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Notiziario Marketpress di Giovedì 23 Luglio 2015
 
   
  PISTA CICLABILE TRASIMENO, CONSIGLIO DI STATO RESPINGE RICORSO CONTRO PROGETTO

 
   
  Perugia, 23 luglio 2015 – Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso presentato contro il progetto per la realizzazione della pista ciclabile intorno al lago Trasimeno presentato dalla proprietaria di un terreno confinante, nel territorio di Castiglione del Lago, condannandola al pagamento delle spese in favore della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio Tevere che davanti al Consiglio di Stato hanno sostenuto l´inammissibilità e l´infondatezza del ricorso. "Una sentenza – sottolineano dagli uffici regionali, nel renderne noti gli esiti – che pone finalmente termine a un contenzioso che si trascinava da molti anni nei confronti di un´opera importante per la valorizzazione e la fruibilità del comprensorio del Trasimeno con una mobilità ‘dolce´, sempre più apprezzata da turisti e residenti". La proprietaria del terreno, confinante con la fascia demaniale costiera del lago Trasimeno su cui è stato realizzato il tracciato della pista, nel 2002 aveva chiesto l´annullamento degli atti relativi all´approvazione del progetto, comprese le due varianti successive, al Tribunale amministrativo regionale dell´Umbria. Il Tar, nel 2004, aveva dichiarato il ricorso in parte infondato e per il resto irricevibile e inammissibile. Contro questa sentenza, l´anno successivo la proprietaria aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la Comunità Montana del Trasimeno, il Comune di Castiglione del Lago, le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente e Wwf (che davanti al Tar avevano sostenuto le ragioni del Comune), la Provincia di Perugia e la Regione Umbria, osservando, tra l´altro che "la pista ciclabile in questione, realizzata nelle immediate adiacenze (circa tre metri) del confine della sua proprietà – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – determinava disturbi e disagi al suo pieno ed esclusivo godimento, diminuendone anche il valore e, per altro verso, che in ogni caso la sua realizzazione incideva negativamente sull´integrità di quell´ambiente, oggetto di specifica tutela". Il Consiglio di Stato, a questo proposito, ha ritenuto che "la ricorrente non ha agito a difesa dell´interesse ambientale diffuso, quanto piuttosto a difesa di quella porzione di interesse ambientale, qualificatosi e differenziatosi in relazione alla sua proprietà…".  
   
 

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