Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 14 Giugno 2007
 
   
  SISTEMA EUROPEO PER EVITARE IL "VISA SHOPPING"

 
   
   Bruxelles, 14 giugno 2007 - Confermando l´accordo con il Consiglio, il Parlamento europeo ha adottato il regolamento che istituisce un sistema d´informazione sui visti e lo scambio di dati tra gli Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. I deputati sono riusciti a rafforzare le disposizioni volte a garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché ad assicurare il rispetto della dignità umana e dell´integrità delle persone. Per accedere all´area Schengen, i cittadini di più di un centinaio di paesi devono essere in possesso di un visto rilasciato da uno Stato membro. Il sistema di informazione sui visti (Vis) dovrebbe migliorare l´attuazione di una politica comune in questa materia. Gli obiettivi sono di evitare che un richiedente che si è visto rifiutare il visto da uno Stato membro inoltri analoga richiesta in altri paesi ("visa shopping"), di agevolare la lotta contro le frodi e i controlli alle frontiere esterne e di aiutare a identificare i richiedenti che non rispettano le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza applicabili agli Stati membri dell´area Schengen. Il provvedimento intende anche facilitare l´applicazione del regolamento "Dublino Ii" sull´asilo e contribuire alla prevenzione contro le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri. Frutto di un accordo con il Consiglio, il regolamento entrerà presto in vigore. Registrazione delle informazioni I dati a carattere personale estratti dalle richieste di visti che saranno registrati nel Vis comprenderanno dei dati biometrici (fotografie e impronte digitali) e informazioni scritte, quali il nome, l´indirizzo e la professione del richiedente, la data e il luogo della domanda e qualsiasi decisione presa dallo Stato membro competente in merito al visto richiesto (accordo, rifiuto, annullamento o proroga). Il regolamento sottolinea inoltre che i dati biometrici dovranno essere utilizzati in condizioni ben definite, e l´accento è posto in primo luogo sull´uso del numero della "vignetta visto" ai fini di verifica, in combinazione con le impronte digitali. Le fotografie non potranno essere utilizzate per l´identificazione delle persone, visto che le tecniche in questo campo non sono ancora affidabili. Protezione dei dati e rispetto della dignità umana Il regolamento comporta rigorose garanzie sulla protezione dei dati, proprio come richiesto dalla relatrice Sarah Ludford (Alde/adle, Uk) nel corso dei negoziati con il Consiglio. L´accesso al Vis da parte delle autorità responsabili della sicurezza interna sarà realizzato sempre sotto una stretta sorveglianza e unicamente in casi specifici e giustificati. La banca dati creata nel quadro del sistema d´informazione sarà gestita in futuro da un´istanza permanente (finanziata dal bilancio Ue) che raccoglierà i dati provenienti da tutti i paesi dell´area Schengen. Avrà accesso al Vis solo il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti nazionali in materia di visti, di controlli alle frontiere, di immigrazione e d´asilo, nonché quelle incaricate della sicurezza interna. L´accesso sarà consentito unicamente se ritenuto necessario per effettuare delle verifiche alle frontiere esterne, per esaminare una domanda d´asilo o per un numero limitato di altre finalità previste dal regolamento. Vi sono poi delle disposizioni supplementari riguardanti la protezione e la sicurezza dei dati, come la formazione del personale specializzato che sarà incaricato di trattare tali dati, mentre le autorità nazionali sulla protezione dei dati dovranno esercitare un controllo obbligatorio. Ogni domanda di visto, infine, potrà essere conservata nel Vis per un massimo di cinque anni. Il Parlamento è riuscito a convincere il Consiglio a inserire nel provvedimento un paragrafo volto a garantire che il trattamento dei dati Vis dovrà essere «proporzionato agli obiettivi perseguiti», mentre le autorità competenti «dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell´integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all´origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, agli handicap, all´età o all´orientamento sessuale». Accesso di Europol al Vis Come previsto dal regolamento, la Commissione ha elaborato parallelamente una proposta di decisione sulle modalità di accesso al Vis da parte di Europol e dele autorità nazionali degli Stati membri ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità. Consultato su tale proposta, il Parlamento ha adottato una seconda relazione di Sarah Ludford (Alde/adle, Uk) che concorda sulla necessità di concedere l´accesso al Vis a questi enti, ma sottolinea nuovamente che ciò va fatto «nel pieno rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali» e di condizioni ben definite. Analogamente, il Parlamento chiede che siano designati più precisamente le autorità operative e il personale abilitato ad avere accesso a tali dati «ai fini specifici della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati terroristici e di altre forme gravi di criminalità». Escludendo così l´accesso sistematico e precisando che il trattamento dei dati Vis debba realizzarsi caso per caso, visto che ogni consultazione della banca dati dovrà essere giustificata da un vero valore aggiunto per le indagini. La decisione definisce anche una serie di condizioni da rispettare per avere accesso al Vis, come l´autorizzazione dell´autorità nazionale che riceve la richiesta. In caso d´urgenza, il controllo potrà aver luogo a posteriori. .  
   
 

<<BACK