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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 24 Ottobre 2007 |
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LA LEGGE VOLKSWAGEN LIMITA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
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Bruxelles, 24 ottobre 2007 - Mantenendo in vigore le disposizioni della legge Volkswagen relative al limite massimo ai diritti di voto pari al 20% e alla fissazione della minoranza di blocco al 20%, nonché al diritto, per lo Stato federale e il Land della Bassa Sassonia, di designare ciascuno due rappresentanti nell’ambito del consiglio di sorveglianza, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti Il 4 marzo 2005 la Commissione ha presentato un ricorso contro la Germania, sostenendo che la legge Volkswagen [1] arreca pregiudizio alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento. In concreto, la Commissione contesta i seguenti punti: il diritto della Repubblica federale e del Land della Bassa Sassonia di designare, in quanto posseggano azioni della società, ciascuno due membri del consiglio di sorveglianza dell´impresa, la limitazione dell´esercizio dei diritti di voto al 20% del capitale sociale qualora un azionista superi tale percentuale, l’innalzamento all’80% del capitale sociale rappresentato della maggioranza necessaria aifini dell´adozione delle delibere dell’assemblea generale degli azionisti che, ai sensi della legge sulle società per azioni, richiedono solamente una maggioranza pari al 75%. Con l´odierna sentenza, la Corte ha accolto il ricorso della Commissione nella parte in cui quest’ultima invoca una violazione della libera circolazione dei capitali. Per quanto riguarda la violazione della libertà di stabilimento, sostenuta dalla Commissione, la Corte respinge il ricorso, in mancanza di una specifica argomentazione della Commissione in tal senso. Restrizioni alla libera circolazione dei capitali - La Corte rileva che la legge Volkswagen, quale espressione del potere legislativo statale, rappresenta una misura nazionale. Le disposizioni controverse della legge sono imputabili allo Stato, in quanto esso è il solo in grado di modificare tali disposizioni, nella sua veste di legislatore. La Corte ricorda che il Trattato Ce vieta qualsiasi restrizione dei movimenti di capitali tra Stati membri. Una misura nazionale idonea a dissuadere gli investimenti diretti rappresenta una restrizione poiché limita la possibilità degli azionisti di partecipare alla società con l’obiettivo di creare o mantenere legami durevoli e diretti con quest’ultima, che consentano una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo. La Corte stabilisce che le disposizioni di cui trattasi possono avere un tale effetto dissuasivo. La Corte non esclude che tali due disposizioni, considerate individualmente, possano operare sia a beneficio che a svantaggio di ogni azionista della società. Tuttavia, essa ricorda che, al momento dell´adozione della legge Volkswagen, lo Stato federale e il Land della Bassa Sassonia erano i principali azionisti della società recentemente privatizzata, della quale detenevano ciascuno il 20% del capitale, e che il Land della Bassa Sassonia mantiene ancora una partecipazione di tale entità. La Corte rileva che le disposizioni di cui trattasi, considerate congiuntamente, consentono allo Stato federale e al Land della Bassa Sassonia di esercitare, con un investimento inferiore rispetto a quanto sarebbe richiesto dal diritto comune, un´influenza sostanziale nella società Volkswagen. Tale situazione è idonea a dissuadere taluni investitori diretti di altri Stati membri. Il diritto di designare due rappresentanti nell’ambito del consiglio di sorveglianza - La possibilità, per lo Stato federale e il Land della Bassa Sassonia, qualora essi siano azionisti della società, di designare ciascuno due rappresentanti nell´ambito del consiglio di sorveglianza, privilegia tali azionisti pubblici rispetto al diritto societario comune, in forza del quale essi avrebbero diritto solo a un massimo di tre rappresentanti. Inoltre, essi dispongono del diritto di designazione in quanto possiedano azioni della società, a prescindere dall’ampiezza della loro partecipazione. Lo Stato federale e il Land della Bassa Sassonia hanno in tal modo la possibilità di esercitare un´influenza che va oltre i loro investimenti e di ridurre pertanto l’influenza degli altri azionisti rispetto ai loro investimenti. Le restrizioni alla libera circolazione dei capitali non sono giustificate - La Corte ricorda che la libera circolazione dei capitali può essere limitata da misure nazionali giustificate da interessi legittimi. Tuttavia, la Repubblica federale, oltre a generali considerazioni sulla necessità di una tutela nei confronti di un grande azionista che domini da solo sulla società, non ha dimostrato nella fattispecie in che modo le disposizioni controverse risultino necessarie a tutelare gli interessi fatti valere. Innanzitutto, essa non è stata in grado di spiegare per quale ragione il mantenimento, nel capitale della Volkswagen, di una posizione rafforzata e inamovibile a vantaggio di operatori pubblici sia idoneo e necessario al perseguimento dell´obiettivo di tutela dei lavoratori. Essa non ha neppure spiegato per quali ragioni il mantenimento di una posizione siffatta tutelerebbe gli interessi generali degli azionisti di minoranza. Infine, la Repubblica federale non ha spiegato per quali ragioni le disposizioni della legge Volkswagen sarebbero idonee e necessarie a difendere i posti di lavoro generati dall’attività della Volkswagen. Di conseguenza, la Corte dichiara che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della libera circolazione dei capitali. . |
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