni concrete stabilite nel piano si prefiggono obiettivi sia a breve che a lungo termine. Quali sono esempi concreti del modo in cui il piano d´azione contribuirà a rintracciare i trafficanti e prevenire e combattere le loro attività? Il piano d´azione contro il traffico di migranti si concentra su quattro settori: rafforzare l´azione della polizia e delle autorità giudiziarie migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni intensificare la prevenzione del traffico e assistere i migranti vulnerabili cooperare più strettamente con i paesi terzi. La Commissione propone di istituire in ogni Stato membro un punto di contatto unico sul traffico di migranti e progetta di riesaminare entro il 2016 il quadro giuridico vigente dell´Ue in materia. Sarà avviata una cooperazione con le unità di intelligence finanziaria per intensificare le indagini finanziarie al fine di rintracciare e confiscare i proventi di reato del traffico di migranti e di redigere un elenco delle imbarcazioni sospette suscettibili di essere usate nel Mediterraneo. Inoltre, si provvederà a distaccare funzionari di collegamento per la migrazione presso delegazioni dell´Ue di importanza strategica al fine di migliorare e razionalizzare la condivisione di informazioni, e la Commissione istituirà una raccolta regolare delle statistiche sulla criminalità in materia di traffico di migranti. Per prevenire il fenomeno del traffico la Commissione, in coordinamento con il Seae, collaborerà con i paesi terzi per svolgere campagne di informazione e prevenzione. La Commissione redigerà inoltre un manuale e linee guida a uso delle autorità competenti per i trasporti e le frontiere. Nel 2016 sarà avviata una consultazione e una valutazione d´impatto sulla direttiva 2004/81/Ce per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati alle vittime della tratta di esseri umani, ai fini di un´eventuale revisione. Missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc) contribuiranno alla lotta contro i trafficanti e aiuteranno i paesi terzi a rafforzare le loro capacità. Per aumentare l´efficacia del rimpatrio come deterrente al traffico, la Commissione proporrà di modificare la base giuridica di Frontex al fine di rafforzarne il ruolo in materia di rimpatri, e nel 2015-2016 valuterà in che modo il sistema d´informazione Schengen (Sis) possa essere usato meglio per attuare le decisioni di rimpatrio. Tra le possibilità figura l´introduzione di un obbligo per gli Stati membri di registrare i divieti d´ingresso nel sistema Sis in modo che possano essere eseguiti in tutta l´Ue. Infine, il Seae e la Commissione collaboreranno per avviare quadri di cooperazione bilaterali e regionali con paesi terzi interessati o per rafforzare quelli già esistenti, offrendo al contempo assistenza finanziaria e tecnica per sviluppare le loro capacità di affrontare questa sfida. Saranno istituite piattaforme di cooperazione dell´Ue sul traffico di migranti in paesi terzi di origine e transito prioritari, volti a riunire organizzazioni internazionali, delegazioni dell´Ue e governi nazionali. Il piano d´azione riguarda soprattutto il bacino mediterraneo? Il piano d´azione prevede misure per lottare contro tutte le forme di traffico di migranti su tutte le rotte migratorie, ma gli interventi per combattere il traffico nel Mediterraneo sono particolarmente urgenti. La squadra operativa comune "Mare" di Europol sarà rafforzata per diventare il polo di informazione dell´Ue nella lotta contro il traffico di migranti. 