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Notiziario Marketpress di
Martedì 04 Settembre 2007 |
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LA COMMISSIONE EUROPEA ADOTTA UN NUOVO REGOLAMENTO SUGLI AIUTI DI STATO
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nel settore della pesca. La Commissione europea ha adottato il 24 luglio un regolamento della Commissione che aumenta il massimale degli aiuti detti "de minimis" nel settore della pesca. Gli aiuti de minimis sono aiuti nazionali che si ritiene non distorcano la concorrenza. Nel quadro del nuovo regolamento, il massimale sarà fissato a 30 000 Eur per periodo triennale e per beneficiario, a condizione che l´importo totale di questo tipo di aiuti rappresenti meno del 2,5% della produzione nazionale annua del settore della pesca. Nessuno di questi aiuti può essere utilizzato per l´acquisto o la costruzione di nuove navi o per accrescere l´attuale capacità della flotta. Gli Stati membri dovranno registrare tutte le informazioni pertinenti che dimostrino il rispetto di queste condizioni. L´esenzione dalla notifica preliminare degli aiuti di Stato alla Commissione è attualmente disciplinata da un regolamento che fissa il limite massimo dell´aiuto a 3 000 Eur per beneficiario e per periodo di tre anni (cfr. Ip/04/1188). Tale limite massimo era stato fissato a un livello molto basso al momento della sua introduzione nel 2004 poiché la Commissione non disponeva all´epoca di alcuna esperienza precedente relativa a questi aiuti nel settore della pesca. Alla luce dell´esperienza acquisita, la Commissione ritiene possibile autorizzare un livello più elevato senza che ciò comporti alcuna distorsione della concorrenza. Nel settore della pesca, la principale attività resta quella delle catture, che beneficerà probabilmente della maggior parte degli aiuti de minimis. Il precedente massimale di 3 000 Eur era molto basso, dato l´elevato livello del valore medio in capitale di un´impresa di pesca nell´Ue. La politica comune della pesca è volta a raggiungere un migliore equilibrio tra la capacità della flotta peschereccia e la pressione esercitata dallo sforzo di pesca, da una parte, e le risorse alieutiche disponibili, dall´altra. Si ritiene che la situazione attuale al riguardo non consenta ancora di garantire la conservazione degli stock alieutici. Le disposizioni del nuovo regolamento non saranno dunque applicabili agli aiuti che rischiano di accrescere la capacità della flotta, come è il caso degli aiuti all´acquisto, alla costruzione o all´ammodernamento delle navi da pesca. Sin da quando è stato inizialmente proposto nel giugno 2006, il nuovo regolamento è stato oggetto di ampie consultazioni con le parti interessate e con gli Stati membri e le disposizioni in esso contenute sono pienamente conformi ai principi generali degli aiuti de minimis aggiornati dalla Commissione nel dicembre 2006. Allegato: massimali triennali per Stato membro per gli aiuti de minimis nel settore della pesca Massimali triennali per Stato membro per gli aiuti de minimis nel settore della pesca
Be |
€ |
11 800 000 |
Bg |
€ |
433 000 |
Cz |
€ |
1 008 000 |
Dk |
€ |
57 650 000 |
De |
€ |
48 950 000 |
Ee |
€ |
3 718 000 |
Ie |
€ |
8 508 000 |
El |
€ |
18 015 000 |
Es |
€ |
127 880 000 |
Fr |
€ |
138 550 000 |
It |
€ |
94 325 000 |
Cy |
€ |
1 562 000 |
Lv |
€ |
3 923 000 |
Lt |
€ |
5 233 000 |
Lu |
€ |
0 |
Hu |
€ |
740 000 |
Mt |
€ |
255 000 |
Nl |
€ |
35 875 000 |
At |
€ |
620 000 |
Pl |
€ |
21 125 000 |
Pt |
€ |
15 688 000 |
Ro |
€ |
524 000 |
Sl |
€ |
338 000 |
Sk |
€ |
1 133 000 |
Fi |
€ |
7 075 000 |
Se |
€ |
11 153 000 |
Uk |
€ |
102 725 000 | . |
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