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Notiziario Marketpress di Mercoledì 18 Aprile 2007
 
   
  FEDERALISMO FISCALE: ECCO LE PROPOSTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER IL MINISTRO PADOA SCHIOPPA

 
   
  Trento, 18 aprile 2007 – Il presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai era ieri a Roma per incontrare il ministro dell’economia e finanze Padoa Schioppa. Al ministro Dellai consegnerà un documento con le proposte del Trentino in merito allo schema di disegno di legge delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, in materia di federalismo fiscale e coordinamento della finanza pubblica. Questo il testo del documento. Federalismo Fiscale: Considerazioni E Proposte In Merito Allo Schema Di Disegno Di Legge Delega Al Governo Per L’attuazione Dell’articolo 119 Della Costituzione In Materia Di Federalismo Fiscale E Coordinamento Della Finanza Pubblica. Sommario: la proposta del governo; il concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica; la legge finanziaria dello stato per l’anno 2007; considerazioni in ordine all’articolo 19 dello schema di legge delega proposto dal governo; proposta delle autonomie speciali relativa all’articolo 19 dello schema di legge delega; proposte per il pacchetto di norme di attuazione dello statuto speciale del trentino-alto adige suedtirol in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 655 - 673, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); le ipotesi di delega o trasferimento di funzioni statali; coordinamento tra la finanza dello stato e la finanza delle regioni e delle province autonome. Allegato 1 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007). Allegato 2 - Proposta alternativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome sull’articolo 19 del ddl di delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale e coordinamento della finanza pubblica Con riferimento al primo schema di disegno di legge riguardante la delega al Governo per il riordino dell’ordinamento finanziario delle Regioni e degli enti locali in attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione, a seguito degli approfondimenti svolti nell’ambito della Conferenza delle Regioni, ed in particolare dalle Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome, di seguito si rappresenta un sintetico quadro descrittivo delle problematiche inerenti le Autonomie speciali e delle proposte depositate in sede di Conferenza delle Regioni nella seduta di data 12 aprile u. S. La proposta del governo Nell’ambito dello schema di disegno di legge delega, il Capo V tratta dell’adattamento delle norme finanziarie delle Regioni a Statuto speciale ai vincoli posti dai Trattati internazionali e della solidarietà ai territori a più bassa capacità fiscale. Più precisamente l’articolo 19 prevede due specifiche misure a carico delle Regioni a Statuto speciale: a) addebito di una quota parte dell’onere per interessi del debito pubblico; b) soppressione di partecipazione ai riparti di fondi assegnati da leggi dello Stato. Una prima osservazione che si impone è quella di evidenziare l’assoluta rilevanza della norma ipotizzata per la finanza delle Autonomie speciali, che ha una portata complessiva nell’ordine di miliardi di euro. Ad essa si associa parimenti la rilevanza giuridica connessa con l’intrecciarsi delle norme proposte con le disposizioni costituzionali recate dai singoli statuti speciali in materia di finanza regionale. Non può essere tralasciato infatti di osservare come la disciplina recata dagli statuti speciali non preveda forme di condizionamento delle entrate spettanti a ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma. Il concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome hanno sempre concorso al perseguimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Repubblica italiana e all’Unione Europea, e in particolare agli obiettivi sia di risanamento della finanza pubblica che di partecipazione ai processi di solidarietà rispetto ai territori con più basso reddito e minori capacità fiscali. Tale concorso è sempre avvenuto nel rispetto delle particolari prerogative spettanti alle Autonomie speciali, come definite dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Non a caso, solo per citare uno, ma non l’unico degli elementi salienti, sin dal 1992 le leggi finanziarie dello Stato hanno previsto specifiche misure di partecipazione delle Autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica ed al perseguimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e quindi anche di solidarietà. Il principio sul quale si è fondata tale partecipazione in tutti questi anni è sempre stato quello del pieno coinvolgimento delle Autonomie