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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Luglio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA COMMISSIONE NON È STATA IN GRADO DI PROVARE UN INADEMPIMENTO DELL’IRLANDA NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULL’ORARIO DI LAVORO DEI MEDICI OSPEDALIERI NON CONSULENTI

 
   
  Lussemburgo, 13 luglio 2015 - La direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale. La durata media del lavoro per ogni periodo di 7 giorni non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Gli Stati membri possono prevedere periodi di riferimento per l’applicazione di tali norme, restando inteso che tali periodi non possono eccedere i 6 mesi o, in caso di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, 12 mesi. In Irlanda, la Federazione dei medici irlandesi (Irish Medical Organisation), che rappresenta tutti i medici che esercitano sul territorio irlandese, e la Direzione dei servizi sanitari irlandesi (Health Service Executive), organo pubblico che rappresenta le autorità sanitarie, hanno sottoscritto un contratto collettivo e un contratto di lavoro tipo per i medici ospedalieri non consulenti («Nchd»). La Commissione ritiene che talune disposizioni del contratto collettivo e del contratto di lavoro tipo siano contrarie alla direttiva, in particolare alle norme sui periodi minimi di riposo e i limiti della durata settimanale del lavoro. Non soddisfatta delle spiegazioni dello Stato irlandese, la Commissione ha deciso di proporre un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. Nella sua odierna sentenza, la Corte respinge il ricorso della Commissione per mancanza di prove. In risposta all’argomento della Commissione, secondo cui determinate ore di formazione degli Nchd a torto non sono considerate «orario di lavoro» (essendo tali formazioni realizzate da organismi indipendenti dal datore di lavoro, vuoi in sede presso il medesimo, vuoi in luoghi diversi, per una durata mensile che oscilla tra le 2,5 e le 17 ore), la Corte osserva che la Commissione non ha dimostrato che, durante tali formazioni, gli Nchd sono disponibili per fornire cure mediche ai pazienti e sono costretti ad essere fisicamente presenti nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. Inoltre la Corte constata che il contratto di lavoro tipo non stabilisce un obbligo di formazione per gli Nchd e non introduce né impone obblighi di lavoro specifici in materia di formazione. La Commissione ha sostenuto inoltre che il periodo di riferimento degli Nchd, i cui contratti di lavoro superano i 12 mesi, viene aumentato, in forza del contratto collettivo, da 6 a 12 mesi, circostanza che sarebbe, a suo avviso, contraria a quanto disposto dalla direttiva. A tale riguardo, la Corte ritiene che la Commissione non sia stata in grado di spiegare per che motivo le condizioni per procedere a un siffatto prolungamento non sarebbero soddisfatte, mentre l’Irlanda deduce la sussistenza di una ragione obiettiva o inerente all’organizzazione del lavoro, ai sensi della direttiva (vale a dire che gli Nchd devono poter essere inseriti nei turni di servizio in maniera sufficientemente flessibile). Infine la Corte esamina l’argomento della Commissione secondo cui il contratto di lavoro tipo, da un lato, non preciserebbe che gli Nchd hanno diritto a un riposo minimo giornaliero e settimanale stabilito dalla direttiva né agli equivalenti periodi di riposo compensativo e, dall’altro, non limiterebbe esplicitamente la durata totale del lavoro settimanale. La Corte osserva che, riferendosi a qualche disposizione isolata del contratto di lavoro tipo – la cui portata esatta è del resto oggetto di discussione tra le parti –, la Commissione non giunge a dimostrare la sussistenza di una prassi contraria alla direttiva. Inoltre la Corte rileva che è indiscusso che il contesto normativo, risultante dalla normativa irlandese che traspone la direttiva, è chiaro e comunque applicabile.  
   
 

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