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Notiziario Marketpress di Mercoledì 08 Luglio 2015
 
   
  BASILICATA, CONTRATTI DERIVATI: COMUNICAZIONE PITTELLA IN CONSIGLIO REGIONALE

 
   
  Potenza, 8 luglio 2015 - “La Regione Basilicata monitora costantemente l’andamento dei contratti derivati sottoscritti in data 30 giugno 2006 per la copertura del rischio di tasso derivante da un contratto di mutuo, assistito da contributo statale, stipulato per finanziare gli interventi nel lagonegrese colpito dal terremoto del 1998”. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, in una comunicazione al Consiglio regionale. “Tale attività di monitoraggio – ha proseguito - si traduce nella pubblicazione di una nota allegata alla legge di bilancio, di assestamento e di consuntivo di ciascun anno, in conformità a quanto previsto dall’art. 62 del D.l 112/2008, in cui sono indicati gli oneri stimati e sostenuti e le relative poste di bilancio. Riassumendo i dati contenuti nelle suddette note si evince che la Regione Basilicata ha sostenuto, fino al 31 dicembre 2014, un esborso di circa 31,5 mln di euro pari alla differenza tra i contratti derivati regolati a tasso fisso ed il mutuo sottostante ammortizzato a tasso variabile. A tale cifra occorre sottrarre però – ha evidenziato il governatore - il flusso positivo, pari a circa 21 mm di euro, dovuto alla differenza tra il contributo statale fisso e gli importi pagati per l’ammortamento del mutuo sottostante. Pertanto, in termini di flussi di cassa, l’esborso netto per le casse regionali si può quantificare in circa 11,2 mm di euro nel periodo compreso tra il 30 giugno 2006 ed il 31 dicembre 2014, cifra che si riduce a 4,4 mln di euro se si compensa il flusso negativo degli 11,2 mln con l’introito iniziale incassato dalla Regione a titolo di Up front”. “Volendo analizzare le possibilità normative offerte ad un ente che, avendo sottoscritto contratti derivati la cui performance è divenuta negativa a seguito dell’andamento dei mercati finanziari negli ultimi anni – ha aggiunto il governatore - bisogna precisare che il legislatore nazionale ha disposto fin dal 2008 il divieto di rinegoziazione ditali contratti, e nel 2014 ha autorizzato la rinegoziazione degli stessi solo in caso di modifica della passività sottostante. L’estinzione anticipata di tali contratti è sempre consentita, invece, tramite il rimborso in un’unica soluzione di tutti i flussi di ammortamento maggiorati dei costi operativi e di copertura che le banche applicano ad operazioni di questo tipo. Tale estinzione anticipata, con i relativi costi connessi è stata confermata dalle controparti bancarie con due note inviate a seguito di esplicita richiesta di riesame dell’operazione formulata dalla Regione Basilicata in data 9 dicembre 2014. In esse le Banche ribadiscono la piena efficacia dei contratti, la loro redazione secondo legge e la perfetta rispondenza degli stessi alle esigenze dell’Ente al momento della loro sottoscrizione”. “La Regione Basilicata, per valutare la percorribilità di strategie alternative volte a contenere gli oneri derivanti dagli obblighi assunti – ha continuato Pittella - ha predisposto l’esame dei contratti derivati nei loro aspetti finanziario e giuridico, ed ha acquisito da soggetti qualificati nei rispettivi campi sia una relazione tecnica che un parere legale nella forma del parere pro veritate. Nella prima viene esaminata l’opportunità della strategia di copertura rispetto agli scenari che si prospettavano al momento della sottoscrizione dei contratti, nel secondo si valuta l’operato delle controparti sotto l’aspetto giuridico”. “Dalla relazione tecnica, ferma restando la validità della strategia adottata dalla Regione nel 2006 - ha spiegato il presidente - è emersa la presenza di una maggiorazione di costo applicata dalle banche e non esplicitata formalmente all’Ente all’atto della sottoscrizione del contratto. Il tasso fisso del 4,625 per cento che regola il contratto derivato, pur essendo leggermente inferiore a quello praticato all’epoca da Cassa Depositi e Prestiti per operazioni di pari durata, presenta una maggiorazione pari allo 0,1871 per cento annuo per un totale di circa 2,4 mm di euro applicato all’intera durata del contratto. Dal punto di vista giuridico la richiesta di redazione del parere formulata dalla Regione prevedeva l’esame di tre aspetti: legittimità dell’iter amministrativo seguito; verifica della presenza di eventuali clausole vessatorie per l’Ente; valutazione delle strategie perseguibili nei confronti delle controparti. Il parere formulato, pur confermando la legittimità degli atti adottati dall’Ente, prefigura la possibilità di imputare in capo alle controparti bancarie una responsabilità precontrattuale per la non esplicita comunicazione dell’esistenza di maggiorazioni di costo, e ribadisce, anche qualora la responsabilità precontrattuale fosse accertata, la validità di tutti gli effetti generati dal contratto. Per il futuro - ha detto ancora Pittella - le azioni che la Regione può porre in essere riguardano, in prima battuta, la formulazione di un reclamo informale alle banche ai sensi del Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari finanziaria rappresentando alle stesse le potenziali criticità derivanti dai “costi occulti” applicati al contratto e non comunicati alla Regione. Successivamente, qualora il reclamo risulti infruttuoso, occorrerebbe preventivamente esperire un procedimento di mediazione, in ragione del fatto che i derivati rientrano fra le materie per le quali è prevista l’improcedibilità della domanda giudiziale in assenza di una preliminare procedura di mediazione. Solo nel caso di esito negativo del tentativo di mediazione, si potrà formulare apposita domanda dinanzi al giudice civile del luogo in cui è stato commesso il fatto lesivo, nel caso di specie, dinanzi al Tribunale di Potenza, il quale applicherà la legge italiana che regola la vendita dei servizi finanziari in Italia. Occorre porre attenzione al fatto che sia il reclamo che l’eventuale successivo tentativo di mediazione non inficiano in alcun modo la validità del contratto e gli effetti che ne conseguono e non espongono la Regione al rischio di spostamento del procedimento dinanzi al giudice inglese che - ha concluso - come confermato dalla recente giurisprudenza ha ribadito più volte la validità dei contratti e dei loro effetti”.  
   
 

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