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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Settembre 2007
 
   
  L’AUTORITÀ PER LA CONCORRENZA CONDANNA PER LA QUARTA VOLTA SKY PER PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. ACCOLTA LA DENUNCIA DI ADICONSUM

 
   
  Roma, 3 settembre 2007 - Paolo Landi, Adiconsum «Ancora una volta è dimostrata la politica ingannevole e vessatoria che Sky utilizza per acquisire nuovi clienti. Siamo alla quarta condanna per pubblicità ingannevole che l’Autorità per il mercato ha comminato a Sky, Purtroppo la sanzione di 33. 000 euro è un deterrente insufficiente per disincentivare l’azienda a proseguire nel suo operato. Urge una severa revisione delle sanzioni, che vanno calcolate in funzione del business realizzato». L’autorità garante della concorrenza e del mercato, sentito il parere dell’Autorità garante delle comunicazioni, ha accolto la denuncia di Adiconsum e condannato per la quarta volta Sky per pubblicità ingannevole. Questa volta sotto accusa era il comunicato commerciale che offriva l’abbonamento a “11 euro al mese”, offerta che il Garante ha ritenuto idonea “ad indurre in errore i consumatori in ordine alle effettive caratteristiche dell’offerta pubblicizzata e alla durata della stessa, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico”. Per l’Autorità tutto, nel messaggio, si caratterizzava come “contenuto ambiguo”: in particolare il fatto che lo sconto del 50% riguardasse il solo pacchetto “Mondo” e non tutti, che le informazioni venissero riportate in fondo alla pagina con carattere di non immediata percezione su sfondo non uniforme o, quando si specificava come l’offerta riguardasse solo i primi mesi di abbonamento, con caratteri pressoché illeggibili. Il lavoro delle Autorità viene però vanificato da una politica di sanzioni assolutamente risibile per il valore economico delle aziende in questione (33. 000 euro sono una cifra insignificante): è come dare una sanzione di un centesimo ad un normale cittadino. La proposta Adiconsum: Le sanzioni debbono essere significativamente commisurate al business realizzato tramite il comportamento ingannevole e/o vessatorio delle aziende condannate, in misura tale che l’azienda tenda ad evitare comportamenti meritori di ulteriori condanne. .  
   
 

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