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Notiziario Marketpress di
Lunedì 09 Luglio 2007 |
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PRIVACY: CONSENSO DELL’INTERESSATO
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E’ necessario distinguere il trattamento dei dati personali non sensibili dal trattamento dei dati sensibili. Nel primo caso non è necessario il consenso nelle seguenti ipotesi (Art. 27 Decreto legislativo n. 196/2003): il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione ad un obbligo legale (Art. 24, comma 1, lettera a Decreto legislativo n. 196/2003); i dati vengono trattati nell’esecuzione di un contratto o in fase precontrattuale (Art. 24, comma 1, lettera b Decreto legislativo n. 196/2003); i dati provengono da registri ed elenchi pubblici (Art. 24, comma 1, lettera c Decreto legislativo n. 196/2003); i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell’interessato (Art. 24, comma 1, lettera d, Decreto legislativo n. 196/2003). Nel secondo caso è necessario il consenso scritto, oltre all’autorizzazione del Garante. Il Garante ha rilasciato sette autorizzazioni generali che comprendono tutti i comportamenti abitualmente effettuati nell’ordinaria attività d’impresa per i quali non è necessaria alcuna richiesta al Garante, salvo che per casi del tutto eccezionali. Non è richiesto il consenso dell’interessato se: il trattamento è necessario per svolgere le investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto (Art. 26, comma 4, lettera c, Decreto legislativo n. 196/2003); il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge o da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro (Art. 26, comma 4, lettera d, Decreto legislativo n. 196/2003) . |
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