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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Ottobre 2007 |
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ANTITRUST: LA COMMISSIONE EUROPEA SI RIVOLGE AL MERCATO PER VALUTARE GLI IMPEGNI DI OTTO MEMBRI DI SKYTEAM RIGUARDANTI LA LORO COOPERAZIONE NELL´ALLEANZA
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Bruxelles, 22 ottobre 2007 - La Commissione europea ha sollecitato le osservazioni delle parti interessate sugli impegni proposti da otto membri dell´alleanza Skyteam tra compagnie aeree: Aeromexico, Alitalia, Csa Czech Airlines, Delta Air Lines, Klm, Korean Air, Northwest Airlines, Air France. Tali impegni intendono ovviare alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti del 15 giugno 2006 (vedasi Memo/06/243), correlate al divieto di pratiche commerciali restrittive imposto dal trattato Ce (articolo 81). La Commissione teme che la cooperazione tra i membri di Skyteam nei servizi di trasporto aereo di passeggeri possa avere effetti negativi per i viaggiatori sulle rotte per le quali le compagnie in questione detengono una forte posizione di mercato e gravi barriere si frappongono all´accesso di altri vettori. Per ovviare a queste preoccupazioni, le parti hanno proposto impegni intesi a facilitare l´accesso di altri vettori a tali rotte. In sostanza, le parti offrono di mettere a disposizione slot presso determinati aeroporti Ue, per consentire alle concorrenti d´instaurare nuovi servizi o aggiungerne a quelli che già operano, e di condividere con loro i propri programmi di fidelizzazione ("frequent flyer"). Nella Gazzetta ufficiale dell´Unione europea C245 del 19. 10. 2007 è stata pubblicata una comunicazione comprendente la sintesi di tali impegni e l´invito ai terzi interessati a presentare osservazioni entro un mese. Skyteam è un´alleanza mondiale tra compagnie aeree, incentrata su una cooperazione strategica a lungo termine nei servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci. Gli accordi conclusi nell´ambito di Skyteam sui servizi di trasporto aereo di passeggeri riguardano rotte tra varie migliaia di coppie di città in tutto il mondo. Per la maggioranza di tali rotte, è improbabile che la cooperazione tra le parti eserciti effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, la Commissione teme che la cooperazione tra Aeromexico, Alitalia, Csa Czech Airlines, Delta Air Lines, Klm, Korean Air, Northwest Airlines e Air France possa violare il divieto di pratiche commerciali restrittive imposto dal trattato Ce (articolo 81) per quanto riguarda varie coppie di città: Amsterdam-detroit, Amsterdam-minneapolis, Parigi-atlanta, Parigi-cincinnati, Roma-atlanta, Milano-new York City, Parigi-praga, Milano-praga, Roma-praga, Amsterdam-praga e Parigi-seul. Considerate la forte posizione di mercato di tali compagnie e le gravi barriere all´accesso di altri vettori, è probabile che su questi mercati si abbiano effetti contrari alla concorrenza. Le barriere all´accesso includono la limitata disponibilità di slot nei principali aeroporti Ue, l´alto numero di voli operati dalle compagnie dell´alleanza, gli orari molto convenienti, i vantaggi derivanti dall´operare in partenza dai propri aeroporti hub e il valore aggiunto rappresentato per i consumatori dalla possibilità di beneficiare dei programmi "frequent flyer" e di altri incentivi (gli effetti rete) offerti da tali compagnie. Dopo la loro risposta alla comunicazione degli addebiti e le successive discussioni, le parti hanno offerto di adempiere a una serie d´impegni intesi a porre rimedio alle preoccupazioni della Commissione. In sostanza, le parti offrono di mettere a disposizione slot presso determinati aeroporti Ue, per consentire alle concorrenti d´instaurare nuovi servizi o aggiungerne a quelli che già operano, e di condividere con loro i propri programmi "frequent flyer". Inoltre le parti propongono di concludere accordi d´interlinea con i nuovi vettori sulle medesime rotte e speciali accordi di ripartizione percentuale per il cosiddetto "behind and beyond traffic" sulle rotte all´interno dell´Ue (si tratta di accordi tra due o più compagnie aeree per la ripartizione delle tariffe integrali per viaggi di cui due o più tratte sono operate da compagnie aeree diverse) e di agevolare i trasporti intermodali (ossia l´offerta del trasporto aereo come parte di un itinerario comprendente trasporti in superficie, per esempio per ferrovia). Le parti offrono inoltre di affidare a un fiduciario il controllo dell´adempimento degli impegni. Questi impegni sono proposti per cinque anni per le coppie di città del traffico a lungo raggio per e dagli Usa e per sei anni per tutte le altre coppie di città. Se la Commissione, esaminate le osservazioni di terzi, concluderà che gli impegni proposti siano tali da porre rimedio alle preoccupazioni in materia di concorrenza, adotterà una decisione per rendere obbligatori tali impegni, a norma dell´articolo 9 del regolamento n. 1/2003. Una simile decisione sancisce che la Commissione non ha più motivi d´intervenire, senza concludere se vi sia stata o vi sia ancora un´infrazione. Tuttavia, se gli impegni indicati nella decisione non verranno rispettati, la Commissione può infliggere alla parte inadempiente un´ammenda d´importo massimo pari al 10% del fatturato mondiale totale, senza dover provare che siano state violate le norme antitrust. Se dall´esame delle osservazioni di terzi risulterà che gli impegni offerti non sono tali da porre rimedio alle preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti, la Commissione potrà proseguire il procedimento per adottare una decisione di divieto a norma dell´articolo 7 del regolamento n. 1/2003, esigendo che le parti pongano fine alla loro cooperazione, nella sua forma attuale, sui mercati interessati. I particolari relativi agli impegni proposti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale Ue (C245, 19. 10. 2007, pagina 46) e sono disponibili sul sito web Europa: http://ec. Europa. Eu/comm/competition/antitrust/cases/index . |
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