speciali nella trattativa con il Governo per la definizione di ampie intese di carattere politico ed istituzionale, sulle quali venivano fondate le conseguenti concrete disposizioni riguardanti la finanza delle medesime Autonomie. La legge finanziaria dello stato per l’anno 2007 La legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 (articolo 1, commi 660, 661, 662, legge 27 dicembre 2006, n. 296) (Allegato 1) prevede specifiche misure per il concorso delle Autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica sia attraverso misure di contenimento della spesa, sia attraverso misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato in misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna Autonomia sulla finanza complessiva del sistema delle Regioni e delle Autonomie locali attraverso l’emanazione di specifiche norme di attuazione dei rispettivi statuti, con le procedure previste dagli statuti medesimi. Tale obiettivo è previsto venga raggiunto sia attraverso l’assunzione di funzioni statali, sia attraverso disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica dello Stato e l’ordinamento statutario della finanza di ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma. In particolare i commi 660 e 663 prevedono che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009, provvedendo a definire nel rispettivo territorio analoghe misure anche per gli enti locali, per gli enti strumentali e per quelli ad ordinamento regionale o provinciale. Il comma 661 introduce inoltre un nuovo strumento di concorso al riequilibrio della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, le quali, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, disciplinato da specifiche norme di attuazione, assicurano un risparmio per il bilancio dello Stato in misura proporzionale all’incidenza della loro finanza su quella regionale e locale complessiva. In un’ottica di evoluzione del quadro dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, il comma 665 prevede una ridefinizione legislativa delle regole del patto di stabilità finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il medesimo, il saldo finanziario sulla base di un periodo di sperimentazione (comma 656). Per quanto riguarda le autonomie speciali tale sperimentazione è inoltre il presupposto per l’emanazione di specifiche norme di attuazione volte ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica previsto dalle leggi statali e dall’ordinamento della finanza delle autonomie speciali (comma 662). Le previsioni della legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 consentono quindi di avviare un processo di revisione e di completamento del quadro statutario e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria. Si tratta quindi di prevedere e concordare con lo Stato attraverso la speciale procedura prevista dall’articolo 107 dello Statuto nuove norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie e adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l’ordinamento finanziario delle singole autonomie speciali, dando attuazione anche alle specifiche previsioni della legge finanziaria dello Stato per l’ anno 2007. Proprio in questi giorni le Commissioni paritetiche hanno iniziato il percorso per la elaborazione, per ciascuna Autonomia speciale, di un pacchetto organico di norme di attuazione di ciascuno Statuto speciale, volte alla realizzazione di tutte le predette finalità, per cui è prevedibile che nel corso dell’anno 2007 le predette norme possano giungere a definizione. Considerazioni in ordine all’articolo 19 dello schema di legge delega proposto dal governo L’impostazione data dal predetto schema di legge delega all’argomento della partecipazione delle Autonomie speciali agli obiettivi complessivi della finanza pubblica appare pertanto del tutto incoerente rispetto all’impianto e al metodo adottati dal Governo e dal Parlamento da un decennio a questa parte, anche in questa nuova Legislatura. Appare infatti di tutta evidenza come la scelta unilaterale di uno strumento così perentorio come quello proposto nel Capo V dello schema di cui in oggetto non consenta di definire positivamente il percorso già avviato e possa configurarsi come contrastante con i principi stessi recati dagli statuti speciali e dall’articolo 116 della Costituzione: si ritiene per contro che nell’ambito della legge che attua l’articolo 119 della Costituzione il coordinamento con gli statuti speciali e le relative discipline della finanza regionale debba essere operato attraverso disposizioni definite in stretta coerenza con le richiamate previsioni dei commi 661 e 662 dell’articolo 1 della legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 e quindi essere fondate sul