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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Maggio 2007 |
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LINEE GUIDA DEI TRATTAMENTI DI OSSIGENOTERAPIA SEMPLIFICATE LE PROCEDURE PER LE SPESE DI VIAGGIO SPETTERÀ AL MEDICO STABILIRE L’EVENTUALE RIMBORSO AL PAZIENTE PER CURE FUORI PROVINCIA
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Trento, 7 maggio 2007 - – La giunta provinciale ha approvato la delibera, presentata dall’assessore alle politiche per la salute Remo Andreolli, in cui si ridefiniscono le linee guida dei trattamenti di ossigenoterapia iperbarica. La novità maggiore è data dalla semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle eventuali spese di trasporto, sostenute dal paziente per accedere a strutture sanitarie fuori provincia: secondo la delibera, spetterà al medico stabilire, nel rispetto dei protocolli aziendali, l’esistenza delle condizioni per il rimborso. Il provvedimento stabilisce, per quanto riguarda l’accesso ai trattamenti di ossigenoterapia iperbarica, il rispetto dei protocolli e delle linee guida che saranno sviluppate da specialisti del settore, cosi da garantire l’appropriatezza del servizio e la maggiore efficacia delle prestazioni. Il Servizio sanitario provinciale non dispone attualmente sul proprio territorio, nelle strutture pubbliche o private accreditate, di impianti per l´ossigenoterapia iperbarica. Le prestazioni sono quindi erogate da strutture pubbliche o private accreditate di altri servizi sanitari regionali. In passato è stata attivata la convenzione fra l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e l’Istituto iperbarico di Bolzano. Secondo la delibera approvata stamani dalla giunta provinciale su iniziativa dell’assessore alle politiche per la salute Remo Andreolli, hanno diritto ad accedere alle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica (Oti), con oneri a carico del Servizio sanitario, fatta salva la compartecipazione alla spesa prevista per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, i cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale e gli altri cittadini equiparati agli assistiti al Servizio sanitario nazionale in quanto titolari di assicurazione per il rischio di malattia attivata in regime di reciprocità con Paesi esteri convenzionati. Le patologie per le quali è ammesso il ricorso all’ossigenoterapia iperbarica con oneri a carico del Servizio Sanitario, sono suddivise in due categorie, rispetto alle tre precedenti, a cui corrispondono diverse modalità di accesso. La categoria 1, comprende le patologie per le quali l’ossigeno terapia iperbarica deve essere attuata il più presto possibile, ovvero nei casi di malattia da decompressione, embolia gassosa arteriosa, intossicazioni da Co, fumi, cianuri, sostanze metaemoglobinizzanti, gangrena gassosa da clostridi, gravi infezioni tessuti molli (da flora batterica mista), sindrome da schiacciamento, gangrena umida, anemia acuta grave (nell’impossibilità di trasfusione), trombosi dell’arteria o vena centrale della retina, sordità improvvisa di origine vascolare. Nella categoria 2 sono comprese le patologie per le quali l’ossigeno terapia iperbarica può essere di vantaggio, da sola o associata ad altre terapie mediche e chirurgiche, e per le quali devono essere presenti specifici protocolli sperimentali o controlli e monitoraggi particolari per i pazienti provenienti da strutture di ricovero. L’elenco comprende le lesioni da radiazione, osteomielite refrattaria cronica, insufficienze vascolari periferiche (con o senza lesioni trofiche), sindrome algodistrofica (morbo di Sudeck), actinomicosi refrattaria, pseudoartrosi infetta, trapianti cutanei a rischio, fratture a rischio, reimpianto arti o segmenti, osteonecrosi asettica, ustioni estese o malattia da ustione, ascessi intracranici, edema cerebrale acuto postanossico, traumi da midollo spinale, cefalea di origine vasomotoria, paradontopatie, retinite diabetica, accidenti vascolari cerebrali, sclerosi multipla (disturbi sfinteriali), colite pseudomembranosa ulcerosa. L’accesso alle prestazioni è distinto a seconda delle categorie. Per la categoria 1, ovvero per le prestazioni di urgenza, il paziente viene inviato al centro che eroga terapia Oti sulla base di una richiesta scritta o telefonica da parte dell’anestesista rianimatore o del medico di pronto soccorso. Nel caso di prestazioni non di urgenza per pazienti ricoverati, la richiesta scritta è predisposta dall’Unità Operativa ove lo stesso è ricoverato. Per la categoria 2, il paziente è inviato al centro che eroga terapia Oti sulla base di una richiesta scritta predisposta dal medico specialista nella disciplina relativa alla patologia, tenuto conto dei protocolli o dei monitoraggi previsti. In tutti i casi la richiesta deve indicare la diagnosi e il numero di trattamenti richiesti. L´eventuale riproposizione di un secondo ciclo di cura – osserva la delibera - non può prescindere da un´attenta e responsabile valutazione di costo-beneficio. Inoltre, il medico prescrittore dovrà seguire il malato nel corso del trattamento per verificare benefici, controindicazioni o insuccessi con possibilità di sospensione del trattamento in presenza di intolleranza o di inefficacia. Per quanto riguarda il trasporto, la delibera precisa che la riconducibilità, ai fini autorizzatori, sia eseguita dal medesimo medico che ha prescritto il ciclo terapeutico. Su questo aspetto, la giunta provinciale ritiene che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari individui nell’ambito di specifiche direttive e nell’ambito dei previsti protocolli di cura, le modalità più opportune per trattare, rispettivamente, i casi ascritti alla categoria 1 e quelli ascritti alla categoria 2. E sempre all’Azienda provinciale per i servizi sanitari individuerà le modalità per la verifica dell’adesione ai protocolli e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge provinciale 33/88 per il rimborso delle spese di viaggio e permanenza, valutando l’opportunità di adottare modalità campionarie per il controllo. . |
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