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Notiziario Marketpress di Martedì 15 Maggio 2007
 
   
  AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA DEFERISCE LŽITALIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER IL MANCATO RECUPERO DI AIUTI ILLEGALI

 
   
  Bruxelles, 15 maggio 2007 - La Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la mancata ottemperanza dellŽItalia alla decisione della Commissione del 25 novembre 1999 che le ordinava di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi ad imprese situate a Venezia e Chioggia (cfr. Ip/99/887). Ad oltre sette anni dallŽadozione di tale decisione, lŽItalia ha recuperato solo una modesta quota – circa lŽ1% – dellŽimporto totale in questione. Il commissario alla Concorrenza Neelie Kroes ha dichiarato: "Garantire il recupero è parte integrante di una efficace politica degli aiuti di Stato; pertanto, la Commissione deve essere severa con gli Stati membri che non ottemperano alle decisioni in materia. " Questa fermezza è conforme col piano dŽazione nel settore degli aiuti di Stato presentato dalla Commissione nel giugno 2005, destinato ad assicurare lŽefficacia e la credibilità del controllo sugli aiuti di Stato tramite lŽattuazione delle decisioni della Commissione (cfr. Ip/05/680 e Memo/05/195). Per dare esecuzione alla decisione di recupero della Commissione, lŽItalia ha emanato ordini di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie degli aiuti illegali e incompatibili. Tali ordini sono stati contestati dinanzi ai giudici nazionali, che in molti casi hanno deciso di sospendere il procedimento fino al momento in cui il Tribunale di primo grado si fosse espresso sui ricorsi presentati da alcuni beneficiari contro la decisione di recupero della Commissione (cause T-218/00 e altre, in corso presso il Tribunale di primo grado). Tuttavia, a norma dellŽarticolo 242 del trattato Ce i ricorsi avverso la decisione della Commissione del 1999 proposti al Tribunale di primo grado non sospendono lŽobbligo di rimborsare gli aiuti illegali e incompatibili. Spetta quindi alle autorità e ai giudici nazionali prendere i necessari provvedimenti per garantire lŽimmediata ed effettiva applicazione della decisione della Commissione e in tal modo ripristinare la leale concorrenza. Nella fattispecie, il giudice nazionale ha reso ineseguibile la decisione della Commissione ordinando la sospensione del procedimento fino al pronunciamento del Tribunale di primo grado senza imporre ai beneficiari il rimborso degli aiuti concessi illegalmente. Contesto Il 25 novembre 1999 la Commissione ha adottato una decisione con la quale si stabiliva che un regime di aiuto concesso dallŽItalia sotto forma di sgravi contributivi era incompatibile con il mercato unico. Gli sgravi contributivi sono stati applicati dal 1995 al 1997 a norma della legge 30/1997 e della legge 206/1995 riguardanti tutte le imprese dei territori di Venezia e Chioggia. A tutte le imprese situate a Venezia e Chioggia erano stati concessi sgravi contributivi per il mantenimento dellŽoccupazione. Il regime è stato sospeso a decorrere dal 1° dicembre 1997. Ad oltre sette anni dalla decisione di recupero del 1999, la Commissione constata che lŽItalia non ha dato corretta esecuzione alla decisione, poiché è stata rimborsata soltanto una minima quota dellŽaiuto. I beneficiari sono in totale 494, di cui 33 hanno rimborsato integralmente lŽaiuto. LŽimporto complessivo da recuperare ammonta a 44,2 milioni di €, di cui solo 400 000 € rimborsati. .  
   
 

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