4. Linee guida sull´Eurodac e sull´obbligo di rilevare le impronte digitali Che cos´è l´Eurodac? Perché vengono rilevate le impronte digitali dei richiedenti asilo? L´eurodac è una banca di dati biometrici volta a facilitare l´applicazione del regolamento Dublino, che stabilisce lo Stato membro competente per l´esame di una domanda di asilo presentata nell´Unione europea e negli Stati associati al sistema Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). Nel sistema Eurodac, gli Stati partecipanti devono rilevare le impronte digitali di ogni richiedente asilo di età superiore a 14 anni. La procedura di rilevamento delle impronte digitali è stata stabilita nel rispetto delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Ue e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Le impronte digitali sono poi confrontate con quelle, registrate nella banca dati centrale, trasmesse dagli altri Stati partecipanti. Se dal sistema Eurodac risulta che le impronte digitali sono già state registrate, il richiedente asilo potrebbe essere inviato nel paese in cui tali impronte sono state rilevate per la prima volta. Tutti gli Stati membri dell´Ue e gli Stati associati al sistema Dublino applicano il regolamento Eurodac. Che cosa propone la Commissione riguardo al rilevamento delle impronte digitali e all´Eurodac? I servizi della Commissione hanno proposto linee guida sull´attuazione del regolamento Eurodac per quanto riguarda l´obbligo di rilevare le impronte digitali di tutti coloro che presentano domanda di protezione internazionale. Attualmente gli Stati membri applicano la normativa vigente in condizioni diverse tra loro, ricorrendo al trattenimento, alla coercizione o a nessuna di queste due misure per garantire il rilevamento. Di conseguenza i servizi della Commissione intendono proporre un approccio comune per il processo di rilevamento delle impronte. In base a tale approccio si raccomanda, in primo luogo, di consigliare e informare i richiedenti sui loro diritti e obblighi e sui motivi del rilevamento delle impronte. Se i richiedenti non cooperano (rifiutando di farsi rilevare le impronte o danneggiando i polpastrelli per rendere impossibile l´identificazione) gli Stati membri dovrebbero ricorrere al trattenimento in modo specifico e limitato e solo in ultima istanza alla coercizione. 5. La direttiva sulla Carta blu Che cos´è la direttiva sulla Carta blu? Nel 2009 l´Ue ha creato un insieme di condizioni per i lavoratori di paesi terzi che prevedono di assumere impieghi altamente qualificati negli Stati membri, stabilendo una procedura accelerata armonizzata e criteri comuni (un contratto di lavoro, qualifiche professionali e una soglia salariale minima) per il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro speciale detto "Carta blu Ue". La Carta blu facilita l´accesso al mercato del lavoro e accorda ai titolari diritti sociali ed economici e condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e alla mobilità nell´Ue. La direttiva sulla Carta blu promuove inoltre norme in materia di assunzioni etiche per limitare l´assunzione attiva da parte degli Stati membri in paesi in via di sviluppo che soffrono già di una grave "fuga dei cervelli", specialmente in settori specifici come quello sanitario. La Carta blu Ue non dà luogo a un diritto di ammissione; opera in funzione della domanda, è basata cioè su un contratto di lavoro. Il suo periodo di validità è compreso tra uno e quattro anni, con possibilità di rinnovo. Perché la Commissione apre una consultazione sulla Carta blu? L´europa dovrebbe essere in grado di creare un regime interessante a livello dell´Ue per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati. La direttiva sulla Carta blu prevede già un regime di questo tipo, che però è sottoutilizzato. Ecco perché la Commissione apre oggi una pubblica consultazione sulla direttiva sulla Carta blu, allo scopo di migliorare le politiche dell´Ue in materia di migrazione dei lavoratori altamente qualificati. La consultazione invita gli interessati (migranti, datori di lavoro, organizzazioni governative, sindacati, Ong, agenzie di collocamento ecc.) a condividere le loro opinioni sulla Carta blu Ue e sulle politiche dell´Ue in materia di migrazione della forza lavoro. Il suo obiettivo è favorire un dibattito e raccogliere contributi su questioni cruciali come le seguenti: che misure dovrebbe prendere l´Ue per aumentare la sua capacità di attrazione nella competizione mondiale per procurarsi lavoratori altamente qualificati? come si può migliorare il regime della Carta blu Ue? che fare per aiutare le imprese a procurarsi i talenti di cui hanno bisogno e al contempo aumentare al massimo il contributo che i migranti possono offrire alle nostre società? Carte blu rilasciate dagli Stati membri (fonte: Eurostat)
