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Notiziario Marketpress di Martedì 12 Giugno 2007
 
   
  UNIONE EUROPEA, CONSIGLIO AGRICOLTURA: DA OGGI PIÙ CHIARE LE DENOMINAZIONI DI VENDITA DELLA CARNE DI VITELLO

 
   
  Bruxelles - Il Consiglio dei Ministri dell´agricoltura ha raggiunto l’11 giugno 2007 un accordo sulle nuove regole che chiariscono le condizioni di commercializzazione delle carni di bovini fino ai dodici mesi di età. Per queste carni sarà obbligatorio utilizzare le denominazioni di vendita stabilite per i vari Stati membri e indicare la categoria di età degli animali al momento della macellazione. Lo scopo è migliorare la trasparenza del mercato e aiutare i consumatori a riconoscere esattamente quel che comprano. La modifica, che fa seguito a numerose consultazioni di tutte le parti interessate e ad una consultazione pubblica su Internet su cosa intendono i consumatori col termine "vitello", scaturisce dalla domanda degli operatori e degli Stati membri di norme più chiare, che rispecchino i diversi sistemi di produzione in uso nei vari Stati membri. Il nuovo regolamento permetterà di rafforzare il funzionamento del mercato unico e di migliorare l´informazione dei consumatori. La produzione e la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi sono spesso molto diverse da uno Stato membro all’altro, così come le caratteristiche degli animali al momento della macellazione. Esistono infatti due grandi tipi di sistemi produttivi: nel primo, gli animali sono alimentati principalmente a base di latte e prodotti lattieri e macellati prima degli otto mesi di età; nel secondo, l´alimentazione è quasi esclusivamente a base di cereali, essenzialmente granturco, integrata da foraggi e gli animali sono macellati a partire dai dieci mesi. Mentre il primo tipo di produzione è diffuso in quasi tutti gli Stati membri, il secondo si è invece sviluppato solo in alcuni, soprattutto nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Spagna. Sui principali mercati al consumo della Comunità le carni ottenute con questi diversi sistemi di produzione finora sono state commercializzate con la stessa denominazione di vendita, "vitello", in generale senza alcun riferimento né al tipo di alimentazione degli animali, né alla loro età al momento della macellazione. L’esperienza ha dimostrato che tale pratica può falsare gli scambi e favorire condizioni di concorrenza sleale: essa incide quindi direttamente sul corretto funzionamento del mercato unico. In effetti, all’uscita del macello, esistono differenze di prezzo dell’ordine di 2 - 2,50 Eur/kg fra le carni ottenute con questi due sistemi di ingrasso. Tale pratica può inoltre essere fonte di confusione per il consumatore che può essere indotto in errore sulle reali caratteristiche della carne che acquista. Per questo motivo molti Stati membri hanno chiesto alla Commissione di presentare proposte per chiarire le condizioni di commercializzazione di queste carni, in particolare per precisare l´uso della denominazione di vendita "vitello". In risposta alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione, la maggior parte dei consumatori ha confermato che l’età e l’alimentazione degli animali sono criteri importanti che incidono sulle caratteristiche delle carni. La maggior parte di loro ritiene invece che il peso dei capi al momento della macellazione sia meno importante. Altri studi hanno dimostrato che le caratteristiche organolettiche delle carni, come la tenerezza, il sapore o il colore, cambiano con l’età e l’alimentazione degli animali da cui provengono. La consultazione ha inoltre rivelato che, per una stessa denominazione di vendita, le aspettative dei consumatori possono variare a seconda degli Stati membri. Il Consiglio Agricoltura ha adottato la proposta della Commissione relativa alla fissazione delle denominazioni di vendita che devono essere utilizzate in ogni Stato membro per la commercializzazione delle carni ottenute da animali delle categorie di età da 0 a 8 mesi e da 8 a 12 mesi, con l´obbligo di indicare la categoria di età dei capi al momento della macellazione. Per la definizione delle denominazioni di vendita, le nuove disposizioni terranno conto, per quanto possibile, degli usi e delle consuetudini tradizionali per permettere ai consumatori di scegliere un prodotto conforme alle loro aspettative. Ne consegue che per le carni della prima categoria di età, la denominazione di vendita sarà "vitello" o "carne di vitello", mentre per la seconda categoria la denominazione prevista è "vitellone" o "carne di vitellone". Parallelamente, i termini "vitello" o "carne di vitello" e ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle denominazioni di vendita non potranno essere utilizzati sull´etichettatura delle carni di bovini di età superiore a dodici mesi. Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario potranno farlo nell´ambito del vigente sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (regolamento (Ce) n. 1760/2000). Infine, per motivi di coerenza e per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, saranno assoggettate alle disposizioni del nuovo regolamento anche le carni importate dai paesi terzi. L´unione europea produce circa 800 000 tonnellate di carne di vitello all´anno. I maggiori produttori sono la Francia (30%), i Paesi Bassi (26%), l´Italia (18%), il Belgio (7%) e la Germania (6%). I maggiori consumatori di vitello sono la Francia e l´Italia, che assorbono circa il 70% dei consumi europei. .  
   
 

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