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Notiziario Marketpress di Giovedì 12 Luglio 2007
 
   
  TARIFFE AEREE PIÙ TRASPARENTI

 
   
  Bruxelles, 12 luglio 2007 - Il Parlamento europeo chiede di rendere molto più espliciti i doveri di informazione nei confronti dei passeggeri aerei sul costo totale del biglietto, che dovrà indicare tutte le imposte applicabili, gli oneri non evitabili, le sovrattasse e le tasse. Anche i costi della sicurezza devono essere comunicati ai viaggiatori. Chiede poi che nessun aeroporto sia escluso dalla possibilità di beneficiare di un minimo di servizi aerei obbligatori e sollecita la definizione di norme sociali nel settore aereo. L´esperienza di quest´ultimo decennio ha dimostrato che determinate misure previste dalla liberalizzazione del mercato interno dell´aviazione - istituita e disciplinata dai regolamenti 2407/92, 2408/92 e 2409/92 (comunemente noti come "terzo pacchetto aereo") o sono mal applicate o necessitano di modifiche o chiarimenti. La proposta della Commissione, oltre a voler rimediare a questa situazione, intende assicurare l´aumento dell´efficienza del mercato, il miglioramento della sicurezza dei servizi aerei e una maggiore protezione dei passeggeri. Campo d´applicazione - Il regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei all´interno della Comunità e la determinazione del prezzo dei servizi aerei effettuati all´interno della Comunità. Al riguardo, approvando la relazione di Arūnas Degutis (Alde/adle, Lt), il Parlamento propone un emendamento volto a precisare che le disposizioni relative alle informazioni e alla non discriminazione di prezzo si applicano a voli in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e a voli effettuati da un vettore comunitario che parte da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, a meno che i vettori aerei siano soggetti agli stessi obblighi nel paese terzo in parola. Tariffe libere, ma trasparenti e non discriminatorie La proposta della Commissione lascia piena libertà ai vettori aerei comunitari di fissare le tariffe per i servizi che forniscono a livello intracomunitario, fatte salve le norme in merito agli "oneri di servizio pubblico" attraverso i quali gli Stati membri possono promuovere servizi aerei su determinate rotte (si veda più avanti). In merito alla trasparenza delle tariffe, la proposta della Commissione prevede solamente che i vettori aerei che operano all´interno della Comunità debbono fornire al pubblico informazioni complete circa le tariffe aeree praticate e le condizioni ad esse relative. Al Parlamento, tuttavia, queste disposizioni non bastano e propone quindi diversi emendamenti volti a rendere decisamente più espliciti i doveri di informazione nei confronti dei viaggiatori. Più in particolare, i deputati precisano che le tariffe aeree pubblicate in qualsiasi forma, anche su Internet, rivolte direttamente o indirettamente ai viaggiatori devono includere informazioni circa «tutte le imposte applicabili, gli oneri non evitabili, le sovrattasse e le tasse da esse imposte a beneficio di terzi»: tasse e altre imposte e prelievi statali, nonché tasse, prelievi, diritti e altri costi a favore delle compagnie aeree o dei gestori degli aeroporti. Un altro emendamento precisa poi che i supplementi di prezzi opzionali devono essere comunicati «in modo chiaro, trasparente e non ambiguo» all´inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di "opt-in". E´ anche specificato che gli accordi impliciti di accettare i supplementi in parola «sono nulli». D´altra parte, le tariffe non dovranno incorporare i costi «che non sono effettivamente sostenuti dai vettori aerei». Tuttavia, quelli che non sono parte della tariffa aerea e che non sono riscossi da vettori aerei che operano all´interno della Comunità, devono però essere «esaurientemente pubblicizzati» dal "venditore di biglietti". Un altro emendamento precisa poi che, qualora il prezzo di un biglietto aereo comprenda i costi della sicurezza in aeroporto o a bordo, tali costi devono essere riportati in modo distinto sul biglietto o essere indicati in altro modo ai passeggeri. Le tasse per la sicurezza, siano esse prelevate dagli Stati membri o dai vettori aerei o da altri soggetti, è anche sottolineato, devono essere trasparenti ed essere «impiegate esclusivamente per sostenere i costi della sicurezza in aeroporto o a bordo dell´aeromobile». Gli Stati membri dovranno inoltre garantirne l´osservanza e prescrivere le sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - per le violazioni al regolamento. In base alla proposta, a parte quanto previsto da eventuali