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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Novembre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTI D´AUTORE SU DISCHI COMPATTI

 
   
  La Terza Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza nella causa C-20/05 Karl Josef Wilhelm Schwibbert in materia di diritti d´autore su dischi compatti, a seguito del ricorso pregiudiziale presentato dal Tribunale di Forlì durante il procedimento penale contro il signor Schwibbert. Nel 2000, il signor Swibbert, residente in Italia e rappresentante legale della società K. J. W. S. Srl, era stato trovato in possesso di un certo numero di cd contenenti riproduzioni dei pittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. I cd erano stati importati dalla Germania per la vendita ed erano privi del contrassegno Siae, ente incaricato della riscossione dei diritti d´autore. La Guardia di Finanza aveva quindi sequestrato i cd ed il signor Shwibbert veniva rinviato a giudizio per il reato di detenzione abusiva di materiale contraffatto (art. 171 ter, n. 1, lett. C. Legge n. 633/1941 sul diritto d´autore). Durante l´udienza davanti al Tribunale di Forlì il difensore dell´imputato aveva sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia per violazione delle norme europee che stabiliscono l´obbligo da parte degli Stati membri di notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell’informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali (direttiva 98/34). La Siae ha fatto valere che l´obbligo di apposizione del contrassegno su qualunque supporto contenente opere protette è uno strumento di garanzia contro eventuali atti di pirateria (previsto dalla legge sul diritto d’autore). Questa era vigente in Italia già prima delle direttive comunitarie (da 1941 per i supporti cartacei) e le successive modifiche legislative (in particolare, il Decreto legislativo n. 685/94 ha esteso l’obbligo di apporre il segno Siae ai Cd recanti opere d’arte figurativa) avrebbero costituito semplicemente adeguamenti dei progressi tecnologici, che pertanto non necessitavano di notifica alla Commissione (l´art. 8 della direttiva 98/34 prevede che "gli Stati Membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica"). La Commissione delle Comunità Europee ha invece sostenuto che l’Italia non ha rispettato la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria, omettendo di notificare alla Commissione l´obbligo previsto dalla normativa italiana di apporre il relativo marchio Siae sulle opere dell´ingegno. Tale obbligo costituirebbe una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato. La Corte stabilisce che tale contrassegno costituisce una «specificazione tecnica» (ex art. 1, punto 3, della direttiva 98/34), poiché rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l’etichettatura. Pertanto, dal momento che l’osservanza di detta specificazione è obbligatoria per legge per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la specificazione in parola costituisce una «regola tecnica». Analogamente, gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione qualora apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione. Orbene, l’inclusione di nuovi supporti, quali i cd aventi per contenuto opere d’arte figurativa, nell’ambito dell’obbligo di apposizione del contrassegno «Siae» deve essere considerata come una modifica di tal genere e pertanto soggetta a nuova comunicazione. Pertanto, l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale nell’adozione delle regole tecniche e comporta l’inapplicabilità delle stesse, di modo che esse non possono essere opposte ai privati. Questi ultimi possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34.  
   
 

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