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Notiziario Marketpress di Mercoledì 12 Settembre 2007
 
   
  DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 , N. 146 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE RELATIVA ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE E CONSUMATORI NEL MERCATO INTERNO E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, E IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004. (GU N. 207 DEL 6-9-2007) ESTO IN VIGORE DAL: 21-9-2007

 
   
 

 t Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto lŽarticolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per lŽadempimento di obblighi derivanti dallŽappartenenza dellŽItalia alle ComunitaŽ europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare, lŽarticolo 1 e lŽallegato A; Vista la direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dellŽ11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/Cee del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, noncheŽ il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"); Vista la direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicitaŽ ingannevole e comparativa (versione codificata); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dellŽeconomia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Delle pratiche commerciali scorrette 1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:
Capo I Disposizioni generali
Art. 18. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicitaŽ e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": lŽimpiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacitaŽ del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non eŽ imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piuŽ pratiche commerciali o ad uno o piuŽ settori imprenditoriali specifici; g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attivitaŽ del professionista; i) "invito allŽacquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacitaŽ del consumatore di prendere una decisione consapevole; m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puoŽ portare il consumatore a compiere unŽazione o allŽastenersi dal compierla; n) "professione regolamentata": attivitaŽ professionale, o insieme di attivitaŽ professionali, lŽaccesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalitaŽ di esercizio, eŽ subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
Art. 19. Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo unŽoperazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il presente titolo non pregiudica: a) lŽapplicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validitaŽ od efficacia del contratto; b) lŽapplicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) lŽapplicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) lŽapplicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale. 3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici. 4. Il presente titolo non eŽ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
Capo II Pratiche commerciali scorrette
Art. 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale eŽ scorretta se eŽ contraria alla diligenza professionale, ed eŽ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale eŽ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piuŽ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermitaŽ mentale o fisica, della loro etaŽ o ingenuitaŽ, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nellŽottica del membro medio di tale gruppo. EŽ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano lŽelenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
Sezione I Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21. Azioni ingannevoli 1. EŽ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o eŽ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piuŽ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o eŽ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) lŽesistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilitaŽ, i vantaggi, i rischi, lŽesecuzione, la composizione, gli accessori, lŽassistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, lŽidoneitaŽ allo scopo, gli usi, la quantitaŽ, la descrizione, lŽorigine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o allŽapprovazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo eŽ calcolato o lŽesistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessitaŽ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali lŽidentitaŽ, il patrimonio, le capacitaŽ, lo status, il riconoscimento, lŽaffiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietaŽ industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dellŽarticolo 130 del presente Codice. 2. EŽ altresiŽ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o eŽ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attivitaŽ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicitaŽ comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si eŽ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che eŽ vincolato dal codice. 3. EŽ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. EŽ considerata, altresiŽ, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puoŽ, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
 Art. 22. Omissioni ingannevoli
1. EŽ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, noncheŽ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o eŽ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale eŽ altresiŽ considerata unŽomissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica lŽintento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino giaŽ evidente dal contesto noncheŽ quando, nellŽuno o nellŽaltro caso, cioŽ induce o eŽ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata unŽomissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito allŽacquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino giaŽ evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) lŽindirizzo geografico e lŽidentitaŽ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, lŽindirizzo geografico e lŽidentitaŽ del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta lŽimpossibilitaŽ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalitaŽ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, lŽindicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalitaŽ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) lŽesistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicitaŽ o la commercializzazione del prodotto.
Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualitaŽ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha lŽapprovazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dellŽautorizzazione, dellŽaccettazione o dellŽapprovazione ricevuta; e) invitare allŽacquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare lŽesistenza di ragionevoli motivi che il professionista puoŽ avere per ritenere che non saraŽ in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantitaŽ ragionevoli in rapporto al prodotto, allŽentitaŽ della pubblicitaŽ fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare allŽacquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare lŽarticolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per lŽarticolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dellŽarticolo con un campione difettoso, con lŽintenzione di promuovere un altro prodotto. G) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto saraŽ disponibile solo per un periodo molto limitato o che saraŽ disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilitaŽ o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire lŽassistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dellŽoperazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista eŽ stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in unŽaltra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere lŽoperazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque lŽimpressione che la vendita del prodotto eŽ lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dellŽofferta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cioŽ emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto eŽ fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilitaŽ di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dallŽentrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista eŽ in procinto di cessare lŽattivitaŽ o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacitaŽ di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilitaŽ di ottenere il prodotto allo scopo dŽindurre il consumatore allŽacquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver giaŽ ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui eŽ venduto il prodotto. Sezione Ii Pratiche commerciali aggressive
Art. 24. Pratiche commerciali aggressive