pacchetto organico di norme di attuazione che ciascuna Autonomia speciale dovrà andare a definire entro un termine predefinito. Proposta delle autonomie speciali relativa all’articolo 19 dello schema di legge delega Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome congiuntamente hanno definito una proposta alternativa a quella contenuta nello schema di disegno di legge delega, che si pone in continuità con il percorso già avviato e da ultimo ripreso dalle norme della finanziaria 2007. Tale proposta afferma la responsabilità delle Autonomie speciali rispetto al concorso agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché ai diritti ed ai doveri da essi derivanti, e all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, nel rispetto del quadro istituzionale, di rilevanza costituzionale, delineato dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. La richiamata proposta (Allegato 2), emendativa dell’articolo 19, persegue la finalità di consentire, nel rispetto delle procedure previste dai singoli statuti speciali, un sistema di collegamento tra la finanza pubblica complessiva statale e quella regionale di ciascuna autonomia speciale, e riprende, sostanzialmente, i punti qualificanti che sono già stati fatti propri dal Governo nella stesura della manovra finanziaria per l’anno 2007, ed in particolare quanto previsto dai commi 660, 661 e 662 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Proposte per il pacchetto di norme di attuazione dello statuto speciale del trentino-alto adige suedtirol in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 655 - 673, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) Tenuto conto di quanto evidenziato nelle premesse si rende ora opportuno riportare, per favorire la comprensione della portata dell’attuazione della proposta, l’illustrazione di un primo schema del pacchetto organico di norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-alto Adige/suedtirol in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 655 - 673, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), riprendendo l’approccio sistematico utilizzato dalla Provincia autonoma di Trento nell’ individuare il campo operativo entro il quale definire le proposte di norme di attuazione. La legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 impone alcuni contenuti, altri vanno invece scelti per assicurare sia l’integrazione dei nuovi contenuti nel loro insieme con il quadro complessivo delle norme di attuazione vigenti, sia l’indispensabile aggiornamento delle norme “connesse” con quelle che vengono trattate, sempre comunque con lo scopo di assicurare la funzionalità del sistema normativo che attua lo Statuto speciale di Autonomia. Sulla base delle predette considerazioni individuiamo i seguenti gruppi di norme: 1. Norme Che Disciplinano Nuove Deleghe Di Funzioni Statali Alle Province Autonome (E Alla Regione) Ovvero Che Implementano Funzioni Statali Già Trasferite O Delegate Con Precedenti Norme 2. Norme Che Disciplinano Il Coordinamento Tra La Finanza Statale E La Finanza Regionale E Delle Province Autonome Con Riguardo: a) al concorso agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, individuando le modalità attraverso le quali le Regione e le Province autonome concorrono agli obiettivi di finanza pubblica che vincolano la Repubblica Italiana rispetto alle politiche Comunitarie; b) all’attuazione dei principi di solidarietà e conseguentemente di perequazione in concorso con lo Stato e con le altre Regioni italiane, a Statuto speciale e ordinarie; c) alla competenza delle Province autonome e della Regione all’istituzione di tributi propri nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, individuando nelle stesse norme di attuazione i principi di coordinamento necessari per il loro esercizio. Le ipotesi di delega o trasferimento di funzioni statali Con riferimento al primo gruppo di norme sopra evidenziato, tenendo anche in debita considerazione tutte le proposte elaborate nel passato, condivise almeno in linea di massima tra le due Province autonome, la Regione, in tutto o in parte già conosciute dalla Commissione dei 12, e prescindendo in questa prima fase da valutazioni di merito in ordine alla loro opportunità attuale, in modo da poter operare uno “screening a tutto campo”, si possono ipotizzare le seguenti aree di materie omogenee: · Area Finanza E Tributi In questa area possono rientrare le deleghe – in questa prima fase alla Provincia autonoma di Trento - delle funzioni statali relative alle Agenzie delle Entrate, del Demanio e del Territorio · Area Delle Grandi Infrastrutture E Dei Trasporti In quest’area possono rientrare le proposte già presentate sia da Bolzano che da Trento alla Commissione