2012 2013
Ue 25 3 664 12 854
Belgio 0 5
Bulgaria 15 14
Repubblica ceca 62 72
Danimarca
Germania 2 584 11 580
Estonia 16 12
Irlanda
Grecia 0 :
Spagna 461 313
Francia 126 371
Croazia : 10
Italia 6 87
Cipro 0 0
Lettonia 17 10
Lituania : 26
Lussemburgo 183 236
Ungheria 1 4
Malta 0 4
Paesi Bassi 1 3
Austria 124 108
Polonia 2 16
Portogallo 2 4
Romania 46 71
Slovenia 9 3
Slovacchia 7 8
Finlandia 2 5
Svezia 0 2
Regno Unito
6. Piano operativo dell´operazione congiunta Triton Qual è la situazione attuale di Triton? Frontex e l´Italia, in stretta consultazione con Malta e altri Stati membri partecipanti, hanno approvato una versione riveduta del piano operativo dell´operazione congiunta Triton. Il piano operativo estende la zona geografica di Triton verso sud fino ai confini della zona di ricerca e salvataggio maltese, per comprendere la zona della precedente operazione italiana Mare Nostrum. In seguito alle offerte di mezzi presentate dopo il Consiglio europeo straordinario del 23 aprile sono state ridefinite le modalità, compresi i tipi precisi e il numero di attrezzature tecniche, per coprire questa zona allargata e consentire di individuare e salvare rapidamente le imbarcazioni di migranti in pericolo. Il numero totale delle risorse disponibili è stato aggiornato: 10 mezzi marittimi, 33 terrestri e 8 aerei; e 121 risorse umane. Il numero di mezzi da pattugliamento impiegati in mare aperto aumenterà dagli attuali 3 a 6 nel periodo estivo (fino alla fine di settembre), per passare a 5 nel periodo invernale. Aumenterà inoltre la capacità di individuazione precoce, grazie all´impiego di un aeromobile ad ala fissa supplementare in aggiunta ai 4 attualmente utilizzati. Aumenterà, nel complesso, il livello di spiegamento di questi mezzi marittimi e aerei. In termini di risorse umane, il numero delle squadre responsabili dello screening e dell´identificazione dei migranti sarà raddoppiato e il numero di squadre di debreafing (per la raccolta di informazioni sul traffico di migranti) passerà da 4 a 9. In generale, lo spiegamento di mezzi e di risorse umane sarà adeguato in modo flessibile per consentire di introdurre cambiamenti in funzione delle esigenze operative. La zona operativa di Triton è limitata a 30 miglia nautiche? È necessario cambiare il mandato di Frontex affinché possa operare in alto mare? La zona operativa per qualsiasi operazione congiunta coordinata da Frontex è stabilita nel piano operativo concordato dallo Stato membro che ospita l´operazione e da Frontex, in consultazione con gli Stati membri partecipanti. Per l´operazione congiunta Triton, l´attuale zona operativa copre una parte delle acque territoriali dell´Italia e di Malta e zone di alto mare. Attualmente i mezzi partecipanti all´operazione congiunta Triton intervengono già nelle operazioni di ricerca e salvataggio al di fuori della zona operativa definita quando sono invitati a farlo dal centro di coordinamento dei soccorsi responsabile. Che cos´altro si può fare per rintracciare le imbarcazioni dei migranti in alto mare? La Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi informazioni in modo più efficace e a coordinare i loro sforzi per evitare perdite di vite umane in mare. Il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), istituito nel dicembre 2013, permette agli Stati membri e a Frontex di avere un quadro migliore di quanto accade in mare, di individuare i movimenti e, soprattutto, di portare soccorso. Come può Frontex garantire che il "salvataggio di vite umane" sia una priorità dei suoi interventi? Il ruolo di Frontex è garantire un´efficace controllo di frontiera alle frontiere esterne dell´Ue. Tuttavia, l´agenzia assiste gli Stati membri nelle situazioni di emergenza umanitaria che implicano operazioni di salvataggio in mare. In pratica, i mezzi partecipanti all´operazione Triton coordinata da Frontex intervengono già nelle operazioni di ricerca e salvataggio quando sono invitati a farlo dal centro di coordinamento dei soccorsi responsabili o se si imbattono casualmente in situazioni di salvataggio. Il regolamento (Ue) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex stabilisce chiaramente che "la sorveglianza di frontiera non si limita alla localizzazione dei tentativi di attraversamento non autorizzati delle frontiere, ma comprende anche [...] modalità d´applicazione volte ad affrontare le situazioni, come le ricerche e il soccorso, che possono verificarsi". L´articolo 3 del medesimo regolamento specifica ulteriormente quanto segue: "Le misure adottate ai fini di un´operazione marittima sono attuate in modo da assicurare in ogni caso l´incolumità delle persone intercettate o soccorse, delle unità partecipanti o di terzi". Inoltre, il regolamento che istituisce Frontex specifica che l´agenzia deve rispettare e attuare gli obblighi dettati dal diritto internazionale in materia di ricerca e salvataggio. L´obbligo di aiutare le persone in difficoltà fa effettivamente parte del diritto internazionale pubblico e incombe su tutti gli Stati membri e su Frontex. Quali sono gli obblighi delle guardie di frontiera quando si trovano coinvolte in una situazione di salvataggio durante un´operazione coordinata da Frontex? Frontex non sostituisce le attività di controllo di frontiera alle frontiere esterne dell´Ue, ma fornisce attrezzature tecniche e guardie di frontiera aggiuntive ai paesi dell´Ue che subiscono un aumento della pressione migratoria. Tutte le navi, gli elicotteri e gli aerei forniti da Frontex operano sotto il comando delle autorità nazionali. Frontex non dispone di attrezzature proprie ma si affida a navi, imbarcazioni ed elicotteri e a guardie di frontiera forniti da vari Stati membri, di cui sostiene le spese di trasporto e di manutenzione di base e le indennità giornaliere del personale. In base alla normativa dell´Ue, se durante un´operazione congiunta vi è motivo di credere che un´imbarcazione o persone a bordo di un´imbarcazione siano in una situazione di emergenza, i mezzi marittimi e aerei devono contattare il centro di coordinamento dei soccorsi responsabile. Ciascun paese con una frontiera marittima è responsabile dello svolgimento delle operazioni di salvataggio marittimo nelle sue acque territoriali e dispone di un´autorità chiaramente designata competente per coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio. Nel caso dell´Italia, il centro di coordinamento dei soccorsi è gestito dalla Guardia Costiera; nel caso di Malta, è gestito dalle Forze armate nazionali. Tutti i mezzi che partecipano a un´operazione di ricerca e salvataggio devono trasmettere tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento dei soccorsi responsabile, mettersi a sua disposizione e seguire le sue istruzioni per assistere le operazioni di salvataggio e sbarcare le persone soccorse in un luogo sicuro. Come sarà finanziata la presenza accresciuta di Frontex nel Mediterraneo? Il bilancio di Frontex per le operazioni congiunte Triton e Poseidon per gli ultimi 7 mesi del 2015 è stato triplicato, aggiungendo un importo di 26 milioni di Eur alla dotazione inizialmente prevista per entrambe le operazioni. Per il 2016 il bilancio previsto, pari a 22,5 milioni di Eur per entrambe le operazioni, è stato triplicato con l´aggiunta di 45 milioni di Eur. La Commissione ha adottato il 13 maggio la sua proposta di modifica del bilancio dell´Unione per il 2015 e adotterà il progetto di bilancio per il 2016 alla fine di maggio 2015. Nel frattempo, la Commissione ha adottato misure adeguate per garantire un accesso immediato ai finanziamenti aggiuntivi, per consentire a Frontex di assumere gli impegni finanziari necessari per dispiegare in tempo utile le risorse aggiuntive nella zona operativa.
 
   
 

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