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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IMPOSTA SU COMBUSTIBILI NUCLEARI CONFORME AL DIRITTO UE

 
   
   Lussemburgo, 15 giugno 2015 - Nel 2010 la Germania ha adottato la legge disciplinante l’imposta sui combustibili nucleari (Kernbrennstoffsteuergesetz). Tale legge istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità che ammonta a Eur 145 per ciascun grammo di plutonio 239, di plutonio 241, di uranio 233 o di uranio 235 utilizzato ed è dovuta dai gestori delle centrali nucleari. Essa mira a generare introiti fiscali che devono in particolare contribuire, nel contesto di una manovra di bilancio e in applicazione del principio «chi inquina paga», a ridurre gli oneri sul bilancio federale del necessario risanamento del sito minerario di Asse Ii, nel quale sono stoccati rifiuti radioattivi provenienti dall’utilizzazione di combustibile nucleare. La società Kernkraftwerke Lippe Ems, che gestisce la centrale nucleare Emsland a Lingen (Germania) contesta tale imposta dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo, Germania). Avendo utilizzato, nel corso del mese di giugno 2011, degli elementi di combustibile nel reattore nucleare della sua centrale, la Kernkraftwerke Lippe-ems è tenuta al pagamento di un’imposta per un ammontare di oltre 154 milioni di euro. La Kernkraftwerke Lippe Ems ritiene che l’imposta tedesca sui combustibili nucleari non sia compatibile con il diritto dell’Unione. Il Finanzgericht ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di questa imposta con il diritto dell’Unione. Mediante la sua sentenza odierna, la Corte risponde che il diritto dell’Unione ammette un’imposta come l’imposta tedesca sui combustibili nucleari. La Corte respinge anzitutto l’argomento secondo cui il combustibile nucleare deve essere esentato dall’imposta conformemente alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (che prevede un’esenzione obbligatoria per i prodotti energetici sottoposti all’accisa armonizzata e utilizzati per la produzione di elettricità). Infatti, dal momento che, in ogni caso, detto combustibile non compare nell’elenco esaustivo dei prodotti energetici fissato dalla direttiva, esso non può rientrare nell’esenzione prevista per alcuni di questi prodotti. Secondo la Corte, tale esenzione non può neppure essere applicata in via analogica. A questo proposito, la Corte respinge, in sostanza, l’idea che non vi possa essere riscossione simultanea di un’imposta sul consumo di energia elettrica e di un’imposta sulle fonti di produzione di tale energia che non sono prodotti energetici ai sensi della direttiva. La Corte constata poi che neppure la direttiva sul regime generale delle accise osta all’imposta tedesca sui combustibili nucleari, la quale viene applicata sull’utilizzazione di tali combustibili ai fini della produzione commerciale di elettricità. Infatti, dal momento che essa non grava (direttamente o indirettamente) sul consumo di elettricità né su quello di un altro prodotto assoggettato ad accisa, tale imposta non costituisce né un’accisa sull’elettricità né un’«altra imposta indiretta» su tale prodotto ai sensi della direttiva. In tale contesto, la Corte osserva in particolare che non consta l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra l’utilizzazione di combustibile nucleare e il consumo dell’elettricità prodotta nel reattore di una centrale nucleare. L’imposta non può neppure essere considerata come calcolata direttamente o indirettamente sulla quantità di elettricità al momento dell’immissione in consumo di tale prodotto. Inoltre, l’imposta tedesca sui combustibili nucleari non costituisce un aiuto di Stato vietato dal diritto dell’Unione. Infatti, non si tratta di una misura selettiva. Le produzioni di elettricità diverse da quelle che utilizzano combustibile nucleare non sono interessate dal regime istituito dalla legge disciplinante l’imposta sui combustibili nucleari. In ogni caso, esse non si trovano, in rapporto all’obiettivo contemplato da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella delle produzioni di elettricità che utilizzano combustibile nucleare, dal momento che queste ultime sono le sole a generare rifiuti radioattivi provenienti da un’utilizzazione siffatta. La Corte giudica poi che neppure il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica («Trattato Euratom o Ceea»), sotto cui ricade il combustibile nucleare, osta all’imposta tedesca. Quest’ultima non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. Infatti, essa viene applicata non perché il combustibile nucleare attraversa una frontiera, bensì perché esso viene utilizzato ai fini della produzione commerciale di elettricità, senza distinzione quanto all’origine di tale combustibile. La Corte rileva, inoltre, che la realizzazione degli scopi del Trattato Euratom non esige dagli Stati membri il mantenimento o l’accrescimento dei loro livelli di utilizzazione di combustibile nucleare e non vieta loro di tassare tale utilizzazione, ciò che avrebbe come effetto di rendere quest’ultima più costosa e dunque meno interessante. Oltre a ciò, a motivo del fatto che essa grava non sull’acquisto di combustibile nucleare, bensì sull’utilizzazione di quest’ultimo, l’imposta tedesca non mette in pericolo l’adempimento del dovere della Ceea di vigilare sul regolare ed equo approvvigionamento degli utilizzatori di questa Comunità in minerali e combustibili nucleari. La Corte esamina anche una questione sul meccanismo del rinvio pregiudiziale, questione sollevata dal Finanzgericht nel contesto del procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht) sulla conformità dell’imposta sui combustibili nucleari alla Costituzione tedesca (Grundgesetz). Secondo la Corte, un giudice nazionale che nutra dei dubbi quanto alla compatibilità di una normativa nazionale sia con il diritto dell’Unione europea sia con la Costituzione dello Stato membro, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte questioni riguardanti l’interpretazione o la validità di tale diritto per il solo fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità della medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo.  
   
 

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