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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Luglio 2015
 
   
  UE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO: E´ COMPETENTE IL GIUDICE CHIAMATO A DECIDERE SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE IL GIUDICE CHE DECIDE SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE È ANCHE COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DOVUTO DA UN GENITORE AI FIGLI MINORI

 
   
  Lussemburgo, 20 luglio 2015 - Un regolamento dell’Unione prevede che i giudici competenti in materia di responsabilità genitoriale siano, in linea di principio, quelli dello Stato membro in cui i figli risiedono abitualmente. Il giudice competente a pronunciarsi sul divorzio o sulla separazione personale dei coniugi può essere, invece, quello di un altro Stato membro (in particolare nel caso in cui i coniugi siano entrambi cittadini di uno Stato diverso da quello in cui risiedono con i loro figli). Peraltro, un ulteriore regolamento dell’Unione dispone che il giudice competente a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone (ad esempio divorzio o separazione) è altresì competente a pronunciarsi su qualunque domanda di obbligazione alimentare accessoria a tale azione; tuttavia, una domanda di obbligazione alimentare accessoria a un’azione per responsabilità genitoriale sarà decisa dal giudice competente a pronunciarsi su questa azione. I coniugi A e B nonché i loro due figli minori sono cittadini italiani e vivono a Londra (Regno Unito), dove sono peraltro nati i figli. Nel 2012 A ha promosso in Italia un procedimento di separazione contro B, chiedendo allo stesso tempo al giudice italiano di disciplinare la questione dell’affidamento dei figli e quella degli assegni di mantenimento dovuti alla moglie e ai figli. Il giudice italiano si è dichiarato competente a pronunciarsi sulla separazione personale, ma ha ritenuto che solo i tribunali britannici fossero competenti a conoscere delle questioni correlate alla responsabilità genitoriale, poiché i figli risiedevano a Londra. Con riferimento alla questione degli assegni di mantenimento, il giudice italiano si è dichiarato competente a conoscere della domanda di assegno in favore di B con la motivazione che si trattava di questione accessoria al procedimento di separazione personale. Esso ha invece declinato la propria competenza a pronunciarsi sulla domanda relativa all’assegno in favore dei figli minori, essendo tale domanda accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale. La competenza a decidere su quest’ultima domanda spetterebbe quindi ai giudici britannici. La Corte suprema di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla causa in ultimo grado, chiede alla Corte di giustizia quale sia, tra i tribunali italiani o britannici, quello competente a risolvere la questione relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli. Nella sua odierna sentenza, la Corte verifica se la domanda relativa all’obbligazione alimentare di A nei confronti dei figli si ricolleghi allo stato delle persone (ossia al procedimento di separazione personale) o, piuttosto, alla responsabilità genitoriale. Il diritto dell’Unione distingue, infatti, in linea di principio, i procedimenti giudiziari a seconda che essi riguardino i diritti e gli obblighi tra i coniugi oppure i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti dei loro figli. La Corte dichiara che, per sua natura, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente legata all’azione per responsabilità genitoriale. Il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è, infatti, nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore: egli può quindi fissare l’importo di tale obbligazione modulandolo in base al tipo di affidamento stabilito, al diritto di visita, alla durata di detto diritto e agli altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale. Una soluzione del genere si informa inoltre all’interesse superiore del minore, che, secondo il diritto dell’Unione, deve essere considerato preminente. La Corte ne trae la conclusione che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione di divorzio o di separazione personale, mentre la questione sulla responsabilità genitoriale sia portata alla cognizione del giudice di un altro Stato membro, la domanda relativa a un’obbligazione alimentare di uno dei genitori nei confronti dei suoi figli minori è accessoria all’azione in materia di responsabilità genitoriale e deve quindi essere esaminata dal giudice competente per tale materia (vale a dire, nel caso di specie, il giudice britannico).  
   
 

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