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Notiziario Marketpress di Giovedì 08 Novembre 2007
 
   
  IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SULL’INCOMPATIBILITÀ DEGLI «ADEGUAMENTI A POSTERIORI» DI QUOTE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PREVISTI IN GERMANIA

 
   
  Lussemburgo, 8 novembre 2007 - La Commissione non ha dimostrato che i successivi adeguamenti verso il basso previsti nel piano nazionale di assegnazione tedesco violino i criteri stabiliti dalla direttiva introducendo un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità La direttiva 2003/87/Ce istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni, in particolare di biossido di carbonio, secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Le emissioni da parte degli impianti elencati nella direttiva devono essere sottoposte a previa autorizzazione e ad un’attribuzione di quote assegnate in conformità a piani nazionali di assegnazione (Pna). Se un gestore riesce a ridurre le sue emissioni, può vendere le quote in eccesso ai gestori di impianti le cui emissioni sono eccessive. Il 31 marzo 2004, la Germania ha notificato alla Commissione il suo Pna relativo al periodo 2005-2007. Tale Pna prevede, tra l’altro, la possibilità di ridurre, in alcuni casi specifici, il numero di quote assegnate a un impianto durante il periodo di assegnazione. Tali adeguamenti a posteriori verso il basso sono previsti, in particolare, nei casi in cui: le emissioni annuali di un impianto rappresentino meno del 60% delle emissioni durante il periodo di riferimento, un gestore avvii la gestione di un nuovo impianto che sostituisce un vecchio impianto avente una maggiore capacità produttiva, il volume di produzione effettivo di un impianto la cui gestione è iniziata nel 2003 o nel 2004 sia inferiore a quello inizialmente previsto, il livello di attività effettivo di un impianto la cui gestione inizi dopo il 1° gennaio 2005 sia inferiore al livello di attività dichiarato. Il Pna tedesco prevede inoltre che le quote di emissioni non rilasciate o ritirate siano trasferite alla riserva. Tali quote sono disponibili per i nuovi entranti stabiliti nel territorio tedesco. Con una decisione 7 luglio 2004 la Commissione ha dichiarato le misure di adeguamento a posteriori previste dal Pna tedesco incompatibili con alcuni criteri previsti all’allegato Iii della direttiva e ne ha chiesto la soppressione. La Germania ha chiesto che il Tribunale voglia annullare tale decisione. Nella sua odierna sentenza il Tribunale esamina la legittimità della valutazione effettuata dalla Commissione in merito agli adeguamenti a posteriori previsti dal Pna tedesco rispetto ai criteri che si asseriscono violati. La condizione ai sensi della quale il Pna deve includere un elenco degli impianti disciplinati dalla direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno (criterio n. 10) Il Tribunale reputa che la Commissione abbia erroneamente applicato la portata di tale criterio, letto alla luce degli obiettivi della direttiva, in quanto ha qualificato gli adeguamenti a posteriori controversi come misure contrarie al sistema generale della direttiva. Esso rileva che l´obiettivo principale dichiarato dalla direttiva consiste nel ridurre sostanzialmente le emissioni dei gas a effetto serra. Nel perseguimento di tale obiettivo l’assegnazione delle quote deve tuttavia rispettare alcuni «sotto-obiettivi», come la finalità di preservare l´integrità del mercato interno e di evitare distorsioni di concorrenza. Il Tribunale dichiara che il solo fatto che gli adeguamenti a posteriori siano in grado di dissuadere i gestori dal ridurre il loro volume di produzione e, pertanto, i loro tassi di emissioni, non è sufficiente a rimetterne in discussione la legittimità alla luce dell´insieme degli obiettivi della direttiva, quali il mantenimento di condizioni di validità in termini di costi e di efficienza economica, la riduzione delle emissioni mediante migliorie tecniche, la preservazione dell´integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza. La Commissione non ha pertanto dimostrato che l’obbligo, previsto dalla direttiva, di indicare, nel Pna, le quote da assegnare ai rispettivi impianti riducesse il margine di manovra dello Stato membro quanto alle forme e ai mezzi di recepimento della detta direttiva nel diritto nazionale nel senso che vieterebbe l’applicazione degli adeguamenti a posteriori in Germania. Il divieto di discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività (criterio n. 5) Il Tribunale dichiara che la Commissione non ha dimostrato che gli adeguamenti a posteriori applicabili ai nuovi entranti siano contrari al divieto di discriminazioni. Esso osserva che non emerge né dalla decisione impugnata né dalle comunicazioni della Commissione per quale ragione e in che misura i nuovi entranti si troverebbero in una situazione analoga o differente rispetto agli altri gestori riguardo all´applicazione degli adeguamenti a posteriori. L’argomento della Commissione secondo il quale è vantaggioso per i nuovi entranti disporre di una possibilità di correzione successiva del numero di quote assegnate, dato che ciò consentirebbe loro di procedere a sovrastime del volume di produzione al momento della presentazione della domanda di assegnazione e darebbe luogo a controlli meno rigorosi da parte delle autorità tedesche, è manifestamente contraddittorio ed errato. Il Tribunale conclude che la Commissione ha violato le condizioni di applicazione del principio di parità di trattamento non avendo dimostrato che situazioni analoghe siano trattate in modo differente. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte in cui quest’ultima dichiara le misure di adeguamento a posteriori previste dal Pna tedesco incompatibili con i criteri fissati dalla direttiva e ne chiede la soppressione. .  
   
 

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