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Notiziario Marketpress di
Giovedì 08 Novembre 2007 |
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FVG: IV COMM: APPROVATO DDL IN MATERIA DI ENERGIA
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Trieste, 8 novembre 3007 - La Iv Commissione consiliare, presieduta da Uberto Fortuna Drossi (Citt), ha approvato a maggioranza il disegno di legge in materia di energia, con lŽastensione di An e Forza Italia. Molti gli emendamenti presentati dal consigliere Daniele Galasso (Fi) sui 28 articoli che compongono la norma, la maggior parte accolti. La loro ratio è lŽintroduzione del concetto di generazione diffusa di energia, favorendo lŽutilizzo dellŽenergia di scarico degli impianti ed elevandone quindi lŽefficienza. In questo senso sono stati emendati gli articoli 1 (oggetto e finalità), 2 (funzioni della Regione) - promuovendo iniziative di studio e di progettazione per lŽapplicazione di nuove tecnologie: lŽarticolo 4 (funzioni del Comune) e 5 (piano energetico regionale). Di natura tecnica molti degli emendamenti presentati dalla Giunta e illustrati dallŽassessore Lodovico Sonego. AllŽarticolo 2 è stato chiarito che resta di competenza regionale la realizzazione di impianti che interessino più di una Provincia, mentre le competenze autorizzative sugli elettrodotti, in capo agli enti preposti, sono state estese anche alle attività di potenziamento di quelli già esistenti (art. 3 - funzioni della Provincia - e 4). Diverse la chiarificazioni allŽarticolo 10 (autorizzazioni), specie di natura procedurale e per le tempistiche di rilascio delle stesse. LŽarticolo 11 (interventi non soggetti ad autorizzazione), emendato, stabilisce che non siano soggetti ad autorizzazione (oltre a impianti di produzione elettrica in cogenerazione alimentati a gas naturale con potenza limitata, gruppi elettrogeni di sicurezza, impianti di limitata microgenerazione elettrica a biomasse e impianti di stoccaggio di oli minerali per uso privato) anche i pannelli fotovoltaici installati nellŽarea urbanistica di competenza degli edifici che servono, gli impianti eolici domestici fino a 10 Kw e linee elettriche di allacciamento delle utenze, interrate o aeree (fino a 500 m), previo eventuale accordo con i proprietari dei terreni. Sostituito integralmente lŽarticolo 13 (provvedimento dichiarativo finale) per permettere allŽente autorizzatore di consentire lŽesercizio degli impianti redigendo un provvedimento dichiarativo finale che raccoglie tutti i diversi collaudi. Aggiunta anche la disciplina dellŽabilitazione degli elettrodotti, con certificazione finale da parte di un professionista indipendente. LŽarticolo 15 (sanzioni) è stato riformulato per chiarire gli obblighi e le competenze delle Amministrazioni che comminano le sanzioni. LŽarticolo 18 (obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici) è stato sostituito per adeguarlo alla normativa statale. AllŽarticolo 19 (piani delle reti di distribuzione di energia elettrica), emendamenti tecnici, mentre allŽart. 23 viene introdotta la previsione che tutti i nuovi impianti di erogazione di carburante e quelli ristrutturati debbano dotarsi di un erogatore di metano. NellŽarticolo 23 bis, infine, vengono invece esentate dalla procedura di Dia le opere per lŽallacciamento dei nuovi utenti alla rete centrale. A presentare la norma allŽAssemblea saranno i consiglieri Gaetano Valenti (Fi) e Adriano Ritossa - relatori di minoranza - e Uberto Fortuna Drossi (Citt) come relatore di maggioranza. . |
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