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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Luglio 2015
 
   
  UE: ROM E CONTATORI ELETTRICI INSTALLATI AD ALTEZZA INACCESSIBILE. L’INSTALLAZIONE DI CONTATORI ELETTRICI A UN’ALTEZZA INACCESSIBILE IN UN QUARTIERE DENSAMENTE POPOLATO DA ROM È ATTA A COSTITUIRE UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL’ORIGINE ETNICA QUANDO GLI STESSI CONTATORI SONO INSTALLATI IN ALTRI QUARTIERI A UN’ALTEZZA NORMALE

 
   
  Lussemburgo, 20 luglio 2015 - Una direttiva dell’Unione sulla parità di trattamento vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica per quanto riguarda, in particolare, l’accesso ai beni e ai servizi e la loro fornitura. La sig.Ra Nikolova gestisce un negozio di alimentari nel quartiere di «Gizdova mahala» nella città di Dupnitsa (Bulgaria). In tale quartiere risiedono prevalentemente persone di origine rom. Nel 1999 e nel 2000 la Chez Rb, impresa di distribuzione di energia elettrica, ha installato i contatori elettrici di tutti gli abbonati del quartiere sui pali di cemento della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di 6 o 7 metri. Negli altri quartieri della città (in cui i Rom non sono così numerosi) i contatori installati dalla Chez Rb sono collocati a un’altezza di 1,70 metri, nella maggior parte dei casi direttamente presso i consumatori o sulla facciata o sui muri di recinzione. Secondo la Chez Rb, tale diverso trattamento è giustificato da un numero maggiore di manomissioni e danni ai contatori elettrici nonché da numerosi allacciamenti illegali alla rete di quel quartiere. Nel dicembre del 2008 la sig.Ra Nikolova ha presentato un reclamo presso la Komisia za zashtita ot dikriminatsia (Commissione per la difesa contro la discriminazione o «Kzd»), sostenendo che l’installazione dei contatori in un luogo inaccessibile era dovuta al fatto che la maggior parte dei residenti del quartiere in questione fosse di origine rom. Pur non essendo di origine rom, la sig.Ra Nikolova riteneva di essere anch’essa vittima di una discriminazione a causa della prassi controversa della Chez Rb. La Kdz ha accertato che la sig.Ra Nikolova era stata effettivamente vittima di un discriminazione rispetto ai clienti i cui contatori erano collocati in luoghi accessibili. La Chez Rb ha quindi proposto ricorso contro tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Corte amministrativa di Sofia, Bulgaria). Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se la prassi contestata costituisca una discriminazione vietata fondata sull’origine etnica. Nell’odierna sentenza la Corte rileva, in primo luogo, che il principio della parità di trattamento si applica non solo alle persone aventi una determinata origine etnica, ma anche a quelle che, pur non appartenendo all’etnia, subiscono insieme alle prime un trattamento meno favorevole o uno svantaggio particolare a causa di una misura discriminatoria. In secondo luogo la Corte sottolinea che la presenza nel quartiere di residenti che non sono di origine rom non esclude, di per sé, che la prassi sia stata istituita a causa dell’origine etnica condivisa dalla maggior parte dei residenti (ossia l’origine etnica rom). Spetterà tuttavia al giudice bulgaro prendere in considerazione tutte le circostanze in cui viene messa in atto tale prassi al fine di determinare se essa sia stata effettivamente posta in essere per una ragione di ordine etnico e costituisca quindi una discriminazione diretta ai sensi della direttiva. Tra gli indizi che possono essere presi in considerazione si annovera in particolare il fatto che la prassi è stata posta in essere soltanto nei quartieri popolati in proporzione maggioritaria da cittadini bulgari di origine rom. Del pari, il fatto che la Chez Rb avrebbe affermato dinanzi alla Kzd che i danni e gli allacciamenti illegali sono principalmente opera di persone di origine rom è tale da suggerire che detta prassi si fondi su stereotipi o pregiudizi di ordine etnico. Il giudice bulgaro dovrà anche tenere conto del carattere coatto, generalizzato e duraturo della prassi. Infatti, essa interessa senza distinzione tutti i residenti del quartiere, indipendentemente dal fatto che i loro contatori individuali siano stati oggetto di interventi abusivi e, se del caso, dall’identità di chi li ha commessi. Pertanto, la prassi può essere percepita come atta a suggerire che i residenti di tale quartiere sono considerati nel loro complesso come potenziali autori di comportamenti illegali. La Corte precisa che la prassi controversa costituisce un trattamento sfavorevole a danno dei residenti, a causa sia del suo carattere offensivo e stigmatizzante, sia dell’estrema difficoltà o persino dell’impossibilità per gli interessati di consultare il proprio contatore elettrico per controllare il consumo. In terzo luogo, qualora il giudice bulgaro non ritenga che la prassi controversa costituisca una discriminazione diretta fondata sull’origine etnica, la Corte osserva che essa potrebbe costituire, in linea di principio, una discriminazione indiretta. Supponendo che sia stata posta in essere esclusivamente al fine di contrastare gli abusi commessi in quel quartiere, tale prassi si baserebbe su criteri apparentemente neutri incidendo in misura notevolmente maggiore sulle persone di origine rom. Pertanto, essa comporterebbe uno svantaggio per tali persone rispetto ad altre di altra origine etnica. A tale riguardo la Corte sottolinea che la tutela della sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità nonché il corretto rilevamento del consumo di energia elettrica costituiscono obiettivi legittimi che possono, in linea di principio, giustificare una tale differenza di trattamento. Tuttavia, è inoltre necessario che la Chez Rb riesca a dimostrare che sui contatori elettrici del quartiere interessato sono stati effettivamente commessi abusi e che tale rischio continua a sussistere tuttora. Pur riconoscendo che la prassi contestata costituisce un mezzo adeguato per realizzare tali obiettivi, la Corte precisa tuttavia che il giudice bulgaro dovrà esaminare se esistano altre misure appropriate e meno restrittive per risolvere i problemi riscontrati. Anche se non esistesse nessun’altra misura tanto efficace quanto la prassi controversa per conseguire i predetti obiettivi, la Corte dichiara che essa appare sproporzionata rispetto a tali obiettivi e ai legittimi interessi dei residenti del quartiere. Spetterà al giudice bulgaro verificare se sia effettivamente così, tenuto conto in particolare del carattere offensivo e stigmatizzante della prassi in questione e del fatto che essa priva indistintamente e da lungo tempo i residenti di un intero quartiere della possibilità di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.  
   
 

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