dei 12 e al Ministro per gli Affari regionali e che riguardano nella sostanza il Corridoio del Brennero, le strade statali, le ferrovie anche di interesse regionale e i relativi servizi di trasporto · Area Della Ricerca E Dell’università In quest’area possono rientrare le funzioni già attribuite a Bolzano in materia di Università non statali, nonché quelle già previste dalla legge di statizzazione dell’Università di Trento, aggiornandole all’attuale evoluzione dell’ordinamento universitario; inoltre, per entrambe le Province, possono riguardare le funzioni in materia di ricerca dando attuazione alle nuove competenze attribuite alle autonomie speciali dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 · Area Dei Servizi Postali Le province autonome di Trento e di Bolzano stanno valutando un’ipotesi di delega di funzioni relative ai servizi postali. · Area Degli Archivi Di Stato Integrando le norme già vigenti in materia e implementando, completandole, le funzioni già trasferite o delegate · Area Della Previdenza Con particolare riferimento alla Previdenza complementare integrativa e al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr), qualora se ne accerti la fattibilità · Area Dell’organizzazione Amministrativa E Logistica Degli Uffici Giudiziari In quest’area possono rientrare, qualora se ne ravvisassero le condizioni di fattibilità, sia le norme già da anni all’esame della Commissione dei 12 in materia di Trga del Trentino Alto Adige, sia quelle sull’organizzazione delle attività ausiliarie e di supporto agli Uffici Giudiziari · Area Degli Argomenti Di Carattere Istituzionale In quest’area possono rientrare in particolare le opportune integrazioni delle norme in materia di rapporti comunitari e internazionali, di poteri dei Presidenti delle Province Autonome in materia di provvedimenti contingibili e urgenti nonché di servizi pubblici essenziali coordinamento tra la finanza dello stato e la finanza delle regioni e delle province autonome Con riferimento al secondo gruppo di norme di attuazione evidenziato si tratta invece di affrontare in modo sistematico e adeguato all’evoluzione in atto del quadro generale della finanza statale e delle regioni a Statuto ordinario (con particolare riferimento all’attuazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione) tutti quei temi che afferiscono a: · Natura, Struttura E Modalità Di Calcolo Della Quota Variabile Prevista Dall’articolo 78 Dello Statuto Il sistema di calcolo ora previsto è eccessivamente complesso, anche in relazione alle progressive modifiche della struttura del bilancio dello Stato, per cui va ipotizzata la sua trasformazione in un dato storico al quale poi applicare indicatori correlati all’andamento del bilancio dello Stato · Modalità Di Calcolo E Pagamento Delle Spese Derivanti Alla Regione O Alle Province Autonome Per L’esercizio Di Funzioni Statali Delegate È da prevedere un´unica modalità di calcolo per tutti i settori in modo da rendere possibile e soprattutto semplice anche il computo delle relative somme nel nuovo quadro unitario delle partite attive e passive ( “dare” e “ avere”) tra Stato e Province-regione · Natura E Modalità Di Definizione Degli Obiettivi Della Finanza Regionale E Delle Province Ai Fini Del Concorso Agli Obiettivi Di Riequilibrio Della Finanza Pubblica Nel Territorio Del Trentino Alto Adige Suedtirol In questo contesto si pone sia la scelta del metodo, sia della modalità di definizione anno per anno dell’entità dell’obiettivo e delle conseguenti misure da adottare in concreto nonché di valutazione del risultato, comunque fondati sul principio dell’intesa tra Stato e Provincia autonoma o Regione · Criteri Generali E Modalità Di Definizione Ed Attuazione Del Concorso Delle Istituzioni Dell’autonomia Ad Obiettivi Di Solidarietà E Quindi Di Perequazione Rispetto Al Restante Territorio Della Repubblica Italiana Vanno definiti i criteri di individuazione degli obiettivi specifici concordati e le modalità della loro attuazione da parte delle Province e della Regione, prioritariamente attraverso l’assunzione di quote delle spese statali relative a funzioni delegate · Correlazione Unitaria Degli Effetti Finanziari Degli Elementi Sopraevidenziati, Nonchè Con La Delega Delle Funzioni Statali In Materia Di Agenzia Delle Entrate, In Modo Da Ottenere Un Sistema Di Regolazione Unitario Dei Rapporti Finanziari Tra Stato, Regione T. A. A. E Province Autonome Le modifiche e le integrazioni proposte alle vigenti norme di attuazione nella materia della finanza e dei tributi inducono ad evidenziare maggiormente una nuova concezione unitaria ed integrata del sistema dei rapporti tra finanza della Stato e finanza delle Province Autonome e della Regione. A tal