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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL REGNO UNITO NON PUÒ APPLICARE ALLA CESSIONE E ALL’INSTALLAZIONE DI MATERIALI EFFICIENTI SOTTO IL PROFILO ENERGETICO, PER TUTTI GLI IMMOBILI RESIDENZIALI, UN’ALIQUOTA IVA RIDOTTA, ESSENDO QUESTA RISERVATA ALLE SOLE OPERAZIONI DI EDILIZIA POPOLARE

 
   
   Lussemburgo, 15 giugno 2015 - Il Regno Unito applica un’aliquota Iva ridotta ai «materiali efficienti sotto il profilo energetico» che un individuo installa in immobili residenziali o fornisce ai fini dell’installazione nei medesimi. La Commissione ritiene che, così facendo, il Regno Unito non osservi la direttiva Iva e ha, pertanto, proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia contro di esso. A giudizio della Commissione, un’aliquota Iva ridotta può essere applicata solo alle cessioni e ai servizi di cui all’allegato Iii della direttiva. Tale allegato menziona la «cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale» nonché la «riparazione e ristrutturazione di abitazioni private». La Commissione ritiene che la cessione e l’installazione di «materiali efficienti sotto il profilo energetico» nel settore delle abitazioni non rientri in tali due categorie. Anche laddove una tale cessione o installazione dovesse essere considerata come rientrante nella seconda categoria («riparazione e ristrutturazione di abitazioni private»), la Commissione ricorda che, secondo le stesse disposizioni della direttiva Iva, un’aliquota Iva ridotta non può essere applicata a tale categoria qualora i materiali costituiscano una parte significativa del valore dei servizi resi. Orbene, la Commissione sottolinea che i materiali efficienti sotto il profilo energetico oggetto della normativa britannica comprendono materiali che costituiscono una parte significativa del valore dei servizi resi. Nella sua odierna sentenza, la Corte rileva, quanto alla prima delle due categorie suddette, che l’allegato Iii della direttiva Iva consente solo di applicare un’aliquota Iva ridotta a cessioni, costruzioni, restauri e trasformazioni che si rapportino ad abitazioni o a servizi forniti nell’ambito della politica sociale. Ne consegue che la direttiva Iva osta a misure nazionali che avrebbero l’effetto di applicare l’aliquota Iva ridotta alla cessione, costruzione, restauro e trasformazione di qualsiasi immobile residenziale, indipendentemente dal contesto sociale nel quale hanno luogo siffatte operazioni. Inoltre, la Corte rileva che, sebbene sia possibile, come afferma il Regno Unito, che una politica di miglioramento delle abitazioni produca effetti sociali, l’estensione dell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva ridotta a tutti gli immobili residenziali non riveste un carattere essenzialmente sociale. Invero, prevedendo l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta alla cessione e all’installazione di materiali efficienti sotto il profilo energetico quali che siano le abitazioni interessate e senza distinzione delle categorie di individui che le occupano, le misure del Regno Unito non possono considerarsi adottate per ragioni di interesse esclusivamente, né prevalentemente, sociale. Infine, la Corte condivide l’argomento della Commissione per quanto riguarda la categoria delle «riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private».  
   
 

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