1. EŽ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o eŽ idonea a limitare considerevolmente la libertaŽ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o eŽ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravitaŽ tale da alterare la capacitaŽ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere unŽazione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare lŽimpressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso lŽabitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorcheŽ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellŽesecuzione di unŽobbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorcheŽ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellŽesecuzione di unŽobbligazione contrattuale, fatti salvi lŽarticolo 58 e lŽarticolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtuŽ di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dallŽesercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario unŽesortazione diretta ai bambini affincheŽ acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dallŽarticolo 54, comma 2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia giaŽ vinto, vinceraŽ o potraŽ vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio neŽ vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente eŽ subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
Capo IIII
Applicazione Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "AutoritaŽ", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autoritaŽ competente per lŽapplicazione del regolamento 2006/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autoritaŽ nazionali responsabili dellŽesecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 2. LŽautoritaŽ, dŽufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, lŽAutoritaŽ si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/Ce anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 lŽAutoritaŽ puoŽ avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per lŽaccertamento dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta sui redditi. LŽintervento dellŽAutoritaŽ eŽ indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui eŽ stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 3. LŽautoritaŽ puoŽ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica lŽapertura dellŽistruttoria al professionista e, se il committente non eŽ conosciuto, puoŽ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. LŽautoritaŽ puoŽ, altresiŽ, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dellŽaccertamento dellŽinfrazione. Si applicano le disposizioni previste dallŽarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dallŽAutoritaŽ ai sensi dellŽarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2. 000,00 euro a 20. 000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4. 000,00 euro a 40. 000,00 euro. 5. LŽautoritaŽ puoŽ disporre che il professionista fornisca prove sullŽesattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova eŽ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista lŽonere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere lŽimpatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dellŽarticolo 20, comma 3. 6. Quando la pratica commerciale eŽ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, lŽAutoritaŽ, prima di provvedere, richiede il parere dellŽAutoritaŽ per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravitaŽ della pratica commerciale, lŽAutoritaŽ puoŽ ottenere dal professionista responsabile lŽassunzione dellŽimpegno di porre fine allŽinfrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimitaŽ. LŽautoritaŽ puoŽ disporre la pubblicazione della dichiarazione dellŽimpegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, lŽAutoritaŽ, valutata lŽidoneitaŽ di tali impegni, puoŽ renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere allŽaccertamento dellŽinfrazione. 8. LŽautoritaŽ, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia giaŽ iniziata. Con il medesimo provvedimento puoŽ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di unŽapposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, lŽAutoritaŽ dispone inoltre lŽapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5. 000,00 euro a 500. 000,00 euro, tenuto conto della gravitaŽ e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dellŽarticolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puoŽ essere inferiore a 50. 000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, lŽAutoritaŽ, nellŽadottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per lŽadeguamento. 11. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dŽurgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, lŽAutoritaŽ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000 a 150. 000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza lŽAutoritaŽ puoŽ disporre la sospensione dellŽattivitaŽ dŽimpresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dallŽAutoritaŽ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dellŽAutoritaŽ. 14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, eŽ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 15. EŽ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dellŽarticolo 2598 del codice civile, noncheŽ, per quanto concerne la pubblicitaŽ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto dŽautore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi dŽimpresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, noncheŽ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. ". 2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", dopo lŽarticolo 27, come modificato dal presente decreto legislativo, sono inseriti i seguenti: "
Art. 27-bis (Codici di condotta).
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o piuŽ pratiche commerciali o ad uno o piuŽ settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con lŽindicazione del soggetto responsabile o dellŽorganismo incaricato del controllo della loro applicazione. 2. Il codice di condotta eŽ redatto in lingua italiana e inglese ed eŽ reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica. 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignitaŽ umana. 4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con lŽindicazione degli aderenti. 5. DellŽesistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dellŽadesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.
Art. 27-ter (Autodisciplina).   1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui allŽarticolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o lŽorganismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia lŽesito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire lŽAutoritaŽ, ai sensi dellŽarticolo 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dallŽadire lŽAutoritaŽ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi allŽAutoritaŽ, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dellŽorganismo di autodisciplina. LŽautoritaŽ, valutate tutte le circostanze, puoŽ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater (Oneri di informazione).
1. LŽautoritaŽ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui allŽarticolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederaŽ affincheŽ sul proprio sito siano disponibili: a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, noncheŽ sui codici di condotta adottati ai sensi dellŽarticolo 27-bis; b) gli estremi delle autoritaŽ, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale. ". 3. La rubrica della parte Ii del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, eŽ sostituita dalla seguente: "Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicita". 4. Le denominazioni "
capo III" e "sezione I" del titolo Iii della parte Ii del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " titolo Iv" e "capo I". 5. AllŽarticolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la parola: "sezione" eŽ sostituita dalla seguente: "capo".
Art. 2. Fornitura non richiesta nei contratti a distanza 1. LŽarticolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, eŽ sostituito dal seguente: "Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non eŽ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso lŽassenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dallŽarticolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo Iii, capo Ii. ". Art. 3. Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari 1. LŽarticolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, eŽ sostituito dal seguente: "Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non eŽ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. LŽassenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dallŽarticolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo Iii, capo Ii del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo". ". Art. 4. Regolamento di attuazione 1. Il regolamento previsto dallŽarticolo 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", eŽ emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 5. Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite allŽarticolo 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo in cui eŽ previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dallŽarticolo 18, comma 1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivitaŽ commerciale, industriale, artigianale o professionale. Art. 6. NeutralitaŽ finanziaria 1. DallŽattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraŽ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
EŽ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addiŽ 2 agosto 2007 Napolitano; Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Bonino, Ministro per le politiche Europee; Bersani, Ministro dello sviluppo Economico; DŽalema, Ministro degli affari esteri; Mastella, Ministro della giustizia; Padoa Schioppa, Ministro dellŽeconomia e delle finanze; Visto, il Guardasigilli: Mastella.

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