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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 07 Novembre 2007 |
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GRUPPO PIAGGIO & C. S.P.A.: PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
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Milano, 7 novembre 2007 - 1. Quadro normativo - Il nuovo art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (“Tuf”) stabilisce l’obbligo per gli “emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto”, di istituire e gestire un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite ai sensi degli artt. 114 e 181 del Tuf. Per “Informazione Privilegiata” si intende “un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”1. L’obbligo di istituzione e tenuta del predetto registro ha il fine di incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate promuovendo la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico, oltre ad agevolare l’Autorità competente nello svolgimento delle indagini di insider trading. L’art. 152-bis del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) prevede che “le società in rapporto di controllo con l’emittente e l’emittente stesso” possano delegare ad altra società del gruppo l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro. La predetta norma consente alle società facenti parte di un gruppo di organizzarsi in modo che il registro sia istituito e gestito in modo unitario e accentrato. Condizione per l’istituzione e gestione del registro di gruppo è l’adozione di politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate che consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi. La società Piaggio e C. S. P. A. (“Piaggio” o la “Società”) istituisce e tiene un registro di gruppo (il “Registro di Gruppo P&c”), regolato dalla presente procedura (la “Procedura”), relativamente alle persone che in Piaggio, nelle Controllate e nelle Controllanti (come di seguito definite) hanno accesso ad Informazioni Privilegiate. Ai fini della presente Procedura si è tenuto conto dell’art. 115-bis del Tuf e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta negli artt. 152-bis, 152-ter, 152- quater e 152-quinquies del Regolamento Emittenti, oltre agli orientamenti espressi nella Comunicazione Consob n. 6027054 del 28 marzo 2006 (la “Comunicazione”). 2. Soggetti obbligati ai sensi della presente Procedura I soggetti sui quali gravano gli obblighi inerenti il Registro di Gruppo P&c di cui alla presente Procedura sono: (i) la Società; (ii) i soggetti in rapporto di controllo con la Società, per tali intendendosi ai fini della Procedura: (a) le società controllate da Piaggio a norma dell’art. 93 del Tuf, senza distinzioni in ragione della rilevanza del soggetto controllato (le “Controllate”), ma solo nei limiti delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente Piaggio: pertanto, con riferimento alle Controllate, rilevano tutte le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per Piaggio, alla luce della significatività delle attività delle predette Controllate; (b) le società che esercitano il controllo su Piaggio a norma dell’art. 93 del Tuf (le “Controllanti”), ma solo nei limiti delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente Piaggio: pertanto, con riferimento alle Controllanti, rilevano tutti quegli eventi o complessi di circostanze, riguardanti operazioni decise dalle Controllanti medesime, direttamente idonee, alla luce delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo delle azioni Piaggio; Ai fini della presente Procedura il Responsabile della Funzione Legale e Societario di Piaggio (il “Responsabile del Registro”) conserva il Registro di Gruppo P&c, curandone le iscrizioni ed i relativi aggiornamenti. Il Responsabile del Registro effettua inoltre il monitoraggio delle Informazioni Privilegiate presenti nel Registro di Gruppo P&c, verificandone la correttezza con i Soggetti Incaricati (come di seguito definiti). 3. Criteri per l’individuazione delle persone da iscrivere nel Registro di Gruppo P&c 3. 1 Premessa - Devono essere iscritte nel Registro di Gruppo P&c le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro di Gruppo P&c. Per quanto riguarda il requisito sub (i), si precisa che l’accesso ad Informazioni Privilegiate è ovviamente la circostanza che fa sorgere l’obbligo di iscrizione nel Registro di Gruppo P&c e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale. In particolare, è possibile distinguere tra: - un accesso alle Informazione Privilegiate c. D. “regolare”: è il caso, ad esempio, dei soggetti che, per le funzioni svolte nell’emittente o per l’emittente e sulla base delle procedure interne adottate dall’emittente per la circolazione delle informazioni, hanno accesso in via ordinaria a particolari categorie, tipi o gruppi di Informazioni Privilegiate; - un accesso alle Informazioni Privilegiate c. D. “occasionale”: è il caso, ad esempio, dei soggetti che si occupano di specifiche Informazioni Privilegiate relative ad un determinato progetto ovvero dei soggetti che sono entrati in possesso di una Informazione Privilegiata alla quale non hanno accesso regolare, ma della quale hanno avuto conoscenza in forza delle funzioni svolte nell’emittente e sulla base delle procedure interne adottate dall’emittente per la circolazione delle informazioni. 3. 