accordi bilaterali tra Stati membri, uno Stato membro «non può operare discriminazioni in base alla nazionalità o all´identità di un vettore aereo consentendo ai vettori aerei comunitari di fissare tariffe per i servizi aerei tra il proprio territorio e un paese terzo». I vettori aerei inoltre devono fissare le tariffe senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del passeggero o sul luogo di stabilimento dell´agente di viaggio all´interno della Comunità. In proposito, il Parlamento specifica che un vettore un aereo «non può imporre norme sui passeggeri e sulle agenzie di viaggio che servano in pratica a limitarne l´accesso libero e paritario alle tariffe aeree». Oneri di servizio pubblico, non solo verso aeroporti "regionali" - Oltre alle disposizioni in materia di tariffe, il regolamento contempla le norme relative alle condizioni - anche finanziarie - per il rilascio delle licenze d´esercizio e alla loro validità, sospensione e revoca, nonché alle conseguenti procedure. Determina inoltre i requisiti in materia di copertura assicurativa (in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi) e di immatricolazione dei vettori aerei, nonché le norme sui contratti di leasing. Contiene poi una serie di prescrizioni riguardanti l´accesso alle rotte, compresa la possibilità di ricorrere al "code sharing", e la distribuzione del traffico aereo. La proposta di regolamento, inoltre, consente agli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei effettuati verso un aeroporto regionale, «qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione». Tale onere può essere imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta «siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale». Il Parlamento, anzitutto, sopprime la limitazione degli oneri di servizio pubblico ai soli "aeroporti regionali" poiché ritiene che qualsiasi aeroporto che serva una regione che necessita di sviluppo economico deve essere ritenuto adatto ad una rotta di servizio pubblico. Una definizione di "aeroporto regionale" ai fini degli oneri di servizio pubblico, invece, includerebbe alcuni aeroporti in regioni economicamente sane ed escluderebbe taluni aeroporti e regioni che necessitano di sostegno economico e sociale. Inoltre, chiede che l´opportunità di imporre il servizio aereo sia anche valutata alla luce dello sviluppo sociale - non solo economico - della regione servita dall´aeroporto. L´accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all´onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi deve essere concesso, tramite gara pubblica (le cui procedure sono precisate dal regolamento), per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia indispensabile per ragioni operative, per serie di rotte, a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Nel valutare la necessità e l´adeguatezza dei servizi aerei di linea di un onere di servizio pubblico previsto, gli Stati membri dovranno tenere conto dell´equilibrio tra l´onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata e della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell´idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto (in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore). Dovranno anche prendere in considerazione le tariffe aeree e le condizioni proposte agli utenti, nonché l´effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi. Legislazione sociale - Le attività svolte a partire da basi ubicate in paesi diversi dal paese di origine hanno già creato problemi per la determinazione della legislazione applicabile agli equipaggi impiegati. I deputati propongono quindi un emendamento che impone agli Stati membri di garantire «l´opportuna applicazione della legislazione sociale nazionale e comunitaria» ai dipendenti di un vettore aereo comunitario che effettua servizi aerei da una base operativa al di fuori del territorio dello Stato membro nel quale lo stesso vettore aereo comunitario ha la principale sede di attività commerciale. Al riguardo, facendo proprio un emendamento del Pse, il Parlamento chiede alla Commissione di proporre una legislazione relativa alle condizioni sociali e lavorative nel settore dell´aviazione europea. Nel frattempo, la Commissione dovrebbe richiedere alle compagnie aeree di osservare le norme concernenti il distacco dei lavoratori nei casi in cui esse riguardano i loro dipendenti. Tocca ora al Consiglio - che peraltro ha già approvato degli orientamenti generali - esaminare le proposte del Parlamento su tale regolamento. Spetterà poi nuovamente ai deputati pronunciarsi. .  
   
 

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