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Notiziario Marketpress di Giovedì 07 Giugno 2007
 
   
  POTENZIALE VITICOLO REGIONALE: NUOVO DISEGNO DI LEGGE A FIRMA RUSSO

 
   
   Nella riunione dello scorso 4 giugno la Giunta pugliese ha preso atto dello schema di disegno di legge che detta le “disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale”. “L’intervento legislativo – precisa l’assessore Russo – è necessario per aggiornare i dati già presenti nell’Inventario del potenziale viticolo regionale, per evitare l’esclusione dei produttori pugliesi dalle provvidenze comunitarie e nazionali del settore, che sono determinate sulla base dell’effettiva superficie vitata regolarmente posseduta”. Per favorire le richieste di aggiornamento del potenziale – soprattutto da parte di conduttori di piccole superfici vitate – si rende necessario intervenire sul regime sanzionatorio, già disciplinato dal decreto legislativo 260/00, adeguando le sanzioni alla effettiva superficie posseduta. In base all’articolo 2, comma 1 del decreto, “…il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata” (619 euro circa). In base a tale disposizione, essendo il pagamento rapportato ad ogni ettaro di superficie vitata, è dovuta la medesima sanzione amministrativa indipendentemente dal fatto che si tratti di una superficie di 90 are o di 20 are, con ciò creando evidenti difficoltà soprattutto nei riguardi di conduttori di piccole superfici. Conseguentemente, allo scopo di graduare con maggiore obiettività il suo ammontare in presenza di frazioni di ettaro, si propone con questo disegno di legge di commisurare la sanzione all’unità di misura della “decara” (equivalente a 1. 000 metri quadri). Un’ulteriore questione trattata dallo schema di disegno di legge riguarda la “regolarizzazione dei vigneti”. Con la proposta di legge si provvede a disciplinare il regime sanzionatorio dei vigneti oggetto di regolarizzazione, nonché per vigneti impiantati dopo il 1° settembre 1998, per i quali non è possibile alcuna regolarizzazione, questi ultimi dovranno essere estirpati. .  
   
 

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