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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Maggio 2007
 
   
  GIURISPRUDENZA: PER IL DIRITTO D’AUTORE SI TORNA AL RITO ORDINARIO

 
   
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio 2007 n. 170 ha deciso che l´art. 134, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate si applicano le norme dei capi I e Iv del titolo Ii e quelle del titolo Iii del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell´articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366). La Corte ha stabilito anche l´incostituzionalità, in applicazione dell´art. 27 della Legge n. 87/53, sempre dell´art. 134, comma 1, del Decreto legislativo n. 30/05, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all´esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della Legge n. 287/90, e degli articoli 81 e 82 del Trattato Ue, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e Iv del titolo Ii e quelle del titolo Iii del Decreto legislativo n. 5/03. Per le cause che hanno per oggetto la proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritto d´autore, ecc. ) si torna, pertanto, al rito ordinario. La sentenza costituzionale risolve definitivamente una questione molto dibattuta tra gli operatori e che ha visto l´applicazione di riti differenti nelle varie Sezioni Specializzate dei Tribunali italiani .  
   
 

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