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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Giugno 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: INADEMPIMENTO DI UNO STATO – AMBIENTE – RIFIUTI – RIFIUTI PERICOLOSI – DIRETTIVE 75/442/CEE E 91/689/CEE

 
   
  L’ottava sezione della Corte nella sentenza pronunciata lo scorso 14 giugno nella causa C‑82/06, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 Ce, proposto l’8 febbraio 2006, si è espressa in merito all’obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti pericolosi. La Commissione delle Comunità europee aveva chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle direttive europee, non avendo elaborato né comunicatole il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/Cee relativa ai rifiuti (Gu L 194, pag. 39), come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee (Gu L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, e i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑venezia Giulia e Puglia, nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi. La direttiva 75/442 ha come obiettivo quello di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti come pure quello di incoraggiare l’adozione di misure intese a limitare la produzione di rifiuti, in particolare promuovendo tecnologie pulite e prodotti riciclabili o riutilizzabili. L’art. 6 della direttiva 75/442 è così formulato: «Gli Stati membri stabiliscono o designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva». L’art. 7, n. 1 e n. 2 della direttiva 75/442 dispone: «1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l’altro: tipi, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; requisiti tecnici generali; tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento. Tali piani potranno riguardare ad esempio: le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti, la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento, le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti. 2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l’elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione». L’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156 è così formulato: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione». La direttiva 91/689, conformemente al suo art. 1, ha come obiettivo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi. A tenore dell’art. 6 della stessa direttiva: «1. Conformemente all’articolo 7 della direttiva 75/442/Cee, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell’ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. 2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per gli Stati membri che ne fanno richiesta». Ai sensi dell’art. 10, n. 1, della medesima direttiva: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 dicembre 1993. Esse ne informano immediatamente la Commissione». Con lettera 19 dicembre 2002, la Commissione attirava l’attenzione delle autorità italiane sull’attuazione delle direttive 75/442 e 91/689, e, in particolare, dell’art. 7 della direttiva 75/442 e dell’art. 6 della direttiva 91/689 e intimava alla Repubblica italiana di trasmetterle entro il termine di due mesi: i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Emilia‑romagna (Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rimini), Lombardia, Lazio, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano‑alto Adige, conformemente all’art. 7, n. 1 della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli‑venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della detta direttiva e i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Emilia‑romagna (Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rimini), Friuli‑venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, e per le Province autonome di Trento e Bolzano, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689. Non avendo ricevuto l’insieme dei piani di gestione menzionati al punto precedente, e insoddisfatta delle spiegazioni al riguardo fornite dalle autorità italiane, il 13 luglio 2005, la Commissione inviava alla Repubblica italiana un parere motivato con il quale invitava quest’ultima a prendere le disposizioni necessarie per adottare entro il termine di due mesi e comunicarle: i piani di gestione dei rifiuti per le Province di Modena e di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per la Regione Lazio e la Provincia di Gorizia, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑alto Adige e le Province di Modena e Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689. Avendo ricevuto soltanto due notifiche relative ai piani di gestione dei rifiuti delle Province di Gorizia e di Modena, la Commissione aveva deciso di proporre ricorso. La Corte, dopo ampio dibattito, ha affermato la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive, non avendo elaborato il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑venezia Giulia, Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑alto Adige e per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Repubblica italiana, rimasta soccombente è stata condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione .  
   
 

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