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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Giugno 2007
 
   
  FAX: LEGITTIMITÀ L´USO DEL FAX NELLE COMUNICAZIONI EX ART.77 CODICE CONTRATTI

 
   
  Un´impresa, esclusa da una gara per aver inviato la domanda di partecipazione a mezzo fax, è insorto evidenziando che si era avvalsa di una modalità di trasmissione espressamente riconosciuta all’operatore economico dall’articolo 77, comma 7, lettera a), del Decreto legislativo n. 163/06. Secondo l’appaltante, invece, la presentazione a mezzo fax della domanda di partecipazione non era ammissibile per violazione della lex specialis: infatti l´articolo 77, comma 1, attribuisce all’appaltante la "facoltà" di scegliere i mezzi di comunicazione da utilizzare nei rapporti con gli operatori economici e il bando di gara aveva previsto l’invio dell’istanza di partecipazione "esclusivamente" a mezzo del servizio postale ovvero tramite consegna a mano. L´authorità sui Contratti Pubblici ha osservato che, in effetti, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/06, "tutti gli scambi di informazione e le comunicazioni tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono avvenire, ´a scelta delle stazioni appaltanti´, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, per telefono o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo di comunicazione prescelto viene indicato nel bando". Tale disposizione deve essere integrata con lo specifico disposto di cui al successivo comma 7, lettera a) dello stesso articolo, disciplinante "la trasmissione delle sole domande di partecipazione (e non anche delle offerte) alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, in base al quale le stesse possono essere presentate, “a scelta dell’operatore economico”, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax". La necessità che le domande trasmesse via fax siano poi confermate per posta deve essere espressamente prevista dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. In conseguenza, solo nel caso in cui il bando contenga l’esigenza di confermare la domanda di partecipazione trasmessa via fax, si può poi procedere all’esclusione dell’istanza di partecipazione trasmessa esclusivamente via fax. L’impresa istante – secondo l´Authorità - ha dunque anticipato correttamente via fax, nel rispetto del termine di scadenza del bando, la domanda di partecipazione, cui ha fatto seguire l’invio del plico tramite servizio postale (ricevuto in data successiva alla scadenza del termine) .  
   
 

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