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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Luglio 2015
 
   
  UE: EXTRAUNIONISTI: PERMESSO DI SOGGIORNO E DIVORZIO DA CITTADINO UE CHE ESERCITA LA LIBERA CIRCOLAZIONE. UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO, CONIUGE DI UN CITTADINO DELL’UNIONE CHE RISIEDA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DAL SUO, NON PUÒ PIÙ FRUIRE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO IN TALE STATO QUALORA IL CITTADINO DELL’UNIONE LO LASCI PRIMA DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DI DIVORZIO

 
   
  Lussemburgo, 20 luglio 2015 - Ai sensi di una direttiva dell´Unione , quando un cittadino dell’Unione lascia il territorio di uno Stato membro diverso dal suo (Stato membro ospitante) i suoi familiari, che siano cittadini di paesi terzi (vale a dire che non siano essi stessi cittadini dell’Unione), perdono il loro diritto di soggiorno in tale Stato. La direttiva dispone inoltre che, in caso di divorzio, i familiari che siano cittadini di paesi terzi mantengono il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante quando il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, fatte salve talune condizioni. Tre cittadini di paesi terzi (un indiano, un camerunense ed un egiziano) si sono sposati con cittadine dell’Unione (una lettone, una tedesca e una lituana) e hanno risieduto con loro in Irlanda per più di quattro anni. In ciascuno dei casi, le tre mogli hanno lasciato i mariti e l’Irlanda e hanno chiesto il divorzio nei rispettivi paesi (salvo la cittadina tedesca, la quale ha chiesto il divorzio nel Regno Unito). Le autorità irlandesi hanno ritenuto che, siccome le cittadine dell’Unione avevano già lasciato l’Irlanda nel momento in cui il divorzio è stato richiesto, i tre coniugi stranieri non avessero più il diritto di soggiorno in Irlanda. Le autorità irlandesi sostengono infatti che il diritto di soggiorno dei tre coniugi non è più valido a partire dal momento in cui le rispettive mogli hanno cessato di esercitare il loro diritto di soggiorno in Irlanda, e ciò anche se il matrimonio è durato almeno tre anni (di cui uno in Irlanda). I tre coniugi hanno impugnato le decisioni di diniego del mantenimento del loro diritto di soggiorno in Irlanda. La High Court of Ireland (Alta Corte irlandese), investita di tali controversie, chiede alla Corte di giustizia se il diritto di soggiorno dei tre coniugi stranieri in Irlanda potesse essere mantenuto in situazioni in cui il divorzio è avvenuto dopo che le mogli avevano lasciato tale paese. Con la sentenza odierna, la Corte ricorda che, per godere di un diritto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, nello Stato membro in cui un cittadino dell’Unione esercita il suo diritto alla libera circolazione (Stato membro ospitante), i cittadini di paesi terzi, familiari di tale cittadino, devono accompagnare o raggiungere quest’ultimo in tale Stato. Pertanto, allorché un cittadino dell’Unione lascia lo Stato membro ospitante e si stabilisce in un altro Stato membro o in un paese terzo, il coniuge straniero non soddisfa più le condizioni per fruire di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante ai sensi di tale disposizione. Quando è avviato un procedimento di divorzio e il matrimonio è durato almeno tre anni prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, la Corte rileva che il coniuge straniero, fatte salve talune condizioni, può mantenere il suo diritto di soggiorno in tale Stato, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva, sia durante il procedimento di divorzio, sia dopo la pronuncia del divorzio, purché, alla data d’inizio di tale procedimento, egli soggiornasse in tale Stato in qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione che accompagni o raggiunga quest’ultimo in detto Stato membro. Di conseguenza, il cittadino dell’Unione deve soggiornare nello Stato membro ospitante, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, fino alla data di inizio del procedimento di divorzio. Pertanto, se, prima dell’inizio di tale procedimento, il cittadino dell’Unione lascia lo Stato membro ospitante in cui risiede il suo coniuge straniero, il diritto di soggiorno di quest’ultimo non può essere mantenuto in detto Stato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva. Nel caso di specie, le tre mogli, cittadine dell’Unione, hanno lasciato l’Irlanda già prima che fossero avviati i procedimenti di divorzio. I coniugi stranieri hanno quindi perso il loro diritto di soggiorno al momento della partenza delle rispettive mogli e tale diritto non può essere «riattivato» successivamente, al momento in cui le mogli hanno chiesto il divorzio dopo aver lasciato l’Irlanda. La Corte ricorda tuttavia che, in un caso del genere, il diritto nazionale può riconoscere una tutela più estesa ai cittadini di paesi terzi, in modo da consentire loro di continuare comunque a soggiornare nello Stato membro interessato (situazione che, peraltro, si è verificata per i tre coniugi nel caso di specie, in quanto le autorità irlandesi hanno riconosciuto loro un permesso temporaneo di soggiornare e lavorare in Irlanda).  
   
 

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