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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Ottobre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI

 
   
  La Prima Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C- 217/06 Commissione/italia. La Commissione delle Comunità europee ritiene che il Comune di Stintino, avendo attribuito direttamente alla Maresar Soc. Cons. A rl, mediante una convenzione e atti aggiuntivi connessi, l’appalto di lavori pubblici per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere per l’adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognarie, della rete viaria, delle strutture ed attrezzature di servizio dell’abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del Comune di Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della costa e dei centri turistici dello stesso», senza ricorrere alle procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva del Consiglio 71/305/Cee e, in particolare, senza pubblicare alcun bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi cui è tenuta in forza della direttiva. La convenzione del 1991, conclusa tra il Comune di Stintino e la Maresar senza pubblicità né procedura di messa in concorrenza, è stata seguita, nel periodo 1992-2001, dalla stipula, intervenuta tra le stesse parti, di undici atti aggiuntivi che affidano alla Maresar la realizzazione di opere determinate rientranti nella convenzione, nonché quella di tutte le attività tecnico‑amministrative necessarie fino al collaudo dei lavori. A seguito di una denuncia, la Commissione, ritenendo che la convenzione costituisse appalto di lavori pubblici ha trasmesso nel 2004 una lettera di diffida alla Repubblica italiana. Nella loro risposta al parere motivato nel 2005, le autorità italiane non hanno contestato che la convenzione debba essere considerata appalto pubblico. Secondo la Commissione, le autorità italiane hanno riconosciuto la violazione per quanto riguarda le opere già praticamente compiute e un bacino di regolazione idraulica che, alla data alla quale esse hanno inviato la loro risposta, era realizzato al 30%. Essa fa tuttavia valere che il bacino è oggetto di uno solo degli undici atti aggiuntivi, sul cui stato di avanzamento le autorità italiane non forniscono alcuna informazione, anche se nel complesso i lavori (dal 1992 al 2001) rappresentano circa 16 milioni di euro. La convenzione risulta conclusa per una durata indeterminata e nessuna decisione ufficiale del Comune di Stintino che è stata trasmessa alla Commissione a conferma che la convenzione ha cessato di produrre effetti giuridici. Al riguardo, la convenzione n. 7/91, tra il Comune di Stintino e la Maresar, insieme agli undici atti aggiuntivi è stata approvata da un’autorità aggiudicatrice, il Comune di Stintino, contro il pagamento di un prezzo. Essa deve essere considerata appalto di lavori. Spetta alla Corte accertare se, alla data rilevante per la valutazione dell’inadempimento - cioè alla scadenza del termine fissato nel parere motivato- fossero state adottate dal governo italiano le misure necessarie per far cessare l’inadempimento. Stando a quanto rilevato dal governo italiano, al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’esecuzione della convenzione irregolare proseguiva soltanto per la realizzazione definitiva di un’opera (il bacino di regolazione idraulica, previsto dall’atto aggiuntivo n. 10). Quasi tutte le altre opere erano terminate. Il ricorso sarebbe pertanto privo di oggetto, in quanto non sarebbe più stato materialmente possibile conformarsi al parere motivato. La Corte constata, invece, che la convenzione era, a tale data, in corso di esecuzione, in quanto i lavori non erano del tutto compiuti. L’appalto non aveva, pertanto, esaurito tutti i suoi effetti. In secondo luogo, le autorità italiane sostengono che esse non avevano potuto risolvere l’atto aggiuntivo riguardante la realizzazione del bacino di regolazione, tenuto conto del legittimo affidamento che era potuto sorgere in capo alla Maresar, a causa della durata del rapporto contrattuale. La Corte, tuttavia, ribadisce che un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto comunitario, che attui un comportamento in contrasto col diritto comunitario stesso, non può giustificare l’esistenza, in capo ad un operatore economico, di un legittimo affidamento sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto comunitario. L´irregolarità rispetto al diritto comunitario impedisce che possa sorgere un legittimo affidamento. Per queste ragioni, la Corte statuisce che la Repubblica italiana, avendo fatto proseguire l’esecuzione di almeno una delle opere affidate dal Comune di Stintino alla società Maresar Soc. Cons. A rl ai sensi della convenzione firmata il 2 ottobre 1991, n. 7, e degli atti aggiuntivi conclusi successivamente dalle stesse parti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e in particolare degli artt. 3 e 12 della medesima.  
   
 

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