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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Luglio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: GLI STATI MEMBRI POSSONO ESIGERE CHE I CITTADINI DI PAESI TERZI SUPERINO UN ESAME DI INTEGRAZIONE CIVICA PRELIMINARMENTE AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE TUTTAVIA, L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE NON DEVE ESSERE RESO IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE DIFFICILE

 
   
  Lussemburgo, 13 luglio 2015 - Una direttiva dell’Unione fissa le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri . La legislazione dei Paesi Bassi subordina il diritto al ricongiungimento familiare al superamento di un esame di base di integrazione civica da parte del cittadino del paese terzo, residente nel paese terzo, che intende raggiungere il familiare già residente nei Paesi Bassi. Tale esame include un test di lingua neerlandese parlata, un test di conoscenza della società olandese, nonché un test di comprensione del testo scritto. I test si svolgono presso un’ambasciata o un consolato generale nel paese di provenienza o di residenza permanente del familiare del soggiornante e si effettuano via telefono, collegato direttamente a un computer dotato di funzioni vocali. Sono previste esenzioni per i richiedenti che non sono in grado, in modo duraturo, di superare l’esame, a causa di un handicap fisico o psichico o nei casi in cui il rigetto della domanda potrebbe comportare una grave ingiustizia. K, cittadina azerbaigiana e A, cittadina nigeriana, hanno addotto, rispettivamente, problemi di salute e disturbi psichici che impedirebbero loro di sostenere l’esame di integrazione civica. Tuttavia, le loro domande di permesso di soggiorno temporaneo sono state respinte dalle autorità olandesi. Il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), cui sono state sottoposte le controversie riguardanti tali rifiuti, ha deciso di interpellare la Corte di giustizia in merito alla compatibilità dell’esame di integrazione civica con la direttiva. Innanzitutto, la Corte ricorda che, nell’ambito dei ricongiungimenti familiari diversi da quelli relativi ai rifugiati e ai loro familiari, la direttiva ammette che gli Stati membri subordinino il rilascio di un permesso di ingresso sul proprio territorio al rispetto di determinate misure preliminari di integrazione. Tuttavia, poiché la direttiva riguarda soltanto misure «di integrazione», misure del genere sono legittime soltanto se consentono appunto di facilitare l’integrazione dei familiari del soggiornante. La Corte sottolinea quindi l’importanza dell’acquisizione di conoscenze tanto della lingua quanto della società dello Stato membro ospitante, in particolare per facilitare la comunicazione, l’interazione e lo sviluppo di rapporti sociali, nonché l’accesso al mercato del lavoro e alla formazione professionale. Inoltre, la Corte afferma che, tenuto conto del livello elementare delle conoscenze richieste, tale obbligo non arreca, di per sé, pregiudizio all’obiettivo di ricongiungimento familiare perseguito dalla direttiva. Tuttavia, le misure di integrazione devono avere come finalità non quella di selezionare le persone che potranno esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare, ma quella di facilitare la loro integrazione negli Stati membri. Inoltre, circostanze individuali particolari, come l’età, il livello di educazione, la situazione finanziaria o le condizioni di salute devono essere prese in considerazione in vista di un esonero dei familiari interessati dall’obbligo di superare un esame d’integrazione quando, a motivo di tali circostanze, risulta che questi ultimi non sono in grado di sostenere tale esame o di superarlo. In caso contrario, in tali circostanze, un simile obbligo potrebbe costituire un ostacolo, difficilmente sormontabile, all’effettivo esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. La Corte constata che dalla decisione di rinvio emerge che la legislazione olandese non consente di esonerare i familiari del soggiornante dall’obbligo di superare l’esame di integrazione civica in tutti i casi in cui tale obbligo rende impossibile o eccessivamente difficile il ricongiungimento familiare. La Corte rileva altresì che il costo del pacchetto di preparazione all’esame, che è dovuto una tantum, è di 110 euro, mentre l’importo delle tasse d’iscrizione è di 350 euro. La Corte considera che detti importi sono tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile il ricongiungimento familiare. Ciò vale, a fortiori, se si considera che le spese di iscrizione devono essere versate ogni volta che si sostenga nuovamente l’esame e da ciascuno dei familiari interessati e che, a tali spese, si aggiungono quelle che essi devono sostenere per raggiungere la sede della rappresentanza olandese più vicina al fine di sostenere l’esame.  
   
 

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