|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 12 Settembre 2007 |
|
|
  |
|
|
DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 , N. 145 ATTUAZIONE DELLŽARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 84/450/CEE SULLA PUBBLICITAŽ INGANNEVOLE. (GU N. 207 DEL 6-9-2007) TESTO IN VIGORE DAL: 21-9-2007
|
|
|
 |
|
|
Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto lŽarticolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per lŽadempimento di obblighi derivanti dallŽappartenenza dellŽItalia alle ComunitaŽ europee - legge comunitaria 2005", ed in particolare lŽarticolo 1 e lŽallegato A; Vista la direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dellŽ11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/Cee del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio noncheŽ il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), ed in particolare lŽarticolo 14; Vista la direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicitaŽ ingannevole e comparativa (versione codificata); Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dellŽeconomia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. FinalitaŽ 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicitaŽ ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, noncheŽ di stabilire le condizioni di liceitaŽ della pubblicitaŽ comparativa. 2. La pubblicitaŽ deve essere palese, veritiera e corretta. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) pubblicitaŽ: qualsiasi forma di messaggio che eŽ diffuso, in qualsiasi modo, nellŽesercizio di unŽattivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi; b) pubblicitaŽ ingannevole: qualsiasi pubblicitaŽ che in qualunque modo, compresa la sua presentazione eŽ idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali eŽ rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente; c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; d) pubblicitaŽ comparativa: qualsiasi pubblicitaŽ che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, noncheŽ, nel caso in cui non consenta allŽidentificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario eŽ diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva. Art. 3. Elementi di valutazione 1. Per determinare se la pubblicitaŽ eŽ ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilitaŽ, la natura, lŽesecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, lŽidoneitaŽ allo scopo, gli usi, la quantitaŽ, la descrizione, lŽorigine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo eŽ calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dellŽoperatore pubblicitario, quali lŽidentitaŽ, il patrimonio, le capacitaŽ, i diritti di proprietaŽ intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi allŽimpresa ed i premi o riconoscimenti. Art. 4. Condizioni di liceitaŽ della pubblicitaŽ comparativa 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicitaŽ comparativa eŽ lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non eŽ ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo"; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o piuŽ caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra lŽoperatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dellŽoperatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivitaŽ o posizione di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietaŽ connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilitaŽ di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a unŽofferta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dellŽofferta oppure, nel caso in cui lŽofferta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che lŽofferta speciale dipende dalla disponibilitaŽ dei beni e servizi. Art. 5. Trasparenza della pubblicitaŽ 1. La pubblicitaŽ deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicitaŽ a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalitaŽ grafiche di evidente percezione. 2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalitaŽ della garanzia offerta. Quando la brevitaŽ del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalitaŽ della garanzia offerta deve essere integrato dallŽesplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. EŽ vietata ogni forma di pubblicitaŽ subliminale. Art. 6. PubblicitaŽ di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza 1. EŽ considerata ingannevole la pubblicitaŽ che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Art. 7. Bambini e adolescenti 1. EŽ considerata ingannevole la pubblicitaŽ che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulitaŽ o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dallŽarticolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i piuŽ giovani. 2. EŽ considerata ingannevole la pubblicitaŽ, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puoŽ, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. Art. 8. Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata AutoritaŽ, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. LŽautoritaŽ, dŽufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicitaŽ ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lŽAutoritaŽ puoŽ avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per lŽaccertamento dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta sui redditi. 3. LŽautoritaŽ puoŽ disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicitaŽ ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica lŽapertura dellŽistruttoria al professionista e, se il committente non eŽ conosciuto, puoŽ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. LŽautoritaŽ puoŽ, altresiŽ, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dellŽaccertamento dellŽinfrazione. Si applicano le disposizioni previste dallŽarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dallŽAutoritaŽ ai sensi dellŽarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2. 000,00 euro a 20. 000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4. 000,00 euro a 40. 000,00 euro. 5. LŽautoritaŽ puoŽ disporre che il professionista fornisca prove sullŽesattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicitaŽ se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova eŽ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. 6. Quando la pubblicitaŽ eŽ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, lŽAutoritaŽ, prima di provvedere, richiede il parere dellŽAutoritaŽ per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravitaŽ lŽAutoritaŽ puoŽ ottenere dal professionista responsabile della pubblicitaŽ ingannevole e comparativa illecita lŽassunzione dellŽimpegno a porre fine allŽinfrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimitaŽ. LŽautoritaŽ puoŽ disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dellŽimpegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, lŽAutoritaŽ, valutata lŽidoneitaŽ di tali impegni, puoŽ renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere allŽaccertamento dellŽinfrazione. 8. LŽautoritaŽ, se ritiene la pubblicitaŽ ingannevole o il messaggio di pubblicitaŽ comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia giaŽ iniziata. Con il medesimo provvedimento puoŽ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, noncheŽ, eventualmente, di unŽapposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicitaŽ ingannevole o il messaggio di pubblicitaŽ comparativa illecito continuino a produrre effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicitaŽ, lŽAutoritaŽ dispone inoltre lŽapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5. 000,00 euro a 500. 000,00 euro, tenuto conto della gravitaŽ e della durata della violazione. Nel caso di pubblicitaŽ che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, noncheŽ suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puoŽ essere inferiore a 50. 000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti pubblicitaŽ inserite sulle confezioni di prodotti, lŽAutoritaŽ, nellŽadottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per lŽadeguamento. 11. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dŽurgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000,00 a 150. 000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza lŽAutoritaŽ puoŽ disporre la sospensione dellŽattivitaŽ dŽimpresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dallŽAutoritaŽ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dellŽAutoritaŽ. 14. Ove la pubblicitaŽ sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceitaŽ del messaggio di pubblicitaŽ comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, eŽ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 15. EŽ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dellŽarticolo 2598 del codice civile, noncheŽ, per quanto concerne la pubblicitaŽ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto dŽautore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio dŽimpresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, noncheŽ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 16. Al fine di consentire lŽesercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dellŽAutoritaŽ garante della concorrenza e del mercato dallŽarticolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, eŽ incrementato di venti unitaŽ, di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, eŽ altresiŽ incrementato di dieci unitaŽ il numero dei contratti di cui allŽarticolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e lŽAutoritaŽ potraŽ avvalersi dellŽistituto del comando per un contingente di dieci unitaŽ di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si faraŽ fronte con le risorse raccolte ai sensi dellŽarticolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Art. 9. Autodisciplina 1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicitaŽ ingannevole o di pubblicitaŽ comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. 2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dallŽadire lŽAutoritaŽ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi allŽAutoritaŽ, ove lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dellŽorganismo di autodisciplina. LŽautoritaŽ, valutate tutte le circostanze, puoŽ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. Art. 10. NeutralitaŽ finanziaria 1. DallŽattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraŽ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EŽ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addiŽ 2 agosto 2007 Napolitano; Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Bonino, Ministro per le politiche Europee; Bersani, Ministro dello sviluppo Economico; DŽalema, Ministro degli affari esteri; Mastella, Ministro della giustizia; Padoa Schioppa, Ministro dellŽeconomia e delle finanze; Visto, il Guardasigilli: Mastella. . |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|