fine è necessario orientare la revisione del decreto legislativo n. 268 del 1992 anche con specifiche disposizioni · Individuazione Dei Principi Fondamentali Di Coordinamento Del Sistema Tributario Che Consentono L’esplicazione Effettiva Della Potestà Legislativa Della Regione E Delle Province Autonome In Materia Di Tributi Regionali, Provinciali E Locali Ad eccezione dell’imposta sul turismo”, per la quale vi è una specifica ed esplicita previsione statutaria e nelle relative norme attuative, negli altri settori è sempre risultato difficile, se non spesso impossibile, esercitare quella potestà legislativa all’istituzione di tributi propri nelle materie di rispettiva competenza, prevista dall’articolo 73 dello Statuto, a causa della asserita (da parte delle Amministrazioni Statali) mancata definizione dei principi del sistema tributario dello Stato ai quali le norme di legge regionali e provinciali dovrebbero armonizzarsi. La questione si è ulteriormente articolata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 che nel nuovo articolo 117 della Costituzione prevede per il sistema delle Regioni a Statuto ordinario di riservare allo Stato l’ individuazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento del sistema tributario. Considerato che la “potestà tributaria” soprattutto delle Province diventa un elemento importante del nuovo assetto finanziario dell’Autonomia si ritiene necessario assicurare l’effettività e l’operatività dell’articolo 73 sopra citato attraverso apposite disposizioni della nuova norma di attuazione. Tutti gli argomenti sopra evidenziati, unitamente a quelli della delega di funzioni statali in materia di Agenzie statali delle Entrate, del Demanio e del Territorio, dovrebbero esse trattati unitariamente nell’ambito di un’unica revisione organica del decreto legislativo 22 marzo 1992 , n. 268 “Norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale”. Allegato 1 Legge 27 dicembre 2006, N. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art. 1 omissis 660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell´economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell´ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell´economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695. 661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all´incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l´assunzione dell´esercizio di funzioni statali, attraverso l´emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l´entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite. 662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l´ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell´imposta regionale sulle attività produttive e dell´addizionale dell´imposta sul reddito delle persone fisiche. 663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale. Allegato 2 Proposta alternativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome sull’articolo 19 del ddl di delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale e coordinamento della finanza pubblica Versione 12 aprile 2007 Art. 19 Disposizioni di coordinamento con la disciplina della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome 1. Le Regioni statuto speciale e le Province autonome concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché ai diritti ed ai doveri da essi derivanti, e all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario secondo i criteri e le modalità stabilite da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l’ emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1. 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri - anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite (°), che caratterizzano i rispettivi territori o parti di essi - rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle Regioni e, per le Regioni e le Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. 3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione statutaria e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l’assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato nonché con le altre modalità stabilite dalle norme di attuazione medesime. Le predette norme, inoltre: a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale e rispettivamente provinciale nonché locale nei casi in cui essa rientri nella rispettiva competenza; b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali. (°) Sulle parole “ e dei livelli di reddito pro capite”, nel comma 2, non è stata raggiunta la convergenza della Regione Valle d’Aosta che ritiene più pertinente fare riferimento ai “livelli di capacità fiscale”; la riserva sarà sciolta nei prossimi giorni. .  
   
 

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