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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA, UNGHERIA: CONTRATTO CON SOCIETÀ PETROLIFERA MOL NON CONFIGURA AIUTO DI STATO

 
   
   Lussemburgo, 15 giugno 2015 - La Mol è una società petrolifera e gassifera ungherese che estrae idrocarburi, in particolare, in Ungheria. In forza della legge mineraria ungherese, le società minerarie in possesso di un’autorizzazione all’esercizio devono versare allo Stato una tassa mineraria per l’estrazione di idrocarburi, di petrolio greggio e di gas naturale. Fino al 2008 l’aliquota di tale tassa era fissata, in linea di principio, al 12% del valore della quantità dei minerali estratti. Nel settembre 2005 la Mol ha chiesto la proroga dei diritti minerari che essa deteneva, in forza dell’autorizzazione all’esercizio, su 12 giacimenti di idrocarburi il cui sfruttamento non era stato ancora avviato. Con un contratto stipulato nel dicembre 2005 la Mol e lo Stato ungherese hanno prorogato di 5 anni la data di scadenza per avviare lo sfruttamento di tali 12 giacimenti e hanno fissato la tassa mineraria dovuta per tale proroga. In forza della legge mineraria, l’importo della tassa doveva essere superiore, per ciascuno dei 5 anni, a quello della tassa di base; la tassa mineraria è stata quindi fissata applicando aliquote comprese tra il 12,24% e il 12,6%. Inoltre le parti hanno esteso, per un periodo di 15 anni, l’applicazione di detta tassa a tutti i giacimenti il cui sfruttamento era stato già avviato dalla Mol sulla base dell’autorizzazione all’esercizio, ossia 44 giacimenti di idrocarburi e 93 giacimenti di gas naturale, il che costituiva nei loro confronti una tassa mineraria maggiorata. Oltre a ciò, il contratto prevedeva il versamento di una tassa eccezionale di 20 miliardi di fiorini ungheresi (circa 68 milioni di euro). Nel contratto era altresì previsto che le aliquote così fissate rimanessero immutate per tutta la sua durata. Nel 2007 la legge mineraria è stata modificata e l’aliquota della tassa mineraria è stata aumentata, in linea di principio, al 30% con effetto dall’8 gennaio 2008. Tuttavia, tale aumento non è stato applicato ai giacimenti della Mol, i quali, a termini del contratto del 2005, continuavano a essere assoggettati alle aliquote da questo fissate. Con decisione del giugno 2010 la Commissione ha ritenuto che la combinazione del contratto del 2005 (che fissava l’aliquota della tassa mineraria nei confronti della Mol) e l’aumento della tassa mineraria derivante dalla modifica della legge mineraria producesse l’effetto di favorire la Mol rispetto ai suoi concorrenti e costituisse dunque un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, la Commissione ha invitato l’Ungheria a recuperare presso la Mol tale aiuto, il cui importo era pari a 28 444,7 milioni di fiorini (circa 96,6 milioni di euro) per il 2008 e a 1 942,1 milioni di fiorini (circa 6,6 milioni di euro) per il 2009. La Mol ha proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione. Con sentenza del 12 novembre 2013 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione inquanto nessun elemento dimostrava che la Mol avesse beneficiato di un trattamento favorevole rispetto ai suoi concorrenti per quanto riguarda il pagamento delle tasse minerarie e che, pertanto, la combinazione del contratto del 2005 e della legge mineraria emendata non poteva essere qualificata come aiuto di Stato. La Commissione ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale. Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, Tfue, essa deve soddisfare quattro condizioni cumulative: deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, infine, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. In sede di impugnazione la Commissione ha messo in discussione il modo in cui il Tribunale ha interpretato e applicato la terza condizione (ossia, la concessione di un vantaggio selettivo al beneficiario della misura). La Corte precisa, a tal riguardo, che il requisito della selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, Tfue deve essere distinto dall’individuazione della presenza di un vantaggio economico. Pertanto, nell’esaminare un regime generale di aiuto è necessario stabilire se la misura, sebbene conferisca prima facie un vantaggio di portata generale, non lo faccia in realtà a beneficio esclusivo di talune imprese. La Corte constata quindi che giustamente il Tribunale ha dichiarato che il semplice fatto che le autorità ungheresi dispongano di un margine discrezionale, definito dalla legge e limitato, per determinare l’aliquota della tassa di proroga non è sufficiente a dimostrare che talune imprese potrebbero trarne un vantaggio selettivo. Infatti, tale margine discrezionale serve a ponderare un onere aggiuntivo imposto agli operatori economici per tener conto delle esigenze imperative fondate sul principio della parità di trattamento e si distingue dunque dai casi in cui l’esercizio di un tale margine è legato alla concessione di un vantaggio a favore di un determinato operatore economico. Del pari, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare che il fatto che le aliquote fissate con il contratto del 2005 siano il risultato di una negoziazione tra la Mol e le autorità ungheresi non è sufficiente a conferire a tale contratto un carattere selettivo, in quanto queste ultime si sono avvalse del loro margine discrezionale per fissare l’aliquota della tassa mineraria in modo obiettivo e non discriminatorio e non hanno dunque favorito la Mol rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, la Corte rileva che il Tribunale ha potuto giustamente concludere che il margine discrezionale riservato alle autorità ungheresi riguardo alla scelta di concludere o meno un contratto di proroga non ha consentito alla Mol di trarre alcun vantaggio selettivo. Infatti, i criteri fissati dalla legge mineraria per la conclusione di un contratto di proroga sono oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato che li soddisfi, sicché la conclusione del contratto del 2005 sulla base di tale legge non ha favorito la Mol rispetto ai suoi concorrenti. La Corte ricorda poi che, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, Tfue, in particolare, nel caso in cui siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione. A tal riguardo, la Corte constata, al pari del Tribunale, che non sussistono siffatti legami tra il contratto del 2005 e la modifica della legge mineraria. Infatti, l’aumento dell’aliquota delle tasse minerarie, per effetto della modifica della legge mineraria, è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali del petrolio greggio. Orbene, la Commissione non ha affermato che il contratto del 2005 fosse stato concluso per anticipare un tale aumento. Tali due elementi non costituiscono dunque una misura di aiuto unica e non sono dunque costitutivi di un aiuto di Stato. Alla luce di ciò, la Corte respinge in toto l’impugnazione della Commissione.  
   
 

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