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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA DIRETTIVA «SERVIZIO UNIVERSALE» NON STABILISCE UN OBBLIGO TARIFFARIO DI NATURA SOCIALE PER LE COMUNICAZIONI E GLI ABBONAMENTI INTERNET MOBILI PER CONTRO, DEVONO ESSERE OFFERTE TARIFFE SOCIALI A DETERMINATE CATEGORIE DI CONSUMATORI PER GLI ABBONAMENTI DI TELEFONIA E DI INTERNET A POSTAZIONE FISSA

 
   
  Lussemburgo, 15 giugno 2015 - La direttiva «servizio universale» definisce l’insieme minimo di servizi che deve essere accessibile a tutti gli utenti finali. Essa consente agli Stati membri di richiedere alle imprese designate di proporre ai consumatori opzioni o formule tariffarie speciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso ai servizi considerati. Gli Stati membri possono ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Nel 2013 la Base Company e la Mobistar, due operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica in Belgio, hanno proposto dinanzi alla Corte costituzionale belga un ricorso diretto all’annullamento del meccanismo di finanziamento previsto nella legge belga che traspone la direttiva «servizio universale». Tale meccanismo impone un contributo agli operatori il cui fatturato raggiunga o superi determinate soglie, in modo da finanziare il costo netto della fornitura di condizioni tariffarie particolari a talune categorie di beneficiari. La Base Company e la Mobistar ritengono che l’obbligo di contribuire al finanziamento del costo netto che deriva dalla fornitura dei servizi mobili di comunicazione e/o di abbonamento Internet sia contrario al diritto dell’Unione. La Corte costituzionale ha deciso di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Essa chiede sostanzialmente se le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti nella direttiva «servizio universale» si applichino ai servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet. Nella sentenza odierna, la Corte dichiara anzitutto che la direttiva «servizio universale» stabilisce espressamente l’obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire la connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. Orbene, l’espressione «in postazione fissa» è opposta rispetto al termine «mobile». Pertanto, la Corte considera che i servizi di comunicazione mobile sono, per definizione, esclusi dall’insieme minimo dei servizi universali definito dalla direttiva, poiché la loro fornitura non presuppone un accesso e una connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. Del pari, i servizi di abbonamento Internet mobile non rientrano in detto insieme minimo. Per contro, i servizi di abbonamento Internet sono inclusi in tale insieme qualora la loro fornitura presupponga una connessione a Internet in postazione fissa. La Corte ricorda che gli Stati membri sono liberi di considerare i servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso servizi di comunicazione mobile, come servizi obbligatori supplementari, ai sensi della direttiva «servizio universale». In tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un meccanismo di finanziamento di tali servizi che preveda la partecipazione di specifiche imprese.  
   
 

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