2 Individuazione delle persone da inserire nel Registro di Gruppo P&c L’individuazione delle persone da inserire nel Registro di Gruppo P&c avviene sulla base dei criteri di seguito illustrati. Sono da intendersi quali “Soggetti Incaricati” di effettuare le comunicazioni ai sensi e per gli effetti della presente Procedura: - le persone di Piaggio indicate al successivo punto A. Che, secondo quanto previsto al successivo punto D. , sono tenute a trasmettere al Responsabile del Registro le informazioni relative alle persone da iscrivere nel Registro di Gruppo P&c; il Responsabile della Funzione Personale Direttivo e Internazionale di Piaggio; i responsabili di ogni Controllata e di ogni Controllante che – ove nominati siano tenuti, secondo quanto previsto ai successivi punti B. E C. , a canalizzare verso il Responsabile del Registro le informazioni relative alle persone da iscrivere nel Registro di Gruppo P&c. I Soggetti Incaricati sono responsabili della qualità e dell’esattezza delle informazioni comunicate, assicurandone la completezza ed il tempestivo aggiornamento. A. Inserimento in via ordinaria nel Registro di Gruppo P&c dei titolari di cariche o funzioni in Piaggio - Si considerano persone che hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate - e, in quanto tali, da iscrivere in via ordinaria nel Registro di Gruppo P&c - coloro che rivestono in Piaggio le cariche o le funzioni di seguito indicate: (i) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione; (ii) i Direttori Generali; (iii) tutti i dipendenti di Piaggio con la qualifica di “Dirigente”. B. Inserimento nel Registro di Gruppo P&c dei titolari di cariche o funzioni nelle Controllate - Le disposizioni di cui al precedente punto A. Trovano applicazione anche presso le Controllate, fermo restando che – come indicato al precedente art. 2. (ii)(a) – ai fini degli obblighi di iscrizione nel Registro di Gruppo P&c rilevano tutte le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per Piaggio, alla luce della significatività delle attività delle predette Controllate. Pertanto, in considerazione dell’attività delle Controllate e della possibilità di accesso ad Informazioni Privilegiate che riguardano Piaggio, potrà sorgere l’obbligo di inserimento nel Registro di Gruppo P&c anche di soggetti che ricoprano cariche o svolgano funzioni nelle Controllate, secondo l’elenco di cui al precedente punto A. (con i necessari adattamenti in relazione alle strutture organizzative societarie e aziendali presenti nei rispettivi organigrammi). In particolare, nel Registro di Gruppo P&c tenuto presso Piaggio dovranno essere indicate le persone di cui la stessa sa, per esperienza diretta, che hanno accesso a Informazioni Privilegiate: al fine di detta comunicazione, il Responsabile della Funzione Personale Direttivo e Internazionale di Piaggio si considera quale Soggetto Incaricato ai sensi della presente Procedura. In considerazione della significatività delle attività della singola Controllata, inoltre, ciascuna Controllata valuterà, unitamente a Piaggio, l’opportunità di istituire un’apposita procedura e di nominare un soggetto responsabile tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, in qualità di Soggetto Incaricato, l’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate che riguardano la stessa Piaggio (e pertanto da inserire nel Registro di Gruppo P&c), nonché ogni altra informazione richiesta ai sensi dell’art. 5. 3 della presente Procedura. C. Inserimento nel Registro di Gruppo P&c dei titolari di cariche o funzioni nelle Controllanti - Fermo restando che – come indicato al precedente art. 2. (ii)(b) – ai fini degli obblighi di iscrizione nel Registro di Gruppo P&c rilevano tutti quegli eventi o complessi di circostanze, riguardanti operazioni decise dalle Controllanti, direttamente idonee, alla luce delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo delle azioni Piaggio, potrà sorgere l’obbligo di inserimento nel Registro di Gruppo P&c anche di soggetti che ricoprano cariche o svolgano funzioni nelle Controllanti, secondo l’elenco di cui al precedente punto A. (con i necessari adattamenti in relazione alle strutture organizzative societarie e aziendali presenti nei rispettivi organigrammi). Al fine di adempiere agli obblighi di iscrizione nel Registro di Gruppo P&c, ai sensi di legge e di regolamento, dei soggetti appartenenti alle Controllanti che abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate nei limiti sopra indicati, Piaggio, unitamente a ciascuna Controllante, valuterà l’opportunità di mantenere, gestire e aggiornare il Registro di Gruppo P&c anche nell’interesse delle Controllanti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 152-bis, comma 4 del Regolamento Emittenti. In tal caso, la singola Controllante sarà tenuta a conferire a Piaggio apposita delega per l’istituzione, gestione e tenuta del Registro di Gruppo P&c nell’interesse della Controllante medesima, provvedendo contestualmente alla nomina del soggetto responsabile tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, in qualità di Soggetto Incaricato, l’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate che riguardano la stessa Piaggio (e pertanto da inserire nel Registro di Gruppo P&c), nonché ogni altra informazione richiesta ai sensi dell’art. 5. 3 della presente Procedura. A seguito del conferimento di detta delega, il Responsabile del Registro provvederà all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel Registro di Gruppo P&c sulla base delle comunicazioni ricevute dal Soggetto Incaricato della Controllante interessata e – ove richiesto dalla Controllante – fornirà al Soggetto Incaricato periodicamente, con cadenza mensile, evidenza delle iscrizioni effettuate nel periodo di riferimento in relazione a detta Controllante. D. Individuazione delle ulteriori persone da inserire nel Registro di Gruppo P&c - I Soggetti Incaricati di cui al precedente art. 3. 