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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Maggio 2007
 
   
  VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO: ACCORDO FRA LE PARTI SOCIALI EUROPEE

 
   
  Lo scorso 26 aprile le parti sociali europee hanno siglato un accordo sul tema delle molestie e della violenza sul lavoro, al quale, ai sensi dell’art. 139 del Trattato istitutivo dell´Unione Europea, è stata data la veste giuridica di “accordo non giuridicamente vincolante”. Le parti sociali europee, infatti, possono concludere accordi che dovranno avere un seguito nei singoli Stati membri, su iniziativa delle parti sociali interessate, senza però percorrere il passaggio legislativo europeo e nazionale. Con il documento sottoscritto il 26 aprile le parti sociali condannano le molestie e la violenza in tutte le loro forme (fisiche, psicologiche e/o sessuali), riconoscono che molestie e violenza possono riguardare potenzialmente qualsiasi luogo di lavoro e qualsiasi lavoratore, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, dal settore di attività o dalla forma di rapporto di lavoro e riconoscono anche che non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori sono esposti a questi fenomeni e che esistono gruppi e settori che risultano più a rischio. Le molestie consistono in un comportamento ripetitivo e deliberato, mentre la violenza si riferisce ad eventi in cui uno o più lavoratori sono aggrediti in ambito lavorativo. Con l’accordo le parti sociali intendono aumentare la consapevolezza e la conoscenza del tema da parte degli imprenditori, dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei luoghi di lavoro e fornire a questi soggetti un quadro pratico di riferimento per identificare, prevenire e gestire i problemi che riguardano le molestie e la violenza. L’accordo propone un metodo di prevenzione, identificazione e gestione dei problemi prodotti dalle molestie e dalla violenza nei luoghi di lavoro, per cui si richiede che le imprese adottino una dichiarazione esplicita in cui si dica che le molestie e la violenza non sono tollerate ed in cui sia specificata la procedura da seguire nel caso in cui si sviluppino fenomeni del genere tra colleghi; vi è ampia flessibilità nella definizione della procedura da mettere in atto a livello aziendale in caso di fenomeni di molestie o violenza e si riconosce che la responsabilità di adottare misure appropriate resta in capo al datore di lavoro; si consente di utilizzare la stessa procedura anche in caso di molestie o violenza messe in atto da soggetti terzi, ma non si obbliga l´impresa a farlo. La piena operatività dell’accordo è garantita attraverso l´impegno preciso delle parti firmatarie in sede europea a garantire un seguito a livello nazionale entro tre anni (aprile 2010); la libera scelta lasciata alle parti firmatarie circa gli strumenti e le procedure di attuazione, in accordo con le pratiche nazionali; una procedura di monitoraggio a livello Ue sulle azioni adottate a livello nazionale; la possibilità di rivedere l’intesa tra cinque anni se una delle parti firmatarie lo richiede. .  
   
 

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