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Notiziario Marketpress di Giovedì 22 Giugno 2006
 
   
  INTERCETTAZIONI, ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO: APERTI DIVERSI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI RIGUARDI DI DIRETTORI CHE HANNO PUBBLICATO NOTIZIE RITENUTE LESIVE DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA.

 
   
   Milano, 22 giugno 2006 - Il Consiglio dell´Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella riunione di ieri sera, ha preso in esame la posizione dei direttori responsabili di quotidiani, che hanno pubblicato, con riferimento all´inchiesta di Potenza, notizie lesive della dignità della persona, e ha deliberato di aprire diversi procedimenti disciplinari. Il "Testo unico della privacy" 196/2003 (come la legge 675/1996) dà piena libertà ai giornalisti di trattare i dati giudiziari (secondo le regole deontologiche). Secondo l´articolo 137 del Dlgs n. 196/2003, ai trattamenti (effettuati nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità) non si applicano le disposizioni del Testo unico del 2003 relative: a) all´autorizzazione del Garante prevista dall´articolo 26; b) alle garanzie previste dall´articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all´estero, contenute nel Titolo Vii della Parte I. In sostanza l´articolo 137, non prevedendo il disco verde del Garante o di soggetti privati, rispetta l´articolo 21 (Ii comma) della Costituzione che vuole la stampa non soggetta ad autorizzazioni. I giornalisti dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) con correttezza, secondo i vincoli posti dal Codice di deontologia della privacy del 1998, dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963 (sull´ordinamento della professione giornalistica) e dalla Carta dei doveri del 1993. Il Garante della privacy nella decisione A. N. (29 ottobre 1997) ha rilevato che "il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite. Inoltre, la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico. La notizia o il dato personale pubblicato senza il consenso dell´interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell´informazione". Pertanto, conclude la decisione del Garante, A. N. "ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima". Calciopoli. Il Consiglio dell´Ordine dei Giornalisti della Lombardia sta esaminando la posizione di due giornalisti, che hanno già ricevuto avviso disciplinare. .  
   
 

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