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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Luglio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DOPO IL TRIBUNALE, LA CORTE CONFERMA A SUA VOLTA IL DIVIETO POSTO DALLA COMMISSIONE ALLA GERMANIA DI MANTENERE I SUOI LAVORI LIMITE PER L’ARSENICO, L’ANTIMONIO E IL MERCURIO NEI GIOCATTOLI LA CORTE RESPINGE L’IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLA GERMANIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE, DICHIARANDO CHE ESSO NON È INCORSO IN ALCUN ERRORE DI DIRITTO NEL RESPINGERE IL RICORSO DI TALE STATO MEMBRO

 
   
  Lussemburgo, 13 luglio 2015 - Nel 2009, l’Unione europea ha adottato una nuova direttiva «giocattoli» nell’ambito della quale ha fissato nuovi valori limite per talune sostanze chimiche presenti nei giocattoli. La Germania reputa che i valori limite applicabili nel suo paese per il piombo, il bario, l´antimonio, l´arsenico e il mercurio, che corrispondono ai precedenti criteri dell’Ue , offrano una migliore tutela. Tale Stato ha pertanto chiesto alla Commissione l´autorizzazione a mantenere tali precedenti valori. Con decisione del 1° marzo 2012, la Commissione ha respinto tale domanda per quanto riguarda l’antimonio, l´arsenico e il mercurio e ha autorizzato il mantenimento dei valori limite tedeschi per il piombo e il bario solo fino, al più tardi, al 21 luglio 2013. Il Tribunale dell’Unione europea, adito dalla Germania, in una sentenza del 2014 , ha confermato la decisione della Commissione, considerando che la Germania non aveva provato, quanto all’antimonio, all´arsenico e al mercurio, che i valori limite tedeschi garantivano una tutela più elevata rispetto ai nuovi valori limite europei. Per contro, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione quanto al piombo, ritenendo che tale decisione fosse contraddittoria al riguardo. Quanto al bario, ha constatato che non vi era più luogo a statuire, dal momento che la Commissione nel frattempo aveva modificato i valori limite per tale metallo pesante (il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto). La Germania ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sua odierna sentenza, la Corte respinge nella sua integralità l’impugnazione della Germania. La Corte ricorda che uno Stato membro, al fine di giustificare il mantenimento di disposizioni nazionali preesistenti, può invocare il fatto che esso valuti i rischi per la salute diversamente da come vi ha proceduto il legislatore dell’Unione nella misura di armonizzazione. Possono legittimamente essere effettuate valutazioni divergenti di tali rischi, senza che esse siano necessariamente fondate su dati scientifici diversi o nuovi. Spetta tuttavia allo Stato membro dimostrare che le sue disposizioni nazionali garantiscono un livello di tutela della salute più elevato rispetto alla misura di armonizzazione dell’Unione . Secondo la Corte, il Tribunale ha concluso che la Germania non aveva fornito tale prova quanto all’arsenico, all’antimonio e al mercurio, senza incorrere in alcun errore di diritto.  
   
 

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