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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Ottobre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI LAVORI DI ADATTAMENTO DI PISTE DA SCI

 
   
  Lo scorso 20 settembre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciata la sentenza in merito alla causa C-304/05, Commissione/italia. La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che, col progetto di ampliamento e adattamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurva (piste «Bucaneve» e «Edelweiss») e la realizzazione delle correlate infrastrutture, in vista dei campionati mondiali di sci alpino del 2005, nella zona di protezione speciale, Parco Nazionale dello Stelvio, la Repubblica italiana ha violato la direttiva del Consiglio 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché la direttiva 79/409, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Istituito con Legge n. 740/35 allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna, e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio, il Parco è un’area protetta ai sensi della Legge n. 394/91. Con decreto del presidente del Consiglio 23 novembre 1993 è stato costituito il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio che ha il compito di garantire la tutela della natura e la conservazione dei paesaggi. Nel 1998 il Parco è stato classificato quale zona di protezione speciale ai sensi della Direttiva n. 79/409; esso ospita numerose specie di uccelli tutelate, nonché tre specie d’uccelli migratori. Nel 1999 veniva varato, in vista dei campionati mondiali di sci alpino del 2005, un progetto di ristrutturazione della zona sciistica di Santa Caterina Valfurva e delle connesse infrastrutture, con la realizzazione di un corridoio per piste da sci in una zona di foresta e la costruzione di una cabinovia. Nel 2000 la Regione Lombardia esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, subordinato al rispetto di una serie di prescrizioni. Nel 2002 l’Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree Alpine (l’«Irealp») pubblicava la relazione sulla valutazione dell’incidenza delle misure progettate. Nel 2003 il Consorzio rilasciava un’autorizzazione (subordinata all´osservanza di varie condizioni) per l´ampliamento e adattamento delle piste da sci alpino «Bucaneve» e «Edelweiss», nonché delle infrastrutture. A partire dal febbraio 2003, circa 2500 alberi venivano abbattuti, su un’area di 50 metri di larghezza per 500 metri di lunghezza, a quote comprese fra 1700 e 1900 metri di altitudine. Inoltre, l’adattamento delle piste e delle infrastrutture sciistiche all’interno Zps, causava la completa perdita di continuità degli habitat delle specie di uccelli presenti nel sito. Nell´agosto 2003 il Consorzio emetteva parere negativo sulla compatibilità del progetto con l’ambiente, a causa dell’inosservanza delle indicazioni fornite nella relazione dell’Irealp. Nel dicembre 2003, la Commissione invitava la Repubblica italiana a trasmetterle le proprie informazioni in merito alla situazione della zona di protezione speciale It2040044. 1) L´inadeguata valutazione dell’impatto ambientale piste da sci «Bucaneve» e «Edelweiss» Le parti sono concordi sul fatto che i lavori di adattamento delle piste da sci e l’allestimento delle infrastrutture erano tali da far sorgere l’obbligo di effettuare una previa valutazione d’incidenza ambientale. Anche se la Direttiva 92/43 non definisce alcun metodo particolare per lo svolgimento di siffatta valutazione, la giurisprudenza della Corte ha dichiarato che essa dev’essere tale che le autorità competenti possano acquisire la certezza che un piano o un progetto non pregiudicherà l’integrità del sito: esse devono fondarsi sulle migliori conoscenze scientifiche in materia. Dagli atti di causa risulta che prima del rilascio della autorizzazione, uno studio dell’impatto sull’ambiente realizzato nel 2000 rileva un carattere sommario e frammentario dell’analisi delle ripercussioni ambientali prodotte dall’allargamento delle piste da sci e dalla costruzione delle infrastrutture: esso non costituisce una valutazione adeguata ai sensi della direttiva 92/43. Dall’altro lato, la relazione dell’Irealp presentata nel 2002, è caratterizzata da una serie di rilievi di carattere preliminare e dall’assenza di conclusioni definitive: neppure essa può essere considerata quale valutazione opportuna dell’incidenza dei lavori. 2) La mancata considerazione di misure compensative Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza, un piano o progetto debba essere comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, lo Stato membro può adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 (rete ecologica europea istituita dalla direttiva 92/43) sia tutelata. Detta disposizione derogatoria dev’essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo dopo che l’incidenza di un piano è stata valutata con riferimento agli obiettivi di conservazione. L’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello dell’esistenza di alternative meno dannose richiedono una ponderazione con riferimento ai danni che il piano o il progetto in questione cagiona al sito. Inoltre, i danni devono essere individuati con precisione. Al momento dell’adozione dell’autorizzazione del 14 febbraio 2003 le autorità nazionali non disponevano di tali dati. 3) Le misure di tutela, dirette ad evitare il degrado L´obbligo di adottare misure compensative è enunciato dalla direttiva 92/43. All’interno della zona interessata sono stati abbattuti circa 2 500 alberi e, di conseguenza, i siti di riproduzione delle dette specie sono stati annientati. È giocoforza concludere che i detti lavori, e le ripercussioni sulla Zps che ne sono derivate, erano incompatibili con lo status giuridico di tutela di cui la Zps avrebbe dovuto beneficiare. Per questi motivi, la Quarta Sezione della Corte ha deciso che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 6, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel combinato disposto con l’art. 7 della medesima direttiva, nonché dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, avendo autorizzato misure suscettibili di avere un impatto significativo sulla zona di protezione speciale It 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, senza assoggettarle ad un’opportuna valutazione della loro incidenza alla luce degli obiettivi di conservazione della detta zona; avendo autorizzato siffatte misure senza rispettare le disposizioni che consentono la realizzazione di un progetto, in caso di conclusioni negative risultanti dalla valutazione dell’incidenza sull’ambiente e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e solo dopo avere adottato e comunicato alla Commissione delle Comunità europee ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, e avendo omesso di adottare misure per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle specie nonché la perturbazione delle specie per le quali la zona di protezione speciale It 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, è stata designata.  
   
 

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