Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Novembre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DIVULGAZIONE NOMINATIVI PARTECIPANTI A RIUNIONE SVOLTASI NELL´AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO

 
   
  L’8 novembre il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza relativa alla causa T-194/04 (The Bavarian Lager Co. Ltd / Commissione delle Comunità europee) relativa alla divulgazione dei nominativi di tutti i partecipanti a una riunione svoltasi nell´ambito di un procedimento per inadempimento. Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che rifiuta la divulgazione dei nominativi di tutti i partecipanti a una riunione svoltasi nell´ambito di un procedimento per inadempimento. Il diritto di accesso ai documenti contenenti dati personali deve essere garantito se la comunicazione di tali dati non pregiudica la tutela della vita privata e dell´integrità della persona interessata. Un gran numero di esercenti di spacci di bevande del Regno Unito erano vincolati da contratti di acquisto esclusivo che li obbligavano a rifornirsi di birra presso determinati birrifici. Di conseguenza, The Bavarian Lager Co. Ltd, importatore di birra tedesca, non ha potuto vendere il suo prodotto. Ritenendo che la normativa britannica non limitasse adeguatamente tali accordi di esclusiva e costituisse pertanto una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, nel 1993 essa ha presentato una denuncia alla Commissione. La Commissione ha deciso di avviare un procedimento per inadempimento contro il Regno Unito. L´11 ottobre 1996 si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato rappresentanti della direzione generale «Mercato interno e servizi finanziari» della Commissione, del Ministero del Commercio e dell´Industria del Regno Unito e rappresentanti della Confederazione delle industrie della birra del mercato comune. La Bavarian Lager aveva chiesto di partecipare a tale riunione ma la Commissione si era rifiutata di accogliere la sua richiesta. Dato che il Regno Unito aveva modificato la normativa controversa, la Commissione ha deciso, dopo l´entrata in vigore della normativa modificata in data 10 dicembre 1997, di archiviare il procedimento per inadempimento. In seguito a varie richieste da parte della Bavarian Lager, fondate sul regolamento comunitario relativo all´accesso del pubblico ai documenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all´accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione), la Commissione le ha trasmesso, in particolare, il processo verbale della riunione dell´11 ottobre 1996, precisando che erano stati omessi i nominativi di cinque persone che avevano partecipato alla detta riunione, dato che due persone si erano espressamente opposte alla divulgazione della loro identità e la Commissione non aveva potuto contattare le altre tre persone. In seguito ad una domanda confermativa della Bavarian Lager diretta a ottenere il processo verbale completo, comprensivo di tutti i nominativi dei partecipanti, con decisione del 18 marzo 2004 la Commissione ha respinto tale domanda. Essa ha ritenuto che la Bavarian Lager non avesse dimostrato né un obiettivo espresso e legittimo né la necessità di una tale divulgazione, come richiesti, secondo quest´ultima, dal regolamento relativo alla tutela dei dati personali (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati), e che, pertanto, si applicava l´eccezione sulla tutela della vita privata, prevista dal regolamento relativo all´accesso del pubblico ai documenti. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la divulgazione avrebbe pregiudicato la sua capacità di svolgere indagini. La Bavarian Lager ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare detta decisione. Il Tribunale constata che l´elenco dei partecipanti alla riunione che figura nel processo verbale contiene dati personali, dato che le persone che hanno partecipato a detta riunione possono esservi identificate. Tuttavia, il mero fatto che un documento contenga tali dati non significa necessariamente che la vita privata o l´integrità delle persone interessate sia messa in discussione, malgrado le attività professionali non siano in linea di principio escluse dalla nozione di «vita privata». Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la divulgazione del nominativo dei rappresentanti di un ente collettivo non sia in grado di pregiudicare concretamente ed effettivamente la tutela della vita privata e dell´integrità delle persone interessate. La sola presenza del nominativo della persona interessata nell’elenco dei partecipanti a una riunione, per conto dell’ente che questa persona rappresentava, non costituisce un tale pregiudizio e la tutela della vita privata e dell’integrità delle persone interessate non è compromessa. Il Tribunale constata inoltre che, poiché non era applicabile l´eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità delle persone interessate, il rifiuto della persona interessata non può impedire la divulgazione. In siffatte circostanze, la Bavarian Lager non aveva bisogno di provare la necessità della divulgazione dei nominativi. Il Tribunale esamina inoltre l´eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine e constata che, se anche la necessità di preservare l’anonimato delle persone che sottopongono alla Commissione informazioni relative ad eventuali violazioni del diritto comunitario costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare la mancata concessione, da parte della Commissione, dell’accesso totale o anche parziale a determinati documenti, è pur sempre vero che, nel caso di specie, la Commissione si è pronunciata in abstracto sul pregiudizio che la divulgazione del documento di cui trattasi con i nominativi potrebbe arrecare alla sua attività di indagine. Essa non ha dimostrato che la divulgazione di tale documento avrebbe potuto pregiudicare concretamente ed effettivamente la tutela degli obiettivi delle attività di indagine. Pertanto, nel caso di specie, non è dimostrato che l’obiettivo delle attività di indagine sarebbe stato concretamente ed effettivamente compromesso dalla divulgazione di dati richiesti sei anni dopo la chiusura delle dette attività. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione . .  
   
 

<<BACK