2 devono a loro volta individuare: (i) le ulteriori persone che, all’interno della Società, delle Controllate ed eventualmente delle Controllanti, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate; (ii) i soggetti terzi che in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte possono avere accesso a Informazioni Privilegiate2: si precisa in detta categoria si ricomprendono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, le seguenti figure: i consulenti vari (in materia legale, fiscale, economico-aziendale, etc. ) della Società, delle Controllate e delle Controllanti relativamente ad operazioni riguardanti Piaggio; le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria della stessa ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie; i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative alla Società, in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l’emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell’ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; le società di revisione. Per entrambe le categorie di cui ai precedenti punti (i) e (ii), occorre specificare se tale accesso avviene in via regolare ovvero occasionale. 4. Modalità di funzionamento del Registro di Gruppo P&c - La disciplina regolamentare lascia ampia libertà circa le modalità di organizzazione e gestione del Registro di Gruppo P&c, stabilendo soltanto che esso deve essere “tenuto con modalità che ne assicurano un’agevole consultazione ed estrazione di dati” (art. 152-bis, comma 1, Regolamento Emittenti) e che i soggetti obbligati devono dare evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro di Gruppo P&c e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti (art. 152-bis, comma 3, Regolamento Emittenti). 2 Si precisa che dovranno essere iscritte nel Registro di Gruppo P&c solo le persone che lavorano “per” la Società, le Controllate e le Controllanti (e non, ad esempio, le controparti di un’operazione), qualora in possesso di Informazioni Privilegiate nei limiti sopra precisati. Nella Comunicazione, la Consob ha tuttavia precisato che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato alla tenuta del registro ma che, comunque, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate relative all’emittente potrebbero essere richiesti dalla stessa Autorità nel corso di eventuali indagini. Il Registro di Gruppo P&c, istituito e gestito in maniera accentrata presso Piaggio, è tenuto su supporto informatico protetto da password segreta, custodita dal Responsabile del Registro. Le iscrizioni nel Registro di Gruppo P&c sono effettuate adottando il “criterio nominativo” in base al quale ad ogni persona iscritta si associano tutte le Informazioni Privilegiate cui la stessa ha accesso in ragione della funzione o del ruolo aziendale che riveste ovvero del rapporto intercorrente con i soggetti obbligati di cui al precedente art. 2. 5. Tenuta e aggiornamento del Registro di Gruppo P&c 5. 1 Contenuto dell’iscrizione - Sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Incaricati, il Responsabile del Registro dovrà iscrivere la persona riportando le seguenti informazioni: (1) numero di registrazione; (2) data di iscrizione della persona nel Registro di Gruppo P&c; (3) identità della persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate: in caso di persona fisica è sufficiente il nome, il cognome, l’indirizzo e il codice fiscale; in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati, oltre alla ragione sociale, alla sede legale e al numero di Partita Iva, anche i dati anagrafici di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; (4) tipologia di rapporto con Piaggio o con le Controllate ovvero con Controllanti; (5) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro di Gruppo P&c con la precisazione se si tratta di accesso “regolare” o “occasionale” ad Informazioni Privilegiate e, in quest’ultimo caso, indicazione del progetto od operazione, suscettibile di incidere sul titolo Piaggio, con riferimento al quale la persona viene iscritta . (6) data di invio all’interessato della comunicazione di avvenuta iscrizione; (7) aggiornamento e motivo dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro di Gruppo P&c; (8) data di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro di Gruppo P&c; (9) data di invio all’interessato della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro di Gruppo P&c; (10) cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro di Gruppo P&c; (11) data di cancellazione della persona dal Registro di Gruppo P&c; (12) data di invio all’interessato della comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal Registro di Gruppo P&c; (13) denominazione del Soggetto Incaricato da cui proviene l’informazione. (14) data di ricevimento della comunicazione da parte del Soggetto Incaricato. 5. 2 Aggiornamento del Registro di Gruppo P&c Il Registro di Gruppo P&c deve essere aggiornato quando: una nuova persona deve essere iscritta nel Registro di Gruppo P&c; si aggiorna il motivo per cui la persona è stata iscritta nel Registro di Gruppo P&c; occorre annotare che è venuto meno il motivo di inserimento di una persona iscritta nel Registro di Gruppo P&c. Sarà cura del Responsabile del Registro conservare ed aggiornare il Registro di Gruppo P&c sulla base delle informazioni comunicate dai Soggetti Incaricati a norma della presente Procedura, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 5. 3. I dati relativi alle persone iscritte nel Registro di Gruppo P&c sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento. 5. 