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Notiziario Marketpress di Giovedì 14 Giugno 2007
 
   
  GARANTIRE LA PRIVACY NELLA COOPERAZIONE CONTRO IL TERRORISMO

 
   
  Bruxelles, 13 giugno 2007 - Consultato su una proposta relativa all´approfondimento della cooperazione transfrontaliera al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l´immigrazione illegale, il Pe chiede di restringere il campo d´azione di tale assistenza e propone una serie di emendamenti volti a garantire i diritti fondamentali e la protezione dei dati. A determinate condizioni, potranno essere trasmessi profili Dna, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli. La proposta di decisione avanzata da 15 Stati membri, tra cui l´Italia, riguarda l´estensione a tutta l´Unione di alcune disposizioni del trattato di Prüm siglato tra sette Stati membri e riguardante l´approfondimento della cooperazione transfrontaliera al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l´immigrazione illegale. Lo scopo è l´introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Tali procedure devono anche essere affidabili e prevedere adeguate garanzie dell´esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione. La relazione di Fausto Correia (Pse, Pt) propone ben settanta emendamenti alla proposta di decisione che sono stati tutti accolti dalla Plenaria. Innanzitutto i deputati chiedono che il provvedimento assuma la forma di una "decisione quadro", in quanto ritengono questo strumento più adeguato visto che si tratta di ravvicinare le legislazioni e le regolamentazioni nazionali. Inoltre, propongono di limitare il suo campo d´applicazione ai reati criminali e terroristici elencati nel mandato di cattura europea e nella decisione che definisce i reati di terrorismo. La decisione contiene disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per il trasferimento automatizzato di profili Dna, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, sulle condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, sulle condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici, sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure. Il Parlamento, oltre a precisare una serie di definizioni, chiede l´introduzione di disposizioni volte a garantire i diritti fondamentali e la protezione dei dati. Ad esempio, puntualizza che gli Stati membri debbono distinguere nettamente fra i dati personali relativi a una persona sospettata di aver commesso un reato penale o di aver partecipato a tale reato, una persona condannata per un reato penale o una persona al cui riguardo sussistono validi motivi per credere che commetterà un reato penale. Ma anche riguardo a una persona suscettibile di essere chiamata a testimoniare nel quadro di inchieste relative a reati penali o in procedure penali ulteriori, una vittima o potenziale vittima di un reato penale, una persona in grado di fornire informazioni su reati penali, qualcuno con cui una delle succitate persone è stata in contatto o ad esso associata, e una persona che non rientra in alcuna delle succitate categorie. Un altro emendamento precisa che il prelievo di materiale genetico può avvenire unicamente «in virtù del diritto nazionale e a fini specifici», e deve inoltre rispondere ai requisiti in materia di necessità e proporzionalità. Dello stesso tenore è una proposta di modifica riguardo alla trasmissione di dati. Così, nel quadro delle azioni di prevenzione dei reati terroristici, il Parlamento precisa che i dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena sono state raggiunte le finalità ricercate e, in ogni caso, al più tardi due anni dopo la trasmissione. E´ anche precisato che i dati elaborati non possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo o di organizzazioni internazionali. Categorie speciali di dati concernenti l´origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la fede religiosa, le idee filosofiche, l´appartenenza a un partito o a un sindacato, l´orientamento sessuale e la salute, possono essere elaborati «soltanto se assolutamente necessario e in modo proporzionato all´obiettivo di un caso specifico e nel rispetto di salvaguardie specifiche». In caso di pericolo imminente, il Parlamento inserisce un articolo della Convenzione di Prüm che consente a funzionari di uno Stato membro di attraversare una frontiera comune, anche senza il consenso preliminare dello Stato membro ospitante, al fine di prendere misure «provvisorie e necessarie per evitare l´imminente pericolo all´integrità fisica delle persone». Analogamente, propone l´inserimento di un altro articolo della Convenzione riguardo alla cooperazione su richiesta che prevede la reciproca assistenza fornendo ad esempio una serie di informazioni riguardo alle persone o accertandone l´identità, indagando sull´origine di armi o mezzi di trasporto oppure emanando allarmi urgenti concernenti armi ed esplosivi nonché contraffazioni di valute e frodi sui mercati mobiliari. Altri emendamenti sono volti a garantire un´adeguata informazione e consultazione del Parlamento europeo. . .  
   
 

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