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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Giugno 2007
 
   
  IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI TRASMESSI PER VIA TELEMATICA

 
   
  Isernia - Con decreto del vice ministro dellŽEconomia e delle Finanze del 22 febbraio 2007, pubblicato sulla G. U. Del 2 marzo 2007 n. 51, sono state modificate le tariffe dellŽimposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica. In particolare allŽarticolo 1, dopo il comma 1 bis della tariffa dellŽimposta di bollo parte prima, annessa al Dpr 26 ottobre 1972 n. 642, come sostituito dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992, è stato aggiunto il comma "1bis. 1" il quale prevede una tariffa di Euro 156,00 per gli atti erogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali da sottoporre a registrazione presso i competenti uffici territoriali delle entrate mediante lŽutilizzo di procedure telematiche (c. D. Modello unico informatico). LŽimporto di Euro 156,00 è altresì comprensivo dellŽimposta di bollo dovuta sulle copie conformi di tali atti relative agli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società, non ricompresi sul comma 1 bis, incluse la copia dellŽatto e la domanda da presentare allŽufficio del Registro delle imprese. La registrazione degli atti notarili per via telematica era già possibile dal 1° gennaio 2007, ma in assenza della precisa definizione degli importi dellŽimposta di bollo per le differenti tipologie di atti lŽutilizzo di tale opportunità è stato assai limitato. A seguito della pubblicazione sulla G. U. , sopra richiamata, del decreto del 22 febbraio 2007 i nuovi importi dellŽimposta di bollo sono entrati in vigore il 18 marzo 2007 e, pertanto, i notai possono ora trasmettere gli atti societari agli uffici del registro delle imprese dopo aver assolto allŽimposta di bollo nella misura determinata da tale decreto. Si precisa, inoltre, che tale registrazione degli atti agli uffici fiscali dovrebbe essere obbligatoria dal 1 ° aprile 2007, ma a causa del limitato periodo di tempo intercorso tra la pubblicazione del decreto ministeriale e la messa a regime dei programmi informatici, è stato autorizzato un ulteriore periodo transitorio fino al 31 maggio 2007. Pertanto, fino a tale data, i notai possono trasmettere gli atti per lŽiscrizione o il deposito allŽufficio del Registro delle imprese utilizzando la nuova modalità prescritta dal decreto interdirigenziale del 6 dicembre 2006 e nella misura fissata dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, ovvero secondo la modalità tradizionale. LŽunioncamere, dŽintesa con la società Infocamere e con i rappresentati del Consiglio Nazionale del Notariato, ha concordato che i notai che intendessero usufruire del nuovo sistema, dovranno seguire una delle seguenti procedure operative: a) Per il programma Fedra "semplice" - Entrare in Fedra; - Servizi; - Configurazione; - Negli eventuali estremi di autorizzazione per lŽassolvimento virtuale dellŽimposta di bollo in distinta occorre scrivere "assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M. U. I. "; - Ok Dopo aver compilato il modello Fedra: - Scaricare il modello per la spedizione telematica compare la maschera "modalità di presentazione"; - Selezionare la Camera di Commercio competente; - Modo bollo in distinta O (bollo assolto allŽorigine); - In automatico escono gli estremi dellŽautorizzazione per lŽassolvimento del bollo, in tal caso uscirà lŽindicazione dellŽassolvimento mediante modello unico informatico in quanto già configurato b) Per il programma "Fedra Plus" - Entrare in Fedra Plus; - Strumenti; - Configurazione; - Modo bollo: bollo assolto allŽorigine (O); - Ok Dopo aver compilato il modello Fedra Plus: - Scaricare il modello per la spedizione telematica; - Compare la maschera "distinta di accompagnamento"; - Sugli estremi di autorizzazione per lŽassolvimento virtuale dellŽimposta di bollo, scrivere "assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M. U. I. ". .  
   
 

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