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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Giugno 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DEI PRIVATI IN SVEZIA COSTITUISCE UNA INGIUSTIFICATA RESTRIZIONE QUANTITATIVA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 
   
  La Corte di Giustizia con la sentenza del 5 giugno 2007 pronunciata nella causa C‑170/04 (Klas Rosengren e a. / Riksåklagaren) ha affermato che questa misura è inidonea a conseguire l’obiettivo di limitare in via generale il consumo di alcol e non è proporzionata al conseguimento dell’obiettivo di proteggere i più giovani contro le sue conseguenze nocive. Ai sensi della legge svedese sull’alcol, la vendita al dettaglio di bevande alcoliche in Svezia è effettuata da un monopolio detenuto dalla Systembolaget. L’importazione di bevande alcoliche è riservata alla Systembolaget e ai grossisti autorizzati dallo Stato. Ai privati è vietato importare bevande alcoliche. Chi intende importare alcolici da altri Stati membri può farlo esclusivamente tramite la Systembolaget. La Systembolaget è tenuta ad acquistare qualsiasi bevanda alcolica su richiesta e a spese del consumatore purché non vi veda obiezioni. Il sig. Klas Rosengren e vari altri cittadini svedesi hanno ordinato per corrispondenza casse di bottiglie di vino spagnolo. Il vino è stato importato in Svezia, senza dichiarazione in dogana, da un trasportatore privato. Il vino è stato poi sequestrato alla dogana a Göteborg. Contro il sig. Rosengren e altre persone sono stati intentati procedimenti penali per importazione illegale di bevande alcoliche. Lo Högsta domstolen (Corte Suprema), investito della causa in ultimo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le disposizioni della legge svedese siano conformi al diritto comunitario, in particolare al principio della libera circolazione delle merci garantito dal Trattato. In via preliminare, la Corte constata che le norme controverse devono essere esaminate alla luce delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle merci e non di quelle specifiche concernenti i monopoli statali in quanto queste ultime si applicano solo alle norme relative all’esistenza o al funzionamento dei monopoli. L’importazione in Svezia delle bevande alcoliche non è funzione specifica assegnata al monopolio: la legge sull’alcol ne riserva invece al monopolio l’esclusiva della vendita al dettaglio. La normativa svedese costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci? Innanzi tutto, la Corte considera che il fatto che la Systembolaget possa opporsi alla richiesta di un consumatore di importare bevande alcoliche costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni. Inoltre, la Corte rileva che i consumatori, quando si rivolgono alla Systembolaget per procurarsi bevande alcoliche da importare, si trovano ad affrontare diversi inconvenienti a cui non dovrebbero far fronte ove procedessero essi stessi a tale importazione. Soprattutto, indipendentemente dalle questioni amministrative e di organizzazione, risulta che per ogni importazione il prezzo richiesto all’acquirente comprende, oltre al costo delle bevande fatturato dal fornitore, il rimborso delle spese amministrative e di trasporto sostenute dalla Systembolaget, nonché un margine del 17% che non sarebbe in linea di principio a carico dell’acquirente se egli importasse direttamente tali prodotti. Di conseguenza, il divieto ai privati di importare le bevande alcoliche costituisce una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci. Può essere giustificata tale restrizione? La Corte riconosce che misure che costituiscono restrizioni quantitative alle importazioni possono essere giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone. Una normativa che abbia l’obiettivo di prevenire gli effetti nocivi dell’alcol nonché di lottare contro l’abuso di alcol può essere giustificata in questo senso. Tuttavia, una restrizione può essere giustificata solo in quanto sia necessaria e proporzionata per tutelare efficacemente la salute e la vita delle persone. Anche se è vero che la Systembolaget ha la facoltà di opporsi ad un ordinativo, i motivi sui quali tale opposizione può fondarsi non sono precisati. Dagli elementi di informazione di cui dispone la Corte non risulta che la Systembolaget abbia in pratica rifiutato un ordinativo alla luce di un determinato limite quantitativo massimo di alcol. Di conseguenza, il divieto di importazione è diretto meno a limitare in maniera generale il consumo di alcol che a privilegiare la Systembolaget come canale di distribuzione di bevande alcoliche. Pertanto, il divieto di importazione dev’essere considerato inidoneo al conseguimento dell’obiettivo di tutelare la salute e la vita delle persone. Quanto alla giustificazione addotta secondo la quale il divieto risponde all’obiettivo diretto a proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive del consumo di alcol, la Corte rileva che il divieto si applica a tutti, indifferentemente dall’età. Esso eccede quindi manifestamente quanto è necessario alla luce dello scopo perseguito di proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive dell’alcol. Infine, alla luce delle modalità di distribuzione dei prodotti e del controllo dell’età degli acquirenti, la Corte considera che un controllo effettivo, in tutti i casi, dell’età delle persone a cui sono consegnate le bevande alcoliche non sembra pienamente garantito. Inoltre non è dimostrato che la verifica dell’età non possa essere operata mediante dispositivi altrettanto efficaci ma meno restrittivi. Ad esempio, la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta, che un sistema di dichiarazione con cui il destinatario attestasse, su un formulario di accompagnamento delle merci, di avere più di venti anni conseguirebbe lo stesso obiettivo. Così, il divieto non è proporzionato al fine di conseguire l’obiettivo di proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive dell’alcol. Di conseguenza, la Corte constata che il divieto di importazione delle bevande alcoliche non può essere giustificato da motivi di tutela della salute e della vita delle persone.  
   
 

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