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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Ottobre 2007 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE “VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE"
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Lo scorso 20 settembre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza in merito alla causa C-388/05, Commissione/italia. La Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana ha violato la direttiva del Consiglio 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva del Consiglio 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Nel febbraio 2001 la Lega Italiana Protezione Uccelli ha presentato alla Commissione una denuncia secondo la quale l’area geografica denominata «Valloni e steppe pedegarganiche», classificata come zona di protezione speciale (Zps) il 28 dicembre 1998, era oggetto di numerosi interventi industriali ed immobiliari, dannosi per l’habitat naturale e la conservazione di numerose specie di uccelli selvatici che vivevano o transitavano nella zona. Sulla situazione precedente alla classificazione dell’area geografica denominata «Valloni e steppe pedegarganiche» come Zps (prima del 28. 12. 1998) La direttiva sugli uccelli impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire nelle Zps l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. Gli Stati membri devono rispettare gli obblighi anche nel caso in cui la zona interessata non sia stata classificata come Zps dal momento in cui doveva esserlo. L’area geografica «Valloni e steppe pedegarganiche», situata nel Comune di Manfredonia, ospita alcune rare specie di uccelli selvatici, cosicché essa è stata classificata nel 1989 quale Iba, con la denominazione di «Promontorio del Gargano», da parte di Birdlife International. Essa è stata altresì classificata come Iba (Important Bird Area) nel catalogo Iba 1998. L’elenco delle Iba, per quanto non sia giuridicamente vincolante per gli Stati membri interessati, contiene elementi di prova scientifica che consentono di valutare l’osservanza da parte di uno Stato membro dell’obbligo di classificare come Zps i determinati territori. Pertanto tale area avrebbe dovuto essere classificata come Zps prima del 28 dicembre 1998. E´ pacifico che la realizzazione dell’area industriale nell’ambito del «patto d’area» ha comportato la distruzione di una parte della zona «Valloni e steppe pedegarganiche», prima in buono stato di conservazione, pregiudicando la conservazione di numerose specie di uccelli protetti che frequentavano tale area. Sulla situazione successiva alla classificazione dell’area come Zps (dal 28. 12. 1998) Per quanto riguarda le zone classificate come Zps, la direttiva sugli habitat prevede che gli obblighi della direttiva sugli uccelli siano sostituiti, dagli obblighi della direttiva sugli habitat, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultima direttiva o dalla data di classificazione a norma della direttiva sugli uccelli, qualora tale ultima data sia posteriore. Dal momento che l’area è stata classificata come Zps il 28 dicembre 1998, la direttiva sugli habitat deve applicarsi a detta area a partire da tale data. Dopo il 28 dicembre, la situazione di distruzione ha continuato a persistere. La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti adeguati per evitare, nella zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche», il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata creata, è venuta meno, nel periodo precedente al 28 dicembre 1998, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e, nel periodo successivo a tale data, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
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