3 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Incaricati - Al fine di identificare in maniera univoca le informazioni inviate, i Soggetti Incaricati devono comunicare almeno i dati di cui ai predetti punti (3), (4), (5), (7) e (10) da iscrivere nel Registro di Gruppo P&c, con riferimento a ciascuna persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e in rapporto alle circostanze dell’iscrizione, ovvero del relativo aggiornamento o cancellazione. I Soggetti Incaricati devono comunicare le predette informazioni (i) tempestivamente e (ii) per iscritto al Responsabile del Registro che provvede a riportare le informazioni nel Registro di Gruppo P&c. Ove il Responsabile del Registro riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a segnalare quanto sopra ai Soggetti Incaricati che hanno effettuato la comunicazione in questione, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti. 6. Obblighi nei confronti delle persone iscritte nel Registro di Gruppo P&c - Ai sensi dell’art. 152-quinquies del Regolamento Emittenti, il Responsabile del Registro provvede ad informare tempestivamente, con apposita comunicazione scritta, le persone iscritte nel Registro di Gruppo P&c: (i) della loro iscrizione nel Registro di Gruppo P&c e degli aggiornamenti che li riguardano, compresa l’eventuale cancellazione; (ii) degli obblighi che derivano dall’avere accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Tuf o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate. 7. Trattamento dei dati personali - Per le finalità di cui alla presente procedura, Piaggio può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle persone iscritte nel Registro di Gruppo P&c. Tali persone sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte di Piaggio ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue: (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati; (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; (d) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile: Titolare: Piaggio & C. S. P. A. , con sede legale in Pontedera (Pi), Viale Rinaldo Piaggio n. 25; Responsabile: Alessandro Bertolini, presso la sede della Società. Salvo quanto previsto per il regime transitorio dal successivo art. 10. , con la consegna al Responsabile del Registro della comunicazione di cui al precedente art. 6. , debitamente sottoscritta da parte del soggetto interessato, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 8. Modifiche e integrazioni - Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Piaggio, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vicepresidente ovvero dell’Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. 9. Violazioni della Procedura - Ai sensi dell’art. 170-bis del Tuf (Ostacoli alle funzioni di vigilanza della Consob): “Fuori dai casi previsti dall´articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro diecimila ad Euro duecentomila”. L’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (artt. 184 - 187 del Tuf) e amministrativi (artt. 187-bis, 187-ter, 187-quater e 187-sexies del Tuf) e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli articoli 187-quinquies del Tuf e 25- sexies del D. Lgs. 231/2001. Ai sensi dell’art. 193 del Tuf, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 155-bis del Tuf (“Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate”) è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5. 000,00 a 500. 000,00 Euro. 10. Entrata in vigore. Regime transitorio - Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore con efficacia cogente a far data dall’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società (la “Data di Efficacia”). Con riferimento alle persone di Piaggio e delle Controllate ovvero ai soggetti terzi da iscrivere nel Registro di Gruppo P&c ai sensi dell’art. 3. 2, punti A. , B. E D. Della presente Procedura, i quali risultino già iscritti alla Data di Efficacia nel registro di gruppo tenuto presso Immsi S. P. A. (“Immsi”): (i) le iscrizioni nel Registro di Gruppo P&c dovranno riportare in ogni caso le informazioni di cui al precedente art. 5, punti (1), (3), (4) e (5) e dovranno indicare quale data di iscrizione la Data di Efficacia; (ii) gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 6 della presente Procedura si intenderanno adempiuti con l’invio di una copia della stessa via fax o a mezzo posta elettronica, senza necessità di ulteriori adempimenti, né di un espresso consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 8. Che precede. Resta inteso che le iscrizioni, riferite a dette persone o soggetti terzi contenute alla Data di Efficacia nel registro di gruppo tenuto presso Immsi, varranno a tutti gli effetti – fino a tale data – come adempimenti degli obblighi previsti dall’art. 115-bis del Tuf e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento Emittenti a carico di Piaggio e delle Controllate. Nel caso in cui una Controllante conferisca a Piaggio la delega per l’istituzione, gestione e aggiornamento del Registro di Gruppo P&c nell’interesse della Controllante medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 152-bis, comma 4 del Regolamento Emittenti, la presente Procedura troverà applicazione con le modalità e nei termini che saranno concordati tra i competenti organi di Piaggio e della Controllante ai fine di consentire il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 115-bis del Tuf e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento Emittenti a carico di Piaggio e della Controllante interessata. . |
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