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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Giugno 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SUL LIMONGELLO

 
   
  Lo scorso 12 giugno è stata pronunciata la sentenza relativa alla causa C-334/05 P - Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami)/shaker di L. Laudato & C. Sas, parte ricorrente in primo grado, Limiñana y Botella Sl, parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell´Uami Nel 1999 la Shaker ha presentato all’Uami una domanda di registrazione del seguente marchio figurativo: in relazione ai prodotti della classe 33, che comprende le «bevande alcoliche». Nel 2000, la Limiñana y Botella Sl ha proposto opposizione a causa del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il suo marchio denominativo relativo ai prodotti della classe 33, registrato nel 1996 presso la Oficina Española de Patentes y Marcas, «Limonchelo». Nel 2002 l´Uami ha accolto l´opposizione della Limiñana, rifiutando la richiesta registrazione del marchio «Limoncello della Costiera Amalfitana». Anche la commissione di ricorso ha in sostanza ritenuto che l’elemento dominante del marchio richiesto fosse il termine «Limoncello» e che tale marchio e il marchio anteriore fossero visivamente e foneticamente assai simili, con la conseguente esistenza di un rischio di confusione. Il 7 gennaio 2004 la Shaker ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per l’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale, dopo aver constatato l’identità dei prodotti in esame, ha considerato la rappresentazione del piatto tondo ornato di limoni come l’elemento dominante del marchio richiesto. Esso ha rilevato che gli elementi denominativi di tale marchio non erano dominanti sotto il profilo visuale e ha considerato superfluo esaminare le caratteristiche fonetiche o concettuali di tali elementi. Inoltre ha affermato che l’elemento rappresentante il piatto tondo (di «Limoncello») non aveva alcun elemento comune con il marchio anteriore, che è un marchio puramente denominativo («Limonchelo») ed ha annullato la decisione controversa. Nonostante l’identità dei prodotti di cui trattasi, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non era sufficientemente elevato da poter ritenere che il pubblico spagnolo di riferimento potesse credere che i prodotti di cui è causa provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nella causa odierna, l’Uami contesta al Tribunale di aver escluso ogni rischio di confusione valutando soltanto la percezione visiva del marchio richiesto, senza compiere un esame fonetico e concettuale di tutti gli elementi costitutivi dei marchi in questione, il che violerebbe il principio della valutazione globale del rischio di confusione. La Corte ricorda che in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati dai due marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. La valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra lo stesso e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati. Costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa. Inoltre, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il Tribunale ha affermato, nell’ambito dell’esame dei segni in conflitto, che il marchio richiesto comprendeva un elemento dominante costituito dalla rappresentazione di un piatto tondo ornato di limoni. Da ciò ha dedotto quindi che non era necessario esaminare le caratteristiche fonetiche o concettuali degli altri elementi di tale marchio. Ha quindi concluso che la dominanza della rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio impediva qualsiasi rischio di confusione. Così facendo, il Tribunale non ha compiuto una valutazione globale del rischio di confusione dei marchi in conflitto. Secondo la giurisprudenza della Corte, nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso (è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante). Ne consegue che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e deve essere annullata. La causa è rinviata al Tribunale . .  
   
 

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