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Notiziario Marketpress di Giovedì 18 Ottobre 2007
 
   
  LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI: AZIONE CONTRO L’ITALIA PER MANCATA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI SERVIZI DI RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE

 
   
   Bruxelles, 18 ottobre 2008 - La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del luglio 2007 che ha censurato l’incompatibilità di alcune disposizioni nazionali riguardanti le agenzie di recupero crediti in via stragiudiziale con la libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato Ce) e la libera circolazione dei servizi (articolo 49). La Commissione ha pertanto deciso di inviare all’Italia una lettera di costituzione in mora, che costituisce la prima fase della procedura per mancata esecuzione di cui all’articolo 228 del trattato Ce. In una sentenza del 18 luglio 2007 la Corte di giustizia ha censurato l’incompatibilità con la libertà di stabilimento e/o la libera circolazione dei servizi delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevedono l’obbligo, per ogni agenzia che esercita attività di recupero crediti in via stragiudiziale, di: chiedere, benché l’agenzia disponga di un’autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, una nuova autorizzazione in ognuna delle altre province ove essa intenda svolgere le sue attività, salvo conferire mandato ad un rappresentante autorizzato in tale altra provincia (incompatibilità con gli articoli 43 e 49 del trattato Ce); disporre di locali nel territorio oggetto dell’autorizzazione ed affiggervi le prestazioni che possono essere effettuate per i clienti (incompatibilità con l’articolo 49 del trattato Ce); disporre di un locale in ogni provincia in cui essa intenda svolgere la sua attività (incompatibilità con l’articolo 43 del trattato Ce). . . .  
   
 

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