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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Luglio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: MANDATO D´ARRESTO EUROPEO - LA SCADENZA DEI TERMINI PER STATUIRE SULL’ESECUZIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO NON DISPENSA IL GIUDICE COMPETENTE DALL’ADOTTARE UNA DECISIONE AL RIGUARDO E NON ESCLUDE, DI PER SÉ, IL MANTENIMENTO IN CUSTODIA DEL RICERCATO

 
   
  Lussemburgo, 20 luglio 2015 - Il mandato di arresto europeo, introdotto da una decisione quadro del 2002, è volto a semplificare e ad accelerare le procedure che permettono di consegnare a un altro Stato membro una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena privativa della libertà in tale Stato. Nel dicembre 2012 le autorità britanniche hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del sig. Francis Lanigan, irlandese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nel Regno Unito per omicidio volontario e detenzione di un’arma da fuoco finalizzata ad attentare alla vita, reati che erano stati commessi nel Regno Unito nel 1998. Nel gennaio 2013 il sig. Lanigan è stato arrestato, sulla base del mandato di arresto europeo, dalle autorità irlandesi. Lo stesso ha allora affermato di non acconsentire alla propria consegna alle autorità giudiziarie britanniche ed è stato incarcerato in attesa di una decisione al riguardo. L’esame della situazione del sig. Lanigan da parte della High Court irlandese ha avuto inizio solo il 30 giugno 2014, in seguito ad una serie di rinvii dovuti in particolare a incidenti procedurali. L’esame della causa è quindi proseguito finché il sig. Lanigan ha addotto, nel dicembre 2014, che lo spirare dei termini previsti dalla decisione quadro per l’adozione di una decisione sull’esecuzione del mandato di arresto europeo (vale a dire 60 giorni dall’arresto, con possibilità di proroga di altri 30 giorni) vietava di proseguire il procedimento. La High Court chiede alla Corte di giustizia se l’inosservanza di tali termini le consenta ancora di statuire sull’esecuzione del mandato di arresto europeo e se il sig. Lanigan possa essere mantenuto in custodia benché la durata totale del periodo di custodia ecceda tali termini. Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara che, tenuto conto segnatamente della centralità dell’obbligo di eseguire il mandato di arresto europeo e in assenza di qualsivoglia indicazione esplicita in senso contrario nella decisione quadro, le autorità nazionali sono tenute a proseguire il procedimento di esecuzione del mandato e a statuire sull’esecuzione del mandato, anche laddove i termini stabiliti siano scaduti. Un abbandono del procedimento in caso di scadenza dei termini potrebbe, infatti, pregiudicare l’obiettivo di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria e favorire pratiche dilatorie. Per quanto riguarda il mantenimento in custodia della persona, la Corte rileva che nessuna disposizione della decisione quadro prevede che la persona in stato di custodia debba essere rilasciata in seguito alla scadenza dei termini. Inoltre, qualora il procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo debba essere proseguito dopo la scadenza dei termini, un obbligo generale e incondizionato di rilascio della persona dopo la scadenza dei termini potrebbe limitare l’efficacia del sistema di consegna istituito dalla decisione quadro e, pertanto, ostacolare la realizzazione degli obiettivi da essa perseguiti. Tuttavia, la Corte ricorda che la decisione quadro dev’essere interpretata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, al diritto fondamentale alla libertà e alla sicurezza. A tale proposito, la Corte dichiara che una persona, che si trovi in stato di custodia sulla base di un mandato di arresto europeo in attesa di essere consegnata, può essere mantenuta in custodia solo nei limiti in cui la durata totale della sua custodia non risulti eccessiva. Per sincerarsi che tale ipotesi non ricorra nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione (la High Court) dovrà effettuare un esame concreto della situazione, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti al fine di valutare la giustificazione della durata del procedimento (segnatamente l’eventuale inerzia delle autorità degli Stati membri interessati o il contributo del ricercato a tale durata). Parimenti, detto giudice dovrà tenere conto della pena cui si espone il ricercato o della pena inflittagli, dell’esistenza di un rischio di fuga nonché della circostanza che il ricercato sia stato detenuto per un periodo la cui durata totale ecceda significativamente i termini previsti dalla decisione quadro per l’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato. La Corte ricorda che, se il giudice dell’esecuzione pone fine alla custodia del ricercato, è tenuto, conformemente alla decisione quadro, a disporre, unitamente alla rimessa in libertà provvisoria del ricercato, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultimo si dia alla fuga e ad assicurarsi che permangano le condizioni sostanziali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato di arresto europeo.  
   
 

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