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Notiziario Marketpress di Martedì 09 Giugno 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: L’ETICHETTATURA DI UN PRODOTTO ALIMENTARE NON DEVE INDURRE IL CONSUMATORE IN ERRORE SUGGERENDO LA PRESENZA DI UN INGREDIENTE CHE IN REALTÀ È ASSENTE DAL PRODOTTO L’ELENCO DEGLI INGREDIENTI, ANCHE SE ESATTO ED ESAUSTIVO, PUÒ ESSERE INADEGUATO A CORREGGERE IN MANIERA SUFFICIENTE L’IMPRESSIONE ERRATA O EQUIVOCA RISULTANTE DALL’ETICHETTATURA

 
   
  Bruxelles - La società tedesca Teekanne commercializza un infuso ai frutti chiamato «Felix avventura lampone-vaniglia». Sulla confezione sono raffigurate immagini di lamponi e di fiori di vaniglia, accompagnate dalle menzioni «infuso ai frutti con aromi naturali», «infuso ai frutti con aromi naturali – gusto lampone-vaniglia» e «solo ingredienti naturali». In realtà l’infuso ai frutti non contiene ingredienti naturali derivati dalla vaniglia o dal lampone né aromi ottenuti a partire da questi ultimi. L’elenco degli ingredienti che compare su uno dei lati della confezione riporta: «Ibisco, mela, foglie di mora dolce, scorza d’arancia, rosa canina, aroma naturale al gusto di vaniglia, scorza di limone, aroma naturale al gusto di lampone, more, fragole, mirtilli, bacche di ginepro». Un’associazione tedesca per la tutela dei consumatori addebita alla Teekanne di avere indotto il consumatore in errore sulla composizione dell’infuso, mediante gli elementi che compaiono sulla confezione. Infatti, sulla base di tali elementi, il consumatore si aspetterebbe che l’infuso contenga componenti di vaniglia e di lampone, o per lo meno aromi naturali di vaniglia e di lampone. L’associazione chiede quindi alla Teekanne di cessare di pubblicizzare l’infuso. Adito in ultima istanza, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte di giustizia se l’etichettatura di un prodotto alimentare possa indurre il consumatore in errore qualora essa suggerisca la presenza di un ingrediente che in realtà è assente dal prodotto e l’unico mezzo a disposizione del consumatore per constatare tale assenza sia la lettura dell’elenco degli ingredienti. Con l’odierna sentenza la Corte rammenta che il diritto dell’Unione impone che l’acquirente disponga di un’informazione corretta, imparziale e obiettiva, che non lo induca in errore e che l’etichettatura di un prodotto alimentare non debba presentare un carattere ingannevole. Sebbene si presuma che il consumatore legga l’elenco degli ingredienti prima di acquistare un prodotto, la Corte non esclude che l’etichettatura del prodotto possa essere tale da indurre l’acquirente in errore qualora alcuni elementi dell’etichettatura siano mendaci, errati, ambigui, contraddittori o incomprensibili. La Corte precisa che in un caso del genere l’elenco degli ingredienti, pur essendo esatto ed esaustivo, può essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l’impressione errata o equivoca che risulta, per il consumatore, dall’etichettatura di tale prodotto. Pertanto, quando l’etichettatura di un prodotto alimentare suggerisce la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (assenza che emerge unicamente dall’elenco degli ingredienti), detta etichettatura è tale da indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto. Il giudice nazionale dovrà quindi verificare, esaminando i diversi elementi che compongono l’etichettatura dell’infuso, se un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa essere indotto in errore quanto alla presenza di componenti di lampone e di fiori di vaniglia o di aromi ottenuti a partire da tali ingredienti. Nell’ambito di tale esame, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione, in particolare, i termini e le immagini utilizzati nonché la collocazione, la dimensione, il colore, il carattere tipografico, la lingua, la sintassi e la punteggiatura dei diversi elementi riportati sulla confezione dell’infuso ai frutti.  
   
 

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