Roma, 10 luglio 2007 - Riconoscimento del credito residuo e sua trasferibilità; specifiche tutele in caso di recesso per gli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche. Sono questi i più importanti principi contenuti nelle Linee guida esplicative adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) in applicazione della legge 40/2007 (legge Bersani). In relazione al riconoscimento del cosiddetto "credito residuo", la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l´utilizzo del traffico o del servizio acquistati. Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero telefonico. La facoltà di recesso (con l´eventuale trasferimento delle utenze telefoniche) può essere esercitata dall´utente in qualunque momento, con un preavviso massimo di soli 30 giorni. Http://www. Governo. It/governoinforma/dossier/tlc_linee_guida/index. Html .