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Notiziario Marketpress di Martedì 03 Luglio 2007
 
   
  COMMISSIONE EUROPEA/REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (PARMESAN) PARMIGIANO REGGIANO

 
   
  Lussemburgo - L´avvocato generale Ján Mazák (Sk) ha presentato 28 Giugno 2007 le sue conclusioni[1] nella causa C-132/05, Commissione/repubblica federale di Germania Parmigiano Reggiano In seguito alla denuncia sporta da vari operatori economici, nel 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di impartire chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi, affinché ponessero fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati «Parmesan» non conformi al disciplinare della Dop «Parmigiano Reggiano». Secondo la Commissione, il termine «Parmesan» era la traduzione della Dop «Parmigiano Reggiano» e il suo uso integra una violazione del regolamento di base. Il governo tedesco ha risposto che, se pure storicamente il termine «Parmesan» aveva origine nella regione di Parma, era divenuto generico e veniva utilizzato per designare formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare. Pertanto, il termine «Parmesan» sarebbe diverso dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» e il suo uso non integrerebbe una violazione del regolamento di base. La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito nel suo territorio l’immissione in commercio di formaggio recante la denominazione «Parmesan» e non corrispondente al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano», contravviene al regolamento (Cee) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari [2]. La denominazione «Parmesan» è protetta per effetto della registrazione della Dop «Parmigiano Reggiano» La Commissione, sostenuta dal governo italiano, sostiene che il termine «Parmesan» è la traduzione esatta della Dop «Parmigiano Reggiano». La traduzione, al pari della Dop nella lingua del paese di origine, sarebbe riservata esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare. Dalla storia della denominazione emergerebbe la stretta correlazione tra il formaggio, la regione in cui esso è prodotto e la denominazione «Parmesan». Il governo tedesco, sostenuto dai governi danese e austriaco, afferma che «Parmesan» non è la traduzione in tedesco della Dop «Parmigiano Reggiano», bensì un sostantivo generico utilizzato per indicare una categoria di formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, comprendente, tra l’altro, il «Parmigiano Reggiano». In tedesco la parola «Parmesan» è sempre stata una denominazione generica per i formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare. L´opinione dell´Avvocato generale Conseguentemente alla registrazione, l’uso della denominazione «Parmigiano Reggiano» è riservato esclusivamente ai produttori che operano in un’area geografica circoscritta dell’Italia e producono il loro formaggio conformemente al disciplinare di tale Dop. La tutela conferita alle Dop dal diritto comunitario è di ampia portata. Le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili. Un limite alla portata della tutela conferita alle Dop consiste nell’esclusione delle denominazioni generiche, cioè il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare». Nel caso in esame si afferma che i termini «Parmesan» e «Parmigiano» sono generici (ma non invece la Dop registrata «Parmigiano Reggiano» nel suo complesso). Di regola, una denominazione viene registrata nella lingua del paese d’origine della Dop. Le traduzioni di tali Dop in tutte le altre lingue ufficiali dell’Unione europea non vengono registrate separatamente. Si pone quindi la questione se la traduzione di una Dop sia protetta nella stessa misura in cui lo è la Dop registrata. La Corte nella causa Bigi (C-66/00, sentenza del 25/6/02) ha ritenuto che la tutela si applicasse parimenti alle traduzioni delle Dop. Tuttavia, il regolamento di base tace riguardo al metodo per stabilire che cosa costituisca la traduzione di una Dop. In questa causa si deve decidere se «Parmesan» vada considerato una traduzione della Dop «Parmigiano Reggiano» e debba quindi beneficiare della tutela conferita dal regolamento di base. (E´ pacifico tra le parti che «Parmesan» non è la traduzione letterale in tedesco di «Parmigiano Reggiano» ma deriva invece dalla traduzione in francese di «Parmigiano». ) A parere dell´Avvocato generale, perché «Parmesan» sia considerato una traduzione di «Parmigiano Reggiano» occorre che questi due termini siano generalmente considerati equivalenti dai consumatori. Ma in concreto, dalle citazioni prodotte dalla Commissione non risulta che il termine «Parmesan» sia anche considerato equivalente alla denominazione «Parmigiano Reggiano» e le prove prodotte dalle parti non consentano di concludere con certezza che «Parmesan» è l’equivalente e quindi la traduzione di «Parmigiano Reggiano». Pertanto l’uso del termine «Parmesan» per formaggio non conforme al disciplinare della Dop dev’essere considerato incompatibile con la tutela prestata a tale Dop ai sensi del regolamento base. La Germania è tenuta a perseguire d’ufficio la violazione del regolamento di base? La Commissione afferma che la Germania è venuta meno agli obblighi derivanti dal regolamento di base, in quanto ha formalmente rifiutato di perseguire come illecito sul suo territorio l’impiego della denominazione «Parmesan». Queste violazioni devono essere oggetto di provvedimenti d’ufficio e non di semplici azioni private promosse dinanzi ai giudici nazionali. Gli Stati membri dovrebbero intervenire ex officio, adottando appropriate misure amministrative e stabilire adeguate sanzioni penali, senza che occorra una denuncia o l’esercizio di un’azione giurisdizionale da parte di un privato o di un’associazione per la tutela dei consumatori. Le azioni private sarebbero dirette semplicemente a tutelare interessi economici privati e ciò metterebbe a rischio gli altri obiettivi del regolamento di base (la promozione dello sviluppo economico delle zone rurali di produzione e la tutela dei consumatori). La Germania sostiene che possono essere proposti ricorsi per violazione della Dop conformemente al diritto dei marchi, alla normativa sui prodotti alimentari e sulla concorrenza sleale: spetterebbe poi ai giudici tedeschi stabilire se l’uso della denominazione «Parmesan» non sia conforme al disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano». Viceversa, allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri non sono obbligati a perseguire le infrazioni del regolamento di base mediante l’azione ex officio. L´opinione dell´Avvocato generale Il regolamento di base contiene alcune disposizioni comuni relative alla sua attuazione. Da esso emerge un obbligo di effettuare i controlli va al di là della semplice verifica della conformità dei prodotti al disciplinare di una Dop nello Stato membro d’origine della Dop in questione. Il sistema di tutela istituito dal regolamento di base implica che ai fini della sua corretta attuazione possono risultare necessari due tipi di controllo. Da un lato, monitorare il rispetto, da parte dei produttori, del disciplinare della Dop nella zona di produzione della stessa. Dall’altro, contrastare l’usurpazione delle Dop al di fuori della zona di produzione. Rispetto a quest’ultimo scopo l’ordinamento giuridico tedesco prevede azioni giurisdizionali esperibili da un’ampia gamma di ricorrenti. Nondimeno, ai fini dell’effettiva attuazione del regolamento di base, l’esistenza di tali mezzi di ricorso non esenta gli Stati membri dall’obbligo di istituire al contempo adeguati meccanismi di controllo. Tuttavia, l´Avvocato generale ritiene che dal regolamento non si possa desumere che le strutture di controllo devono sistematicamente agire ex officio in assenza di qualsiasi iniziativa, ad esempio a seguito di denuncia da parte di produttori i cui prodotti rechino legittimamente una Dop, di consumatori o di altri produttori. Nella «Guida della Commissione alla normativa comunitaria» relativa alla «Protezione delle indicazioni geografiche» si afferma che spetta agli Stati membri stabilire se i servizi intesi a garantire tale tutela debbano agire di propria iniziativa (ex officio) o a seguito di denuncia da parte dei titolari di Dop/igp/stg. Ne consegue che gli Stati membri possono stabilire discrezionalmente se svolgere controlli in un caso specifico e prendere provvedimenti qualora rilevino prodotti lesivi di una Dop. L´avvocato generale sottolinea che la Commissione non ha prodotto la prova neanche di una denuncia o di una istanza di tutela giuridica, né tanto meno un esempio di inerzia rispetto a tali denunce o istanze, in relazione ad usurpazioni della Dop «Parmigiano Reggiano» commesse nel territorio tedesco. Essa si basa unicamente sulla risposta fornita dalla Germania durante la fase amministrativa del presente procedimento (secondo cui «Parmesan» è una denominazione generica), per affermare che quello Stato non ha preso adeguati provvedimenti per impedire l’uso illegittimo di tale denominazione. Per l´Avvocato generale la corrispondenza intercorsa tra le parti a proposito della natura generica o meno della denominazione «Parmesan» durante la fase amministrativa non può essere considerata di per sé come un rifiuto formale di prestare tutela alla Dop. Pertanto l´Avvocato generale suggerisce alla Corte di respingere il ricorso della Commissione. [1]L’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, in completa indipendenza rispetto alle parti ed alle istituzioni dell’Unione, delle “conclusioni” scritte, motivate, in merito alla soluzione che la Corte deve adottare per definire una controversia. Il suo ruolo è quello dell’”amicus curiae” e di difensore del diritto (non di una parte). Egli svolge una funzione parzialmente paragonabile a quella del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in alcune cause civili (in quanto non è un Pubblico Ministero). L’avvocato generale interviene una volta conclusa la fase scritta e successivamente allo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa. Dopo qualche settimana, e sempre in udienza pubblica, l´Avvocato generale presenta le proprie “conclusioni” alla Corte di giustizia. Nelle “conclusioni”, l’Avvocato generale analizza in dettaglio tutti gli aspetti della controversia, in particolare quelli giuridici, e propone alla Corte di giustizia, in totale indipendenza, la soluzione che a suo parere dev´essere data al problema. La Corte non è comunque vincolata in alcun modo dal contenuto delle conclusioni dell´avvocato generale. [2] – Gu L 208, pag. 